[Linuxtrent] Re: Interessante sentenza sul software "copiato"

  • From: "Marco Ciampa" <ciampix@xxxxxxxxx>
  • To: linuxtrent@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 20 Apr 2005 09:08:56 +0200

On Wed, Apr 20, 2005 at 07:43:29AM +0200, Giuliano Natali wrote:
> http://punto-informatico.it/p.asp?i=52399
> 
> -----piccolo estratto ma leggete il resto sul sito....
> A favore di una pronuncia di non punibilità, in quanto non considerato
> reato penalmente perseguibile, giova ricordare l'articolo 1, comma 7, del
> tanto discusso Decreto - legge 14 marzo 2005, che porterebbe a ricondurre
> questa fattispecie verso un illecito amministrativo affermando che: "Salvo
> che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione
> amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione,
> senza averne accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo, di
> cose che (...) inducono a ritenere che siano state violate le norme in
> materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà
> intellettuale".
> 
> 
> Tribunale di bolzano....
> Diaolin
> 

A me pare illuminante il commento di un lettore:


>I punti principali che hanno fatto giustamente assolvere l'indagato sono
>2:
>1.la legge italiana non prevede nessun obbligo di conservazione di prove
>cartacee che confermino l'autenticità del software.
>2.tale obbligo è stabilito nel contratto allegato al software stesso, ma
>essendo questo tipo di clausola di tipo 'vessatorio' per avere piena
>validità legale andrebbe accettata per iscritto.

E mi pare giusto. Vuoi vendere software con contratto? Bene, il contratto
_lo devi far firmare_ e non serve inasprire le pene o "trasformarle" in
penali se non riesci a stabilire un rapporto economico "normale".

-- 

Marco Ciampa

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