[Presidenza Banda Povolaro] Fwd: Fwd: variazione obbligo di trasparenza

  • From: "Banda Povolaro" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> (Redacted sender "bandapovolaro" for DMARC)
  • To: presidenza@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 9 May 2019 14:04:51 +0200




-------- Messaggio Inoltrato --------
Oggetto:        Fwd: variazione obbligo di trasparenza
Data:   Wed, 8 May 2019 18:11:37 +0200
Mittente:       AMBAC Veneto <info@xxxxxxxx>
A:      Loris Tiozzo <presidente@xxxxxxxx>



---------- Forwarded message ---------
Da: *tp@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <mailto:tp@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>* <tp@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <mailto:tp@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>>
Date: mer 8 mag 2019 alle ore 18:09
Subject: variazione obbligo di trasparenza
To:



Cambiano le regole (introdotte dalla legge n. 124/2017) sull’obbligo per gli enti di pubblicare i contributi pubblici ricevuti.
Il Decreto Crescita (pubblicato sulla GU il 01/05/2019 e che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni), all’art. 35 sposta dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno il termine per la pubblicazione, da parte di associazioni, fondazioni e onlus, degli importi e delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi contributi o aiuti, in denaro o in natura, non di carattere generale, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle pubbliche amministrazioni. Associazioni, fondazioni e onlus devono pubblicare le informazioni sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Quanto al regime sanzionatorio, viene individuato nel 2019 un periodo di moratoria: quindi il mancato assolvimento degli obblighi in questione non verrà sanzionato. Ma dal 1° gennaio 2020 la mancata pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute comporterà l’irrogazione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000.
Competente ad irrogare la sanzione è l’amministrazione pubblica che ha erogato il beneficio o, in difetto, il Prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario. Il perdurare dell’inosservanza degli obblighi in questione così come il mancato pagamento della sanzione entro il termine indicato nel provvedimento, comporta l’integrale restituzione delle somme ricevute entro i tre mesi successivi.

In allegato la circolare dell'Ordine nazionale dei Dottori Commercialisti sull'argomento.
A presto, Giorgio Zanolini

Attachment: circolare su trasparenza 2019.pdf
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