[Linuxtrent] Re: [LUNGO]Volete aprire un Internet CafÃ

  • From: giovambattista vieri <g.vieri@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: linuxtrent@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 21 Aug 2005 18:46:46 +0200

On Sunday 21 August 2005 10:26, you wrote:
> Leggetevi prima questo.
>
> http://www.ictlex.net/index.php?p=495
>

gia'...
mi lascia perplesso:
 b) identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima 
dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i 
dati anagrafici riportati su un documento di identita', nonche' il tipo, il 
numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente;
--- son curioso di vedere che si fa' se si presenta un cinese con documenti in 
cinese... Voglio vedere chi e' in grado di identificarlo...

e) rendere disponibili, a richiesta, anche per via telematica, i dati 
acquisiti a norma delle lettere b) e c), esclusi comunque i contenuti delle 
comunicazioni, al Servizio polizia postale e delle comunicazioni, quale 
organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e 
delle comunicazioni, nonche', in conformitïal codice di procedura penale, 
all'autorita' giudiziaria e alla polizia giudiziaria

----AAAAGH!!!!!
che devono mettere tutti i dati dei  clienti su un sito web e dare accesso a 
autorita'?????
Ovviamente non sara' cosi'... ma intanto l'urlo sorge dal profondo...


Nel caso di accesso ai terminali ed ai relativi servizi telematici in 
abbonamento o altra forma di offerta che consenta una pluralita' di accessi, 
mediante l'utilizzazione di credenziali di accesso ad uso plurimo, le 
operazioni di identificazione di cui al comma 1, lettera b), sono effettuate 
una sola volta, prima della consegna delle predette credenziali ad uso 
plurimo. Il gestore o titolare dell'esercizio o del circolo e' in ogni modo 
tenuto a vigilare affinche' non siano usate credenziali di accesso consegnate 
ad altri utenti.

--ok ok ma pare possibile che dopo che uno si e' comprato una "internet 
ricaricabile" non la presti a un amico?
mah...

fino a ora e' stato divertente adesso diventa istruttivo (imho):

I soggetti di cui all'art. 1 adottano le misure necessarie a memorizzare e 
mantenere i dati relativi alla data ed ora della comunicazione e alla 
tipologia del servizio utilizzato, abbinabili univocamente al terminale 
utilizzato dall'utente, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni.

che vuol dire?
devono mantenere un log ddi "tizio ha usato la macchina 1 dalle 22.00 alle 
22.30 del yy/zz/aaaa" oppure una sorta di "netflow" con indicato il server di 
collegamnto? Magari indicando: "collegamento pop 3 a server di 
pop.suoprovider.it dd/mm/aa hh:mm:ss"...


E poi:
I soggetti che offrono accesso alle reti telematiche utilizzando tecnologia 
senza fili in aree messe a disposizione del pubblico sono tenuti ad adottare 
le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'uso di apparecchi 
terminali che non consentono l'identificazione dell'utente, ovvero ad utenti 
che non siano identificati secondo le modalita' di cui all'art. 1.

quindi un povero fesso che ha installato un access point ora fara' bene a 
saperlo configurare....
mah

Visto che mi sa che mi son dilungato troppo... mi fermo qui.

Ciao
-- 
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