[Linuxtrent] Re: Posta elettronica certificata per tutti !

  • From: Roberto Resoli <roberto.resoli@xxxxxxxxx>
  • To: linuxtrent@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 30 Apr 2010 12:01:12 +0200

Il 30 aprile 2010 10.57, Stefano <notsafe@xxxxxxxxxxxx> ha scritto:
> Il 30/04/2010 10.39, Roberto Resoli ha scritto:
>>>
>>> Cosa accade per la comunicazione con parti private con account in PEC ?
>>
>> Non ha il valore  legale previsto per la comunicazione PEC. (Cioč,
>> vale come una comune email )
>
> immagino intendesse verso un destinatario PEC.In questo caso ha lo stesso
> valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

NO! stiamo parlando di CEC-PA. La comunicazione CEC-PA ha il valore
che dici  solo verso
caselle PEC della PA.

https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/cose-la-postacertificata.dot

"La PostaCertificat@ garantisce un canale di comunicazione chiuso ed
esclusivo tra Pubblica Amministrazione e Cittadino, non sono, infatti,
previste comunicazioni al di fuori di tale canale, ad esempio tra
Cittadino e Cittadino."

In ogni caso conviene gurdarsi il decreto:

https://www.postacertificata.gov.it/download/Decreto_6_maggio_2009.pdf

in particolare:

"Art. 3.

Utilizzo della PEC per il cittadino


1. La PEC consente l'invio di documenti informatici per via
telematica la cui trasmissione avviene ai sensi degli articoli 6 e 48
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con
gli effetti di cui all'art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185.
2. Per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l'indirizzo
valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le
pubbliche amministrazioni, e' quello espressamente rilasciato ai
sensi dell'art. 2, comma 1.
3. Le modalita' e le procedure tecniche relative alla
conoscibilita' dell'atto saranno precisate nell'ambito delle
specifiche del servizio.
4. La volonta' del cittadino espressa ai sensi dell'art. 2, comma
1, rappresenta la esplicita accettazione dell'invio, tramite PEC, da
parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli
atti che lo riguardano."

e conviene anche guardarsi il 16-bis:

http://www.normattiva.it/dispatcher?task=testoArticolo&datagu=2008-11-29&paginadamostrare=1&subarticolo=2&redaz=008G0211&progressivoarticolo=0&service=212&elementiperpagina=50&numeroarticolo=16&versionearticolo=2&tmstp=1272620851586&direttamentedettaglioatto=true&datavalidita=20100430

"...
5.  Per  favorire  la  realizzazione  degli  obiettivi  di  massima
diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti
dal   codice   dell'amministrazione   digitale,  di  cui  al  decreto
legislativo  7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta
e'  attribuita  una  casella  di  posta  elettronica certificata (( o
analogo  indirizzo  di  posta  elettronica  basato  su tecnologie che
certifichino   data   e   ora  dell'invio  e  della  ricezione  delle
comunicazioni  e  l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo
l'interoperabilita'   con   analoghi   sistemi   internazionali   )).
L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli
articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione
per  mezzo  della  posta.  Le  comunicazioni  che  transitano  per la
predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.
  6.  Per  i  medesimi  fini  di cui al comma 5, ogni amministrazione
pubblica  utilizza  ((  . . . )) la posta elettronica certificata, ai
sensi  dei  citati  articoli  6  e  48  del  codice di cui al decreto
legislativo  n.  82  del  2005,  ((  o  analogo  indirizzo  di  posta
elettronica   basato  su  tecnologie  che  certifichino  data  e  ora
dell'invio  e  della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del
contenuto  delle  stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi
sistemi  internazionali,  )) con effetto equivalente, ove necessario,
alla  notificazione  per mezzo della posta, per le comunicazioni e le
notificazioni  aventi  come  destinatari dipendenti della stessa o di
altra amministrazione pubblica.
..."


Per quanto riguarda, l'accessibilità degli indirizzi:

"Art. 7.

Accessibilita' degli indirizzi di PEC ai cittadini

1. L'affidatario del servizio di PEC ai cittadini di cui all'art.
6, comma 1, rende consultabili alle pubbliche amministrazioni, in via
telematica, gli indirizzi di PEC di cui al presente decreto, nel
rispetto dei criteri di qualita' e sicurezza ed interoperabilita'
definiti dal CNIPA e nel rispetto della disciplina in materia di
tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196."

rob
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