2009/1/28 emanuele graziano <grazianognoll@xxxxxxxxx>: > piccola lezione di legge: articolo 21 della costituzione: > > Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la > parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. > > La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. > > Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità > giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa > espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la > legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. Piccola lezione di navigazione internet. Scrivendo su google "normativa sul volantinaggio", al primo risultato trovo: Il "volantino" costituisce "stampato" ai sensi dell'articolo 1 della legge n.374/1939. Detta legge stabilisce che lo stampato deve recare, sul frontespizio, l'esatta e ben visibile indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore nonché dell'anno di effettiva pubblicazione (art.5 comma 1). L'articolo 2 della legge 47/48 impone anche l'indicazione del luogo della pubblicazione: nel dubbio, meglio indicarli entrambi. <...> La legge 374/1939 prevede inoltre che lo stampatore ha l'obbligo di consegnare quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica. Detta consegna deve essere fatta "prima che stampati...siano posti...in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona" (art.1 commi 1 e 3). Sono innocente vostro onore! :) Ciao -- Paolo Sammicheli Email: xdatap1(at)siena.linux.it Slug - Siena Linux User Group | http://www.siena.linux.it - Non ho paura dei computer, ho paura della loro mancanza. (I. Asimov) - _______________________________________________ Ubuntu-it -- Mailing List Gruppo Promozione Per rimuoversi o altre opzioni visitate: //www.freelists.org/list/ubuntu-it-promozione