[Linuxtrent] Re: [Linuxtrent] Re: L'open source è diritto costituzionale

  • From: Roberto Resoli <roberto.resoli@xxxxxxxxx>
  • To: linuxtrent@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 1 Apr 2010 14:27:03 +0200

Il 01/04/10, Giuliano Natali<diaolin@xxxxxxxxxxx> ha scritto:
>
>  On Gio, Aprile 1, 2010, 12:38 am, Roberto Resoli wrote:
>  > Il 29/03/10, Fred<fred@xxxxxxxxxxxxx> ha scritto:
>  >> da punto informatico
>  >>
>  >> 
> http://punto-informatico.it/2843326/PI/News/open-source-diritto-costituzionale.aspx
>  >>
>  >
>  > La notizia è data in maniera approsimativa. Non è stato abolito tutto
>  > l'articolo 1, ma solo ilterzo comma:
>  >
>
>
> esatto
>
> >
>  > Come ha detto giustamente Vincenzo, la cosa veramente importante è che
>  > sia stato
>  > sancito chiaramente che il software libero non ha a che fare con la
>  > tecnologia, ma con
>  > la libertà e la diffusione della conoscenza, valori che la nostra
>  > costituzione promuove come fondanti.
>
>
> Pur essendo un sostenitore del SL della prima ora non ritengo corretto questo
>  passo. Lo stanno portando avanti anche su Softwarelibero ma non è corretto a
>  mio modesto parere.
>
>  Diciamo che era stata fatta una richiesta di incostituzionalità di quel passo
>  e la Corte ha detto che non lo era. Punto.
>
>  Da qui al sancire quello che dici ne passerebbe ancora un poco.

Hai ragione, la Corte non si esprime in maniera così esplicita, ma se
leggi la sentenza[1], vedrai che le considerazioni sono molto  ampie:
"2. — Prima di procedere all’esame delle singole censure, è opportuno
premettere alcune nozioni di carattere generale.

Nel linguaggio informatico il concetto di open source e software
libero individua un modello volontario di licenza e sub-licenza per lo
sfruttamento del diritto d’autore su un programma per elaboratore, che
si fonda sulla diretta accessibilità al sottostante codice sorgente e
sulla libera modificabilità del software concesso in uso secondo tale
modello.

La licenza di tipo open source, quindi, esprime la rinunzia volontaria
del titolare del copyright ad utilizzare le facoltà escludenti tipiche
di esso, così favorendo l’interesse degli altri operatori/utenti, sia
a fruire della conoscenza del codice sorgente, sia ad utilizzare i
prodotti sviluppati sulla base del primo.

Attraverso la conoscenza del codice sorgente si può apprendere la
struttura del programma, la logica posta alla base della sua
realizzazione, ed è possibile effettuare qualsiasi intervento
modificativo, anche al fine di conseguire una interoperabilità o
integrazione con altri programmi. Per tali ragioni, nei tradizionali
modelli contrattuali di concessione in uso del software, non è
consentito all’utente di ottenere la disponibilità del codice
sorgente.

Di recente, però, accanto al modello di licenza tradizionale, che
prevede il pagamento di un corrispettivo a fronte della concessione
del diritto d’uso, si sono imposti, nel mondo dell’informatica, schemi
negoziali alternativi, i quali consentono all’utilizzatore del
programma di avere una disponibilità completa sul codice sorgente e
d’impiegare il software anche senza corrispettivo. Si tratta di
formule contrattuali che concedono il diritto di utilizzare il
programma in ogni settore di attività. In sostanza, quindi, come nota
la Regione Piemonte (il punto non è controverso), un programma open
source è un software che il creatore ha deciso di mettere a
disposizione degli altri utenti, autorizzandoli a studiare il codice
sorgente, a modificarlo e a ridistribuirlo liberamente, sia pure con
le limitazioni che le parti possono pattuire nell’ambito
dell’autonomia negoziale. "

>  La preferenzialita` per il sw libero non pregiudica la concorrenza
>  perche` si tratta di caratteristiche tecniche e non scelte di prodotto

Qui mi pare che tu sia riduttivo, perchè viene ribadito che il sw
liber non riguarda caratteristiche tecniche, ma negoziali (licenza) e
quindi la pretesa di pregiudizio alla concorrenza viene rigettato.

"Infine, si deve ancora ribadire che i concetti di software libero e
di software con codice ispezionabile non sono nozioni concernenti una
determinata tecnologia, marca o prodotto, bensì esprimono una
caratteristica giuridica. In sostanza, ciò che distingue il software
libero da quello proprietario è il differente contenuto dell’accordo
negoziale (licenza), posto a fondamento della disciplina dei diritti
di utilizzazione del programma; e la scelta circa l’adozione dell’uno
o dell’altro modulo negoziale appartiene alla volontà dell’utente.

Ne deriva che la lesione della concorrenza, paventata dalla difesa
dello Stato in relazione alla normativa de qua, non è configurabile. "

>  Questo mi sembra ciò che è stato detto e scritto.
>
>  Quindi: usare software libero non è concorrenza sleale.>

non solo, ma stabilire un canale specifico di valutazione, non
esclusivo, ma preferenziale, per le licenze di sw libero è legittimo e
aderente al nostro ordinamento:
"In effetti, si tratta di norme con le quali la resistente disciplina
l’organizzazione dei propri servizi informatici (come si è già notato,
questa è materia di competenza residuale), esprimendo un orientamento
favorevole all’impiego di programmi appartenenti alla categoria del
software libero e di programmi il cui codice è ispezionabile dal
titolare della licenza.

Tale scelta è conforme alla disciplina statale introdotta dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione
digitale), il cui art. 68, comma 1, dopo aver stabilito il principio
che le pubbliche amministrazioni acquisiscono, secondo le procedure
previste dall’ordinamento, programmi informatici a seguito di una
valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le soluzioni
disponibili sul mercato, individua tra dette soluzioni anche
l’acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto. E
proprio in questo quadro l’art. 6, comma 3, della legge della Regione
Piemonte n. 9 del 2009 dispone che «La Regione, in sede di
acquisizione dei programmi informatici, effettua, in relazione alle
proprie esigenze, una valutazione comparativa di tipo tecnico
economico tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato».
La scelta indicata, dunque, non è di tipo esclusivo, ma tendenziale e
postula la suddetta valutazione comparativa, come è confermato anche
dalla prevista possibilità di ricorso a formati proprietari (art. 4,
comma 2), con la precisazione che in tal caso la Regione motiva le
ragioni delle proprie scelte (previsione ribadita anche nell’art. 6,
comma 4).  "

rob

[1]http://www.cortecostituzionale.it/giurisprudenza/pronunce/scheda_ultimo_deposito.asp?comando=let&sez=ultimodep&nodec=122&annodec=2010&trmd=&trmm=
--
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