http://punto-informatico.it/p.asp?i=52399 -----piccolo estratto ma leggete il resto sul sito.... A favore di una pronuncia di non punibilità, in quanto non considerato reato penalmente perseguibile, giova ricordare l'articolo 1, comma 7, del tanto discusso Decreto - legge 14 marzo 2005, che porterebbe a ricondurre questa fattispecie verso un illecito amministrativo affermando che: "Salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo, di cose che (...) inducono a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale". Tribunale di bolzano.... Diaolin -- Esistono due tipi di problemi: per quelli risolvibili inutile preoccuparsene per quelli irrisolvibili preoccuparsene non cambierebbe nulla. Diaolin -- Per iscriversi (o disiscriversi), basta spedire un messaggio con OGGETTO "subscribe" (o "unsubscribe") a mailto:linuxtrent-request@xxxxxxxxxxxxx