LEXAMBIENTE NEWS
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<https://lexambiente.it/index.php/materie/sviluppo-sostenibile/dottrina182/sviluppo-sostenibile-significato-giuridico-e-attuazione-da-parte-di-giudici-e-tribunali>
Sviluppo sostenibile.Significato giuridico e attuazione da parte di
giudici e tribunali
<https://lexambiente.it/index.php/materie/sviluppo-sostenibile/dottrina182/sviluppo-sostenibile-significato-giuridico-e-attuazione-da-parte-di-giudici-e-tribunali>
Lo sviluppo sostenibile: significato giuridico e attuazione da parte di
giudici e tribunali
di Giuseppe DE NOZZA
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Rifiuti.Qualificazione ed accertamento della pericolosità
<https://lexambiente.it/index.php/materie/rifiuti/cassazione-penale155/rifiuti-qualificazione-ed-accertamento-della-pericolosita>
Cass. Sez. III n. 11390 del 19 marzo 2024 (UP 24 gen 2024)
Pres. Ramacci Est. Semeraro Ric. Palumbo
Rifiuti.Qualificazione ed accertamento della pericolosità
Il detentore del rifiuto (e non soltanto il produttore), quando la
composizione del rifiuto potenzialmente pericoloso non sia
immediatamente nota, ha l'onere di raccogliere le informazioni idonee a
consentirgli di acquisire una conoscenza sufficiente di detta
composizione e, in tal modo, di attribuire a tale rifiuto il codice
appropriato. Va esclusa radicalmente la possibilità di arbitrarie scelte
da parte del detentore del rifiuto circa le modalità di qualificazione
del rifiuto ed accertamento della pericolosità.
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Urbanistica.Valutazione unitaria del complesso delle opere abusive
<https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-valutazione-unitaria-del-complesso-delle-opere-abusive>
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2208 del 6 marzo 2024
Urbanistica.Valutazione unitaria del complesso delle opere abusive
La valutazione unitaria del complesso delle opere non dipende dalla
circostanza che le stesse siano o meno realizzate contestualmente, ben
potendo i manufatti essere considerati unitariamente anche quando
vengono posti in essere per addizione. Né la circostanza che
potenzialmente possano essere di fatto impiegate per scopi distinti
assume un qualche rilievo, dal momento che in sede edilizia la
valutazione unitaria delle opere dipende dalla loro collocazione,
dall’appartenenza allo stesso soggetto, nonché dalla destinazione comune
dei manufatti, ponderazione quest’ultima da farsi in astratto, giacché
il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal
singolo intervento, ma dall'insieme delle opere realizzate nel loro
contestuale impatto edilizio. L'amministrazione comunale, pertanto, deve
esaminare contestualmente l'intervento abusivamente realizzato, e ciò al
fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che,
in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell'abuso e di una
conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe
stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino
una scomposizione virtuale dell'intervento finalizzata all'elusione dei
presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria stessa.
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Urbanistica.Revoca della sospensione condizionale subordinata alla
demolizione
<https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/cassazione-penale160/urbanistica-revoca-della-sospensione-condizionale-suboirdinata-alla-demolizione>
Cass. Sez. III n. 11407 del 19 marzo 2024 (CC 28 feb 2024)
Pres. Ramacci Est. Mengoni Ric. Cannatelli
Urbanistica.Revoca della sospensione condizionale subordinata alla
demolizione
La revoca della sospensione condizionale opera di diritto all'inutile
scadenza del termine per la demolizione stabilito dal giudice, al punto
che nemmeno il sopravvenuto rilascio del permesso di costruire in
sanatoria osta a tale esito
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Urbanistica.Silenzio assenso sulla istanza di permesso di costruire
<https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/dottrina184/urbanistica-silenzio-assenso-sulla-istanza-di-permesso-di-costruire>
Capri: lavori in piazzetta comune che tace acconsente. Il T.A.R.
