Conclusione, rinviamo a data da destinarsi?
G
Da: consiglio_aidmen-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:consiglio_aidmen-bounce@xxxxxxxxxxxxx] Per conto di Luisella Zocca
Inviato: mercoledì 5 maggio 2021 15:20
A: consiglio_aidmen@xxxxxxxxxxxxx
Oggetto: [consiglio_aidmen] Re: R: R: R: Re: Enti del terzo settore, registro
unico nazionale, cambio disciplina
Scusate ma è stato un errore mio: Provenzani intendeva domani giovedì 6 maggio
io ho scritto scorrettamente domani 5 maggio.
Perdonatemi: non rispondevo perché ero in altra riunione zoom
Il mer 5 mag 2021, 15:07 Francesco De Domenico <fdedomenico1@xxxxxxxxx> ha
scritto:
Me too.
Il giorno mer 5 mag 2021 alle ore 15:05 Dott. Fabio Moneta
<fabio@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx> ha scritto:
Anche io.
Ho appena chiamato al cellulare Luisella ma non ha risposto…..
Fabio Moneta
Dottore Commercialista
Revisore Ufficiale dei Conti
Via Lecco, 23
20900 Monza (MB)
Phone: +39.039365154
Orari Studio:
lun.-ven.: 09.00-13.00 / 14.30-18.30
**************Internet Email Confidentiality Footer**************
Privileged/Confidential Information may be contained in this message. If you
are not the addressee indicated in this message (or responsible for delivery of
the message to such person), you may not copy or deliver this message to
anyone. In such case, you should destroy this message and kindly notify the
sender by reply email. Please advise immediately if you or your employer does
not consent to Internet email for messages of this kind. Opinions, conclusions
and other information in this message that do not relate to the official
business of my firm shall be understood as neither given nor endorsed by it.
_____
Da: consiglio_aidmen-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:consiglio_aidmen-bounce@xxxxxxxxxxxxx] Per conto di Giancarlo ;
Castiglioni
Inviato: mercoledì 5 maggio 2021 15:01
A: consiglio_aidmen@xxxxxxxxxxxxx
Oggetto: [consiglio_aidmen] R: R: Re: Enti del terzo settore, registro unico
nazionale, cambio disciplina
Sono in attesa del collegamento.
Giancarlo
Da: consiglio_aidmen-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:consiglio_aidmen-bounce@xxxxxxxxxxxxx] Per conto di ;
marco.ghiglino@xxxxxxxxx
Inviato: martedì 4 maggio 2021 20:43
A: consiglio_aidmen@xxxxxxxxxxxxx
Oggetto: [consiglio_aidmen] R: Re: Enti del terzo settore, registro unico
nazionale, cambio disciplina
Buonasera,
io purtroppo domani alle 15 non posso esserci per problemi lavorativi
Marco GHIGLINO
Via San Lorenzo, 13/3
16123 Genova
ITALY
Da: consiglio_aidmen-bounce@xxxxxxxxxxxxx
<consiglio_aidmen-bounce@xxxxxxxxxxxxx> Per conto di Luisella Zocca
Inviato: martedì 4 maggio 2021 12.19
A: consiglio_aidmen@xxxxxxxxxxxxx
Oggetto: [consiglio_aidmen] Re: Enti del terzo settore, registro unico
nazionale, cambio disciplina
Salve a tutti,
Claudio Provenzani propone domani alle ore 15, sarà una cosa breve.
Può andar bene?
Il giorno mar 27 apr 2021 alle ore 17:02 Luisella Zocca <elle.zeta@xxxxxxxxx>
ha scritto:
Faccio seguito ad un argomento che aveva sollevato Fabio Moneta e che era
rimasto in sospeso perchè il Covid ha piallato tutto.
Vi reinoltro le spiegazioni di Claudio Provenzani, sono estremamente tecniche.
Per ora non siamo obbligati a nessun cambio, anche se il cambio potrebbe
agevolarci in alcune cose.
Ho sentito Provenzani ieri, mi diceva che è disponibile a fare una riunione
telematica informale e breve con tutti noi per spiegarci senza tecnicismi cosa
c'è in ballo e decidere che fare (se fare qualcosa o nulla)
fatemi sapere
Luisella
---------- Forwarded message ---------
Da: Claudio Provenzani <maccagni1@xxxxxx>
Date: mar 18 feb 2020 alle ore 12:02
Subject: R: I: [aidmen] Documenti bilancio Aidmen 2019 per consiglio e revisione
To: Francesco De Domenico <fdedomenico1@xxxxxxxxx>
Cc: Luisella Zocca <elle.zeta@xxxxxxxxx>
Caro Francesco,
con riferimento a quanto richiesto di seguito riassumo brevemente la situazione
generale degli Enti no profit e della vostra Associazione, ferma restando la
possibilità per l’Associazione di valutare se affidare al mio studio o ad altri
professionisti del settore l’incarico di assistervi nel passaggio verso il
nuovo quadro normativo.
Come è noto, la vostra associazione culturale è stata coinvolta, come tutte le
realtà no profit, nel processo di riforma del Terzo settore, che dalla legge
delega 106/2016 ad oggi non si è ancora concluso. La fase più attesa, ovvero
quella dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, non è
stata ancora realizzata, così come l'emanazione di diversi provvedimenti
attuativi del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017 in attuazione della
legge delega sopra menzionata), nonché la richiesta di autorizzazione della
Commissione Europea, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore,
prima fra tutti l'approvazione del regime fiscale degli Enti del Terzo settore
regolamentato dal Codice.
Al momento l’Associazione pertanto svolge legittimamