Il 30 gennaio 2010 15.36, Matteo Ianeselli <m.ianezz@xxxxxxxxx> ha scritto: > Il 30 gennaio 2010 14.55, Roberto Resoli <roberto.resoli@xxxxxxxxx> ha > scritto: >> Il 30/01/10, Roberto Resoli<roberto.resoli@xxxxxxxxx> ha scritto: >>> Il 30/01/10, gdo@xxxxxxxxx<gdo@xxxxxxxxx> ha scritto: >>> ... >>> > Non sapevo che la legge permettesse di delegare la conservazione delle >>> > chiavi crittografiche a terzi! Avevo compreso che dovesse essere >>> gelosamente >>> > conservato dal titolare, unico soggetto a conoscenza delle password >>> > diaccesso al dispositivo e nemmeno lui in possesso della chiave privata. >>> >>> >>> già. Ma le ultime regole sulla firma digitale >> >> http://www.cnipa.gov.it/site/_contentfiles/01386600/1386656_DPCM_30marzo2009.pdf > > Art. 6 punto 2: "le chiavi di sottoscrizione possono essere generate > dal titolare o dal certificatore." Art. 7 punto 1: "E' vietata la duplicazione della chiave privata e dei dispositivi che la contengono". Acc..., è solo "vietata". Non "severamente vietata". -- (\_/) | \ \ | ___|_ |_ | /\/\ ianezz ovunque egli sia :-) (^.^) | _ \ | \ | _| / / {^.^ } Verba volant, scripta /(")(") _|_/ _\_| _|____|____|____| (")(")\ manent, data corrupted -- Per iscriversi (o disiscriversi), basta spedire un messaggio con OGGETTO "subscribe" (o "unsubscribe") a mailto:linuxtrent-request@xxxxxxxxxxxxx