certifica il silenzio assenso sulla istanza di permesso di
costruire.Disco verde dal Consiglio di Stato
di Lorenzo Bruno MOLINARO
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Rifiuti.Gestione ed economia circolare
<https://lexambiente.it/index.php/materie/rifiuti/consiglio-di-stato59/rifiuti-gestione-ed-economia-circolare>
Consiglio di Stato Sez. II n. 2255 del 7 marzo 2024
Rifiuti.Gestione ed economia circolare
La vigente normativa in tema di gestione dei rifiuti urbani si colloca
nel più ampio quadro della strategia europea in materia di rifiuti
(segnata, da ultimo, dal regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020), i
cui obiettivi principali sono, non solo la riduzione al minimo
dell’impatto negativo derivante dalla produzione dei rifiuti sulla
salute umana e sull’ambiente, ma soprattutto la graduale transizione del
sistema economico da un modello di sviluppo lineare e dissipativo delle
risorse ambientali ad uno «circolare». L’«economia circolare» impone,
sia di tornare ad utilizzare quello che si è già usato, in modo da
diminuire l’«impronta ambientale» (criterio che misura la porzione di
terra e di mare necessaria a rigenerare le risorse consumate da una
popolazione umana) di ciò che viene immesso al consumo o prodotto, sia
di progettare prodotti in modo tale che essi, al momento di trasformarsi
in rifiuti organici a seguito di trattamento in appositi impianti,
riportino nell’ambiente elementi che ne migliorino le qualità. Le
politiche di sostenibilità ambientale (di cui i rifiuti sono un aspetto
fondamentale) hanno ricevuto una specifica base costituzionale con la
legge di riforma 11 febbraio 2022 n. 1. L’art. 41 Cost. (in combinato
con l’art. 9 Cost.), nell’accostare dialetticamente la tutela
dell’ambiente con il valore dell’iniziativa economica privata, segna il
superamento del bilanciamento tra valori contrapposti all’insegna di una
nuova assiologia compositiva, per cui lo sviluppo economico deve
integrarsi con la necessità di preservare il primo. L’intervento
pubblico si giustifica oggi, non solo in termini negativi (affinché si
produca senza inquinare: art. 41, comma secondo), ma anche proattivi,
nella direzione della conformazione ecologica della politica industriale
(art. 41, comma terzo).
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Urbanistica.Necessità di valutazione unitaria delle opere
<https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/cassazione-penale160/urbanistica-nececessita-di-valutazione-unitaria-delle-opere>
Cass. Sez. III n. 11393 del 19 marzo 2024 (UP 28 feb 2024)
Pres. Ramacci Est. Semeraro Ric. Primiceri
Urbanistica.Necessità di valutazione unitaria delle opere
La valutazione dell'opera, ai fini della individuazione del regime
abilitativo applicabile, deve riguardare il risultato dell'attività
edificatoria nella sua unitarietà, non potendosi considerare
separatamente i singoli componenti e ciò anche ai fini della
individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione
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Elettrosmog.Breve compendio sulle ragioni per non aumentare i limiti
elettromagnetici in Italia
<https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/dottrina175/elettrosmog-breve-compendio-sulle-ragioni-per-non-aumentare-i-limiti-elettromagnetici-in-italia>
Breve compendio sulle ragioni per non aumentare i limiti
elettromagnetici in Italia
di Giuseppe TEODORO
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Urbanistica.Accesso agli atti relativi a vigilanza controllo ed
accertamento di illeciti edilizi
<https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-accesso-agli-atti-relativi-avigilanza-controllo-ed-accertamento-di-illeciti-edilizi>
Consiglio di Stato Sez. II n. 1974 del 29 febbraio 2024
Urbanistica.Accesso agli atti relativi a vigilanza controllo ed
accertamento di illeciti edilizi
Solo gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria
sono coperti dall’obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi
dell’art. 329 c.p.p. Gli atti posti in essere da una pubblica
amministrazione (non su delega dell’autorità giudiziaria, bensì)
nell’ambito dell’attività istituzionale demandatagli dalla legge sono
atti amministrativi ‒ come tali suscettibili di accesso ‒ anche se
riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di
accertamento di illeciti (per quanto concerne la materia edilizia, ai
sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001) e rimangono tali pur dopo
l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria.
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Urbanistica.Condannato destinatario dell’ingiunzione a demolire non
più proprietario
<https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/cassazione-penale160/urbanistica-condannato-destinatario-dellingiunzione-a-demolire-non-piu-proprietario>
Cass. Sez. III n. 11171 del 18 marzo 2024 (CC 14 dic 2023)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Di Pollastro
Urbanistica.Condannato destinatario dell’ingiunzione a demolire non più
proprietario
Nel caso in cui il condannato, destinatario dell’ingiunzione a demolire,
non sia più proprietario dell’immobile o titolare di altro diritto reale
sullo stesso, l’interesse concreto e attuale all’annullamento del
provvedimento deve essere dedotto in modo specifico e deve corrispondere
ad un beneficio effettivo e reale derivante dall’annullamento dell’atto.
