[lexambiente-news] Lexambiente News 15 aprile 2024

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  • Date: Sun, 14 Apr 2024 21:32:46 +0200


   LEXAMBIENTE NEWS

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<https://lexambiente.it/index.php/materie/sviluppo-sostenibile/dottrina182/sviluppo-sostenibile-significato-giuridico-e-attuazione-da-parte-di-giudici-e-tribunali>


   Sviluppo sostenibile.Significato giuridico e attuazione da parte di
   giudici e tribunali
   
<https://lexambiente.it/index.php/materie/sviluppo-sostenibile/dottrina182/sviluppo-sostenibile-significato-giuridico-e-attuazione-da-parte-di-giudici-e-tribunali>


Lo sviluppo sostenibile: significato giuridico e attuazione da parte di giudici e tribunali

di Giuseppe DE NOZZA

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   Rifiuti.Qualificazione ed accertamento della pericolosità
   
<https://lexambiente.it/index.php/materie/rifiuti/cassazione-penale155/rifiuti-qualificazione-ed-accertamento-della-pericolosita>


Cass. Sez. III n. 11390 del 19 marzo 2024 (UP 24 gen 2024)
Pres. Ramacci Est. Semeraro Ric. Palumbo
Rifiuti.Qualificazione ed accertamento della pericolosità

Il detentore del rifiuto (e non soltanto il produttore), quando la composizione del rifiuto potenzialmente pericoloso non sia immediatamente nota, ha l'onere di raccogliere le informazioni idonee a consentirgli di acquisire una conoscenza sufficiente di detta composizione e, in tal modo, di attribuire a tale rifiuto il codice appropriato. Va esclusa radicalmente la possibilità di arbitrarie scelte da parte del detentore del rifiuto circa le modalità di qualificazione del rifiuto ed accertamento della pericolosità.

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   Urbanistica.Valutazione unitaria del complesso delle opere abusive
   
<https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-valutazione-unitaria-del-complesso-delle-opere-abusive>


Consiglio di Stato Sez. VI n. 2208 del 6 marzo 2024
Urbanistica.Valutazione unitaria del complesso delle opere abusive

La valutazione unitaria del complesso delle opere non dipende dalla circostanza che le stesse siano o meno realizzate contestualmente, ben potendo i manufatti essere considerati unitariamente anche quando vengono posti in essere per addizione. Né la circostanza che potenzialmente possano essere di fatto impiegate per scopi distinti assume un qualche rilievo, dal momento che in sede edilizia la valutazione unitaria delle opere dipende dalla loro collocazione, dall’appartenenza allo stesso soggetto, nonché dalla destinazione comune dei manufatti, ponderazione quest’ultima da farsi in astratto, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio. L'amministrazione comunale, pertanto, deve esaminare contestualmente l'intervento abusivamente realizzato, e ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell'abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell'intervento finalizzata all'elusione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria stessa.

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   Urbanistica.Revoca della sospensione condizionale subordinata alla
   demolizione
   
<https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/cassazione-penale160/urbanistica-revoca-della-sospensione-condizionale-suboirdinata-alla-demolizione>


Cass. Sez. III n. 11407 del 19 marzo 2024 (CC 28 feb 2024)
Pres. Ramacci Est. Mengoni Ric. Cannatelli
Urbanistica.Revoca della sospensione condizionale subordinata alla demolizione

La revoca della sospensione condizionale opera di diritto all'inutile scadenza del termine per la demolizione stabilito dal giudice, al punto che nemmeno il sopravvenuto rilascio del permesso di costruire in sanatoria osta a tale esito

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   Urbanistica.Silenzio assenso sulla istanza di permesso di costruire
   
<https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/dottrina184/urbanistica-silenzio-assenso-sulla-istanza-di-permesso-di-costruire>


Capri: lavori in piazzetta comune che tace acconsente. Il T.A.R. certifica il silenzio assenso sulla istanza di permesso di costruire.Disco verde dal Consiglio di Stato

di Lorenzo Bruno MOLINARO

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   Rifiuti.Gestione ed economia circolare
   
<https://lexambiente.it/index.php/materie/rifiuti/consiglio-di-stato59/rifiuti-gestione-ed-economia-circolare>


Consiglio di Stato Sez. II n. 2255 del 7 marzo 2024
Rifiuti.Gestione ed economia circolare

La vigente normativa in tema di gestione dei rifiuti urbani si colloca nel più ampio quadro della strategia europea in materia di rifiuti (segnata, da ultimo, dal regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020), i cui obiettivi principali sono, non solo la riduzione al minimo dell’impatto negativo derivante dalla produzione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente, ma soprattutto la graduale transizione del sistema economico da un modello di sviluppo lineare e dissipativo delle risorse ambientali ad uno «circolare». L’«economia circolare» impone, sia di tornare ad utilizzare quello che si è già usato, in modo da diminuire l’«impronta ambientale» (criterio che misura la porzione di terra e di mare necessaria a rigenerare le risorse consumate da una popolazione umana) di ciò che viene immesso al consumo o prodotto, sia di progettare prodotti in modo tale che essi, al momento di trasformarsi in rifiuti organici a seguito di trattamento in appositi impianti, riportino nell’ambiente elementi che ne migliorino le qualità. Le politiche di sostenibilità ambientale (di cui i rifiuti sono un aspetto fondamentale) hanno ricevuto una specifica base costituzionale con la legge di riforma 11 febbraio 2022 n. 1. L’art. 41 Cost. (in combinato con l’art. 9 Cost.), nell’accostare dialetticamente la tutela dell’ambiente con il valore dell’iniziativa economica privata, segna il superamento del bilanciamento tra valori contrapposti all’insegna di una nuova assiologia compositiva, per cui lo sviluppo economico deve integrarsi con la necessità di preservare il primo. L’intervento pubblico si giustifica oggi, non solo in termini negativi (affinché si produca senza inquinare: art. 41, comma secondo), ma anche proattivi, nella direzione della conformazione ecologica della politica industriale (art. 41, comma terzo).

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   Urbanistica.Necessità di valutazione unitaria delle opere
   
<https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/cassazione-penale160/urbanistica-nececessita-di-valutazione-unitaria-delle-opere>


Cass. Sez. III n. 11393 del 19 marzo 2024 (UP 28 feb 2024)
Pres. Ramacci Est. Semeraro Ric. Primiceri
Urbanistica.Necessità di valutazione unitaria delle opere

La valutazione dell'opera, ai fini della individuazione del regime abilitativo applicabile, deve riguardare il risultato dell'attività edificatoria nella sua unitarietà, non potendosi considerare separatamente i singoli componenti e ciò anche ai fini della individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione

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   Elettrosmog.Breve compendio sulle ragioni per non aumentare i limiti
   elettromagnetici in Italia
   
<https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/dottrina175/elettrosmog-breve-compendio-sulle-ragioni-per-non-aumentare-i-limiti-elettromagnetici-in-italia>


Breve compendio sulle ragioni per non aumentare i limiti elettromagnetici in Italia

di Giuseppe TEODORO

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   Urbanistica.Accesso agli atti relativi a vigilanza controllo ed
   accertamento di illeciti edilizi
   
<https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/consiglio-di-stato64/urbanistica-accesso-agli-atti-relativi-avigilanza-controllo-ed-accertamento-di-illeciti-edilizi>


Consiglio di Stato Sez. II n. 1974 del 29 febbraio 2024
Urbanistica.Accesso agli atti relativi a vigilanza controllo ed accertamento di illeciti edilizi

Solo gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall’obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell’art. 329 c.p.p. Gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione (non su delega dell’autorità giudiziaria, bensì) nell’ambito dell’attività istituzionale demandatagli dalla legge sono atti amministrativi ‒ come tali suscettibili di accesso ‒ anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti (per quanto concerne la materia edilizia, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001) e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria.

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   Urbanistica.Condannato destinatario dell’ingiunzione a demolire non
   più proprietario
   
<https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/cassazione-penale160/urbanistica-condannato-destinatario-dellingiunzione-a-demolire-non-piu-proprietario>


Cass. Sez. III n. 11171 del 18 marzo 2024 (CC 14 dic 2023)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Di Pollastro
Urbanistica.Condannato destinatario dell’ingiunzione a demolire non più proprietario

Nel caso in cui il condannato, destinatario dell’ingiunzione a demolire, non sia più proprietario dell’immobile o titolare di altro diritto reale sullo stesso, l’interesse concreto e attuale all’annullamento del provvedimento deve essere dedotto in modo specifico e deve corrispondere ad un beneficio effettivo e reale derivante dall’annullamento dell’atto.

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   Elettrosmog.Procedimento di installazione delle infrastrutture per
   impianti radioelettrici
   
<https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/consiglio-di-stato55/elettrosmog-procedimento-di-installazione-delle-infrastrutture-per-impianti-radioelettrici-2>


Consiglio di Stato Sez. VI n. 2031 del 1 marzo 2024
Elettrosmog.Procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici

Il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato dall'art. 87 d.lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche), costituisce un procedimento unico, nell'ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale. Del resto tale conclusione trova implicito conforto nel sistema normativo: Il silenzio-assenso previsto dall'art. 87, comma 9, del d. lgs. 259 del 2003 rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale che esclude l'applicazione della normativa di carattere generale di cui al d.p.r. n. 380/2001, che assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo ed esprime la volontà del legislatore di concludere il procedimento in un termine breve, per l'evidente favore che assiste il sollecito rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.

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   Sostanze pericolose.Sulla compatibilità col diritto dell’Unione
   europea della legislazione nazionale
   
<https://lexambiente.it/index.php/materie/sostanze-pericolose/consiglio-di-stato61/sostanze-pericolose-sulla-compatibilita-col-diritto-dellunione-europea-della-legislazione-nazionale>


Consiglio di Stato Sez. IV n. 2789 del 21 marzo 2024
Sostanze pericolose.Sulla compatibilità col diritto dell’Unione europea della legislazione nazionale

Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti
questioni pregiudiziali: A) “se la definizione di “presenza di sostanze pericolose” di cui all’art. 3, n. 12, della Direttiva 2012/18/UE osti ad una prassi secondo la quale la previsione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti all’interno di un impianto di trattamento dei rifiuti sia rimessa ad una procedura operativa implementata dal gestore (ed eventualmente recepita dall’autorizzazione di cui all’art. 23 della Direttiva 2008/98/CE o di cui all’art. 4della Direttiva 2010/75/UE), la quale, qualificando i rifiuti come miscele ai sensi dell’art. 3, n. 11, della Direttiva 2012/18/UE, contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all’interno dell’impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell’allegato 1 alla Direttiva 2012/18/UE”; B) “se l’art. 7 della Direttiva 2012/18/UE, che prevede che il gestore sia obbligato a trasmettere “una notifica all'autorità competente” contenente le informazioni elencate nell’art. 7, paragrafo 1, della medesima Direttiva, interpretato alla stregua dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento, osti ad una norma quale quella dell’art. 13, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. n. 105/2015 che prevede che la comunicazione delle informazioni debba avvenire esclusivamente mediante “una notifica, redatta secondo il modulo riportato in allegato 5” (comma 1), “sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione secondo quanto stabilito dalla disciplina vigente” (comma 2), “trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al comma 1 in formato elettronico utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all'articolo 5, comma 3” oppure “esclusivamente via posta elettronica certificata firmata digitalmente” (comma 5), escludendo, per quel che interessa questo giudizio, una modalità di comunicazione effettuata attraverso “una procedura operativa implementata dal gestore” che contempli il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all’interno dell’impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell’allegato 1 alla Direttiva 2012/18/UE”.

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   DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2024, n. 46
   
<https://lexambiente.it/index.php/materie/rifiuti/legisl-nazionale203/decreto-legislativo-8-marzo-2024-n-46>


Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.
(24G00061) (GU Serie Generale n.82 del 08-04-2024)

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   Ambiente in genere.Reato di abusiva occupazione di spazio demaniale
   marittimo
   
<https://lexambiente.it/index.php/materie/ambiente-in-genere/cassazione-penale164/ambiente-in-genere-reato-di-abusiva-occupazione-di-spazio-demaniale-marittimo-2>


Cass. Sez. III n. 11169 del 18 marzo 2024 (UP 15 dic 2023)
Pres. Ramacci Est. Andronio Ric. Di Gioia
Ambiente in genere.Reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo

Il reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo ha natura permanente e cessa solo quando vengano meno l’uso ed il godimento illegittimi. Il reato di cui all’art. 1161, cod. nav. cessa, in altri termini, solo quando venga meno l’esercizio del potere di fatto sul bene, ovvero si protrae fino a quando persistano, con la conservazione del possesso dell’immobile, l’uso ed il godimento illegittimi. Irrilevanti sono, conseguentemente, le vicende esterne di natura amministrativa o giurisdizionale. Continuando l’occupazione senza titolo o con titolo illegittimo dell’area demaniale, persiste il reato in quanto il bene viene mantenuto nella esclusiva disponibilità di chi lo utilizza. La permanenza del reato cessa, conseguentemente, solo con lo sgombero del bene o con il rilascio della concessione.

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   Urbanistica.Governo del territorio-Rassegna monotematica di
   giurisprudenza
   
<https://lexambiente.it/index.php/materie/urbanistica/dottrina184/urbanistica-governo-del-territorio-rassegna-monotematica-di-giurisprudenza>


Governo del territorio. Parte prima. Aspetti generali a cura di Marina Perrelli
Governo del territorio. Parte seconda. Strumenti urbanistici a cura di Laura Marzano
(Rassegne monotematiche di Giurisprudenza - Ufficio del Massimario della Giustizia Amministrativa)

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   Elettrosmog.Impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte
   dimensioni per accesso a reti di comunicazione dati
   
<https://lexambiente.it/index.php/materie/elettrosmog/consiglio-di-stato55/elettrosmog-impianti-radioelettrici-di-debole-potenza-e-di-ridotte-dimensioni-per-accesso-a-reti-di-comunicazione-dati>


Consiglio di Stato Sez. VI n. 2048 del 1 marzo 2024
Elettrosmog.Impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni per accesso a reti di comunicazione dati

Occorre evidenziare la profonda ed oggettiva differenza, sotto un profilo economico-commerciale e di tipologia di servizio pubblico, ma anche sotto un profilo tecnico e tecnologico esteso ai potenziali rischi per l’ambiente e per la salute della popolazione, fra lo sviluppo delle reti On-Air GSM-UMTS, che implicano la realizzazione di impianti trasmittenti radiotelevisivi e di impianti di telefonia mobile (stazioni radio base), con impatti sul territorio e con potenze impegnate in antenna, campi elettromagnetici e lobi di irradiazione direzionali non irrilevanti, da un lato e, dall’altro, la diffusione degli impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni (potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati) finalizzata all’accesso a reti di comunicazione dati anche ai fini del superamento del digital divide (obiettivo previsto nel PNRR anche in relazione alla positive ricadute, per l’ambiente, della digitalizzazione delle attività e del telelavoro). Tali impianti, in particolare, palesano minori impatti sul territorio e minori esposizioni in relazione ai possibili pericoli per la salute umana e sono previsti dall’art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 98/2011 convertito con modificazioni con legge n. 111/2011 e successive modifiche, che impone una riduzione degli adempimenti amministrativi per semplificarne la realizzazione. In tale quadro, dunque, non appare illegittima o irragionevole, né può essere revocata in dubbio dalla stessa amministrazione con un tardivo ripensamento, la scelta di contemplare nel proprio Regolamento tutte le possibili attività radioelettriche in relazione alla possibile esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, a prescindere dalla potenza o superficie radiante, ma di assoggettare solo i gestori delle reti di telecomunicazioni radio e TV e di telefonia mobile agli indicati obblighi di programmazione, altrimenti indebitamente limitativi della intervenuta liberalizzazione delle installazioni in esame, posto che, secondo una orami consolidata giurisprudenza, l’attività dichiarata (segnalata) può essere intrapresa senza il bisogno di un consenso dell’amministrazione, costituendo la denuncia di inizio attività un atto soggettivamente ed oggettivamente privatodi modo che non residuano spazi per alcun potere preventivo di tipo ampliativo (autorizzatorio, concessorio e, in senso lato, di assenso), sostituito dall’attribuzione di un potere successivo di verifica della conformità a legge dell’attività denunciata.

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