Notizia fresca fresca di stamattina, le associazioni sono autorizzate a
svolgere le riunioni di Consiglio Direttivo anche in videoconferenza!
Emanuele
-------- Messaggio Inoltrato --------
Oggetto: Fwd: possibilità di effettuare Consigli Direttivi con
videoconferenza
Data: Fri, 20 Mar 2020 10:56:32 +0100
Mittente: AMBAC Veneto <info@xxxxxxxx>
A: AMBAC Presidenza regionale <presidente@xxxxxxxx>
---------- Forwarded message ---------
Da: *tp@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <mailto:tp@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>*
<tp@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <mailto:tp@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>>
Date: mer 18 mar 2020 alle ore 12:53
Subject: possibilità di effettuare Consigli Direttivi con videoconferenza
To:
Carissimi,
con preghiera di comunicazione alle Bande vs. associate.
Nel Decreto "Cura Italia" del 17/03/2020 è contenuto il seguente
articolo, col quale si autorizzano le Associazioni a svolgere le
riunioni di Consiglio Direttivo in videoconferenza, anche se il proprio
Statuto non lo prevede.
Art. 73
(Semplificazioni in materia di organi collegiali)
1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e
fino alla data di cessazione dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio
2020, i consigli dei comuni, delle
province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non
abbiano regolamentato modalità di
svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo
tali modalità, nel rispetto di criteri di
trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del
consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché
siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i
partecipanti, sia assicurata la regolarità
dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle
funzioni di cui all’articolo 97 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità
delle sedute, ove previsto, secondo le
modalità individuate da ciascun ente /- omissis - /
4. Per lo stesso tempo previsto dal comma 1, le associazioni private
anche non riconosciute e le fondazioni
che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza, possono riunirsi
secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati, purché siano
individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i
partecipanti nonché adeguata pubblicità delle
sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.