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Elettrosmog.Procedimento di installazione delle infrastrutture per
impianti radioelettrici
<https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/consiglio-di-stato55/elettrosmog-procedimento-di-installazione-delle-infrastrutture-per-impianti-radioelettrici-2>
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2031 del 1 marzo 2024
Elettrosmog.Procedimento di installazione delle infrastrutture per
impianti radioelettrici
Il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti
radioelettrici, disciplinato dall'art. 87 d.lgs. n. 259/2003 (codice
delle comunicazioni elettroniche), costituisce un procedimento unico,
nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie,
senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento
edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione
procedimentale. Del resto tale conclusione trova implicito conforto nel
sistema normativo: Il silenzio-assenso previsto dall'art. 87, comma 9,
del d. lgs. 259 del 2003 rappresenta una fattispecie procedurale di
carattere speciale che esclude l'applicazione della normativa di
carattere generale di cui al d.p.r. n. 380/2001, che assorbe in sé e
sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo ed
esprime la volontà del legislatore di concludere il procedimento in un
termine breve, per l'evidente favore che assiste il sollecito rilascio
delle autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione
elettronica per impianti radioelettrici.
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Sostanze pericolose.Sulla compatibilità col diritto dell’Unione
europea della legislazione nazionale
<https://lexambiente.it/index.php/materie/sostanze-pericolose/consiglio-di-stato61/sostanze-pericolose-sulla-compatibilita-col-diritto-dellunione-europea-della-legislazione-nazionale>
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2789 del 21 marzo 2024
Sostanze pericolose.Sulla compatibilità col diritto dell’Unione europea
della legislazione nazionale
Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti
questioni pregiudiziali: A) “se la definizione di “presenza di sostanze
pericolose” di cui all’art. 3, n. 12, della Direttiva 2012/18/UE osti ad
una prassi secondo la quale la previsione dei quantitativi di sostanze
pericolose presenti all’interno di un impianto di trattamento dei
rifiuti sia rimessa ad una procedura operativa implementata dal gestore
(ed eventualmente recepita dall’autorizzazione di cui all’art. 23 della
Direttiva 2008/98/CE o di cui all’art. 4della Direttiva 2010/75/UE), la
quale, qualificando i rifiuti come miscele ai sensi dell’art. 3, n. 11,
della Direttiva 2012/18/UE, contempli il costante monitoraggio del
quantitativo delle sostanze pericolose presenti all’interno
dell’impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e
della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella
colonna 3 dell’allegato 1 alla Direttiva 2012/18/UE”; B) “se l’art. 7
della Direttiva 2012/18/UE, che prevede che il gestore sia obbligato a
trasmettere “una notifica all'autorità competente” contenente le
informazioni elencate nell’art. 7, paragrafo 1, della medesima
Direttiva, interpretato alla stregua dei principi di concorrenza e di
libertà di stabilimento, osti ad una norma quale quella dell’art. 13,
commi 1, 2 e 5, del d.lgs. n. 105/2015 che prevede che la comunicazione
delle informazioni debba avvenire esclusivamente mediante “una notifica,
redatta secondo il modulo riportato in allegato 5” (comma 1),
“sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione secondo quanto
stabilito dalla disciplina vigente” (comma 2), “trasmessa dal gestore ai
destinatari di cui al comma 1 in formato elettronico utilizzando i
servizi e gli strumenti di invio telematico messi a disposizione
attraverso l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare
incidenti rilevanti di cui all'articolo 5, comma 3” oppure
“esclusivamente via posta elettronica certificata firmata digitalmente”
(comma 5), escludendo, per quel che interessa questo giudizio, una
modalità di comunicazione effettuata attraverso “una procedura operativa
implementata dal gestore” che contempli il costante monitoraggio del
quantitativo delle sostanze pericolose presenti all’interno
dell’impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e
della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella
colonna 3 dell’allegato 1 alla Direttiva 2012/18/UE”.
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DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2024, n. 46
<https://lexambiente.it/index.php/materie/rifiuti/legisl-nazionale203/decreto-legislativo-8-marzo-2024-n-46>
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli
impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle
navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva
2000/59/CE.
(24G00061) (GU Serie Generale n.82 del 08-04-2024)
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Ambiente in genere.Reato di abusiva occupazione di spazio demaniale
marittimo
<https://lexambiente.it/index.php/materie/ambiente-in-genere/cassazione-penale164/ambiente-in-genere-reato-di-abusiva-occupazione-di-spazio-demaniale-marittimo-2>
Cass. Sez. III n. 11169 del 18 marzo 2024 (UP 15 dic 2023)
Pres. Ramacci Est. Andronio Ric. Di Gioia
Ambiente in genere.Reato di abusiva occupazione di spazio demaniale
marittimo
Il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo ha natura
permanente e cessa solo quando vengano meno l’uso ed il godimento
illegittimi. Il reato di cui all’art. 1161, cod. nav. cessa, in altri
termini, solo quando venga meno l’esercizio del potere di fatto sul
bene, ovvero si protrae fino a quando persistano, con la conservazione
del possesso dell’immobile, l’uso ed il godimento illegittimi.
Irrilevanti sono, conseguentemente, le vicende esterne di natura
amministrativa o giurisdizionale. Continuando l’occupazione senza titolo
o con titolo illegittimo dell’area demaniale, persiste il reato in
quanto il bene viene mantenuto nella esclusiva disponibilità di chi lo
utilizza. La permanenza del reato cessa, conseguentemente, solo con lo
sgombero del bene o con il rilascio della concessione.
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Urbanistica.Governo del territorio-Rassegna monotematica di
giurisprudenza
<https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/dottrina184/urbanistica-governo-del-territorio-rassegna-monotematica-di-giurisprudenza>
Governo del territorio. Parte prima. Aspetti generali a cura di Marina
Perrelli
Governo del territorio. Parte seconda. Strumenti urbanistici a cura di
Laura Marzano
(Rassegne monotematiche di Giurisprudenza - Ufficio del Massimario della
Giustizia Amministrativa)
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Elettrosmog.Impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte
dimensioni per accesso a reti di comunicazione dati
<https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/consiglio-di-stato55/elettrosmog-impianti-radioelettrici-di-debole-potenza-e-di-ridotte-dimensioni-per-accesso-a-reti-di-comunicazione-dati>
Consiglio di Stato Sez. VI n. 2048 del 1 marzo 2024
Elettrosmog.Impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte
dimensioni per accesso a reti di comunicazione dati
Occorre evidenziare la profonda ed oggettiva differenza, sotto un
profilo economico-commerciale e di tipologia di servizio pubblico, ma
anche sotto un profilo tecnico e tecnologico esteso ai potenziali rischi
per l’ambiente e per la salute della popolazione, fra lo sviluppo delle
reti On-Air GSM-UMTS, che implicano la realizzazione di impianti
trasmittenti radiotelevisivi e di impianti di telefonia mobile (stazioni
radio base), con impatti sul territorio e con potenze impegnate in
antenna, campi elettromagnetici e lobi di irradiazione direzionali non
irrilevanti, da un lato e, dall’altro, la diffusione degli impianti
radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni (potenza
massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione
della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati)
finalizzata all’accesso a reti di comunicazione dati anche ai fini del
superamento del digital divide (obiettivo previsto nel PNRR anche in
relazione alla positive ricadute, per l’ambiente, della digitalizzazione
delle attività e del telelavoro). Tali impianti, in particolare,
palesano minori impatti sul territorio e minori esposizioni in relazione
ai possibili pericoli per la salute umana e sono previsti dall’art. 35,
comma 4, del D.lgs. n. 98/2011 convertito con modificazioni con legge n.
111/2011 e successive modifiche, che impone una riduzione degli
adempimenti amministrativi per semplificarne la realizzazione. In tale
quadro, dunque, non appare illegittima o irragionevole, né può essere
revocata in dubbio dalla stessa amministrazione con un tardivo
ripensamento, la scelta di contemplare nel proprio Regolamento tutte le
possibili attività radioelettriche in relazione alla possibile
esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle
modalità fissati dallo Stato, a prescindere dalla potenza o superficie
radiante, ma di assoggettare solo i gestori delle reti di
telecomunicazioni radio e TV e di telefonia mobile agli indicati
obblighi di programmazione, altrimenti indebitamente limitativi della
intervenuta liberalizzazione delle installazioni in esame, posto che,
secondo una orami consolidata giurisprudenza, l’attività dichiarata
(segnalata) può essere intrapresa senza il bisogno di un consenso
dell’amministrazione, costituendo la denuncia di inizio attività un atto
soggettivamente ed oggettivamente privatodi modo che non residuano spazi
per alcun potere preventivo di tipo ampliativo (autorizzatorio,
concessorio e, in senso lato, di assenso), sostituito dall’attribuzione
di un potere successivo di verifica della conformità a legge
dell’attività denunciata.
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