Alle lunedì 23 giugno 2008, Valentino Albanese ha scritto: <SNIP> > Un punto essenziale sembra questo: > /"come si può dimostrare di possedere legittimamente una copia, > autorizzata dal detentore dei diritti di autore ?" > /appunto per questo mi chiedo...dimostrare a chi? e perchè? > forse sarebbe utile conoscere la risposta a questi quesiti. In effetti la questione è meno semplice di quello che sembra in quanto in passato il legislatore, essendo ignorante di software libero, non inseriva le opportune eccezioni nelle norme, dando per scontato che ogni autore intendesse avvalersi dello sfruttamento economico di un opera. Tant'è vero che, anche allo stato attuale, chi è iscritto alla SIAE non può rilasciare software in licenza libera. (non mi dilungo, www.softwarelibero.it è pieno di informazioni a riguardo) Cmq, il problema potrebbe essere affrontato a partire dal famoso bollino siae, che pare adesso non serva più (1). Il software libero godeva dell'esenzione del bollino siae già dal 2001 grazie ad una iniziativa del Lug Roma con Assoli. Googlando un pò ho trovato questo articolo di punto informatico che commenta una norma del 2002 in cui appare esplicito il riferimento al software per elaboratori elettronici "distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti" (2) Quindi la risposta più professionale da dare al tipo è che "ai sensi del dPCM 25 ottobre 2002, n. 296" lei non è tenuto a conservare una copia serigrafata di Ubuntu per dimostrarne l'autenticità in quanto trattasi di software distribuito gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti. (1) http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2113829 (2) http://punto-informatico.it/p.aspx?i=261699 Salumi -- Paolo Sammicheli Email: xdatap1(at)siena.linux.it Slug - Siena Linux User Group | http://www.siena.linux.it - Non ho paura dei computer, ho paura della loro mancanza. (I. Asimov) -