On Wed, Apr 20, 2005 at 07:43:29AM +0200, Giuliano Natali wrote: > http://punto-informatico.it/p.asp?i=52399 > > -----piccolo estratto ma leggete il resto sul sito.... > A favore di una pronuncia di non punibilità, in quanto non considerato > reato penalmente perseguibile, giova ricordare l'articolo 1, comma 7, del > tanto discusso Decreto - legge 14 marzo 2005, che porterebbe a ricondurre > questa fattispecie verso un illecito amministrativo affermando che: "Salvo > che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione > amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, > senza averne accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo, di > cose che (...) inducono a ritenere che siano state violate le norme in > materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà > intellettuale". > > > Tribunale di bolzano.... > Diaolin > A me pare illuminante il commento di un lettore: >I punti principali che hanno fatto giustamente assolvere l'indagato sono >2: >1.la legge italiana non prevede nessun obbligo di conservazione di prove >cartacee che confermino l'autenticità del software. >2.tale obbligo è stabilito nel contratto allegato al software stesso, ma >essendo questo tipo di clausola di tipo 'vessatorio' per avere piena >validità legale andrebbe accettata per iscritto. E mi pare giusto. Vuoi vendere software con contratto? Bene, il contratto _lo devi far firmare_ e non serve inasprire le pene o "trasformarle" in penali se non riesci a stabilire un rapporto economico "normale". -- Marco Ciampa +--------------------+ | Linux User #78271 | +--------------------+ -- Per iscriversi (o disiscriversi), basta spedire un messaggio con OGGETTO "subscribe" (o "unsubscribe") a mailto:linuxtrent-request@xxxxxxxxxxxxx