Ciao a tutti, oggi ci siamo visti io e Gecco da me per buttar giù lo statuto. L'atto costituivo sarebbe il verbale (si fa per dire) della prima riunione: a rigor di fuzzy logic dovrebbe essere successivo alla costituzione dell'associazione. Se en ve va ben ve tac 'tel mur!! :-) Naturalmente è tutto in allegato. Dategli un'occhiata se potete. Credo che adesso potremmo cominciare a contattare un notaio ma prima sento il mio amico Pippo Panicali che mi aveva detto che forse avremmo potuto usare quello del comune. Holà, Lo
Atto Costitutivo In data [data] i sottoscritti Lorenzo Bolognini Carlo Minucci si riuniscono e convengono quanto segue: Con decorrenza da oggi [data] è costituita l'Associazione Culturale "Fortunae LUG - Fortunae Linux Users Group" (d'ora in poi semplicemente Associazione), la cui durata è illimitata. Il primo anno sociale avrà termine il 31/12/2002. La sede sociale è stabilita al seguente indirizzo: Centro d'Aggregazione Giovanile S.Cristoforo via [] Fano 61032 (PU) Il domicio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale. La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice, come stabilito nello Statuto dell'Associazione allegato al presente Atto Costitutivo. La campagna di tesseramento e le quote associative verranno stabilite dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Il Presidente dell'Associazione viene autorizzato, qualora si rendesse necessario, a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità competenti. L'Assemblea dei Soci Fondatori nomina quali componenti del Consiglio Direttivo: Presidente: Romano Romano Vicepresidente: xxxx xxxx Segretario: xxxx xxxx Tesoriere: xxxx xxxx Tutti attestano la mancanza di cause di incompatibilità e accettano la carica. Tale carica durerà fino alla prima convocazione dell'Assemblea dei Soci, che provvederà al rinnovo. Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi della vita dell'Associazione e delle attività svolte per raggiungere i fini istituzionali dell'Associazione stessa, si rimanda allo Statuto dell'Associazione, concordato all'unanimità fra i soci fondatori ed allegato in calce al presente Atto Costitutivo. Fano, lì [data] Firmato, I Soci Fondatori
Art.1) E' costituita a Fano (PU) l'Associazione denominata "Fortunae LUG" con sede legale a Fano (PU). Art.2) L'associazione svolge attività nei settori attività culturali e ricreative, formazione, politiche sociali, senza finalità di lucro, con particolare attenzione alla promozione del sistema operativo Linux. Art.3) L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge di diffondere l'utilizzo e promuovere lo sviluppo del software libero, in particolare del sistema operativo GNU/Linux, nella zona di Fano e dintorni Art.4) Il numero dei soci è illimitato; al Circolo possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri. Fino al compimento del 14° anno di età il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori, il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età. Art.5) Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all'Associazione. Diventano Soci dell'Associazione coloro che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria. Art.6) Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti del circolo, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia l'Assemblea dei soci alla prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate al Consiglio Direttivo del Circolo. Art.7) I soci hanno diritto di frequentare i locali del Circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal Circolo stesso. Art.8) I soci sono tenuti: Al pagamento della tessera sociale; Alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Art.9) I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi: Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali o il cui comportamento si a ritenuto, a giudizio del COnsiglio Direttivo, incompatibile con gli scopi dell'Associzione. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria. PATRIMONIO SOCIALE Art.10) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Circolo; Dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi. Art.11) Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi. RENDICONTO ECONOMICO (BILANCIO) Art.12) Il rendiconto economico (d'ora in poi chiamato "bilancio") comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Art.13) Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto in base alle direttive del Consiglio Direttivo. ASSEMBLEA Art.14) Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le modalità di convocazione delle assemblee sono comunicate a mezzo mailing list. Art.15) L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile successivo. L'Assemblea: Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; Elegge il Presidente del Circolo; Elegge il Consiglio Direttivo; Elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni; Approva il rendiconto economico (bilancio) consuntivo e preventivo; Approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal secondo comma dell'art.13 del presente Statuto. Art.16) L'Assemblea straordinaria è convocata: Tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario; Quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci. L'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. Art.17) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Art.18) Per le delibere sulle modifiche da apportare allo Statuto od al regolamento interno è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art.19) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali. Art.20) L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; il Presidente nomina un Segretario che provvederà a redigere il verbale dell'assemblea ed a riportarlo su un apposito registro dei verbali. CONSIGLIO DIRETTIVO Art.21) Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 consiglieri eletti tra i soci e dura in carica un anno. Art.22) Il Consiglio è composto dal Presidente e dagli altri membri eletti dall'Assemblea; elegge al suo interno il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo e fissa le responsabilità agli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente, o gli altri consiglieri, potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Amministrativo compongono la Presidenza. E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico, se debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo stesso. Art.23) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Art.24) Il Consiglio Direttivo deve: Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; Redigere i rendiconti economici (bilanci); Compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea; Approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; Formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; Deliberare circa la sospensione e l'espulsione dei soci; Favorire la partecipazione dei soci alle attività del Circolo; Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo. Art.25) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità. IL PRESIDENTE Art.26) Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi. SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO Art.27) La decisione di scioglimento del Circolo deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all'Assemblea la cui validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale. In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza dei 4/5 dei presenti. Art.28) In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art.17 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o di fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, L.23/12/96, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.