[eleutheros-it] Re: Forse ci siamo...

  • From: "M. Fioretti" <marco.fioretti@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: eleutheros-it@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 3 Apr 2011 11:05:01 +0200

On Sat, Apr 02, 2011 10:01:33 AM +0200, Salvatore Schirone (schirone@xxxxxxxxx) 
wrote:
> ciao marco,
> 
> solo per precisare che mi sembra che dopo solo pochi anni, il
> diritto di sfruttare economicamente la mia opera, ritorna a me
> autore.

confermo quanto già detto da Carlo. Il default stabilito per legge
(che è quello di cui stavamo parlando finora, almeno io) è una cosa,
quello che una singola "coppia" autore-editore decidono volta per
volta e formalizzano con un contratto è tutta un'altra cosa.

Entro certi limiti il contratto può derogare alla legge o coprire casi
da essa non esplicitati in qualsiasi modo vada bene ad ambo le
parti. Io per esempio firmo anche contratti in cui è stabilito che il
lavoro verrà subito distribuito con licenza CC perchè questo chiede il
committente.

> Ora i traduttori della bibbia (chi sono?), per le parti relative
> potrebbero essere, se non oggi tra pochi anni, pubblicati
> liberamente dagli stessi o ceduti ad altri editori.

questo sarebbe vero solo se quello che hai scritto tu fosse la regola
generale. Altrimenti se ne riparla non prima del 2078.

> Se poi i traduttori hanno voluto restare anonimi, a mio parere non
> possono pretendere pagamento di alcunché. Non so se il mio
> ragionamento sia contorto,

Contorto non è, ma non è così che stanno le cose, tutto qua. I
traduttori possono pretendere quello che sta scritto nel contratto che
hanno firmato con CEI e in assenza di contratto quanto espressamente
stabilito dalla legislazione vigente, che a quanto ne so io NON ha
alcuna clausola corrispondente al tuo parere.

E in ogni caso, ai fini della ridistribuzione del testo CEI 2008 a
scopo di lucro o no, tutto questo continua a non fare alcuna
differenza. Quello che pretendono o potrebbero pretendere i traduttori
effettivi oggi, fra 7 anni o 70, NON cambia il fatto che il permesso
necessario e sufficiente per ridistribuire legalmente quel testo può
concederlo solo chi sta scritto nel frontespizio come titolare dei
diritti d'autore. Fino al passaggio della traduzione nel pubblico
dominio, ovviamente.

Marco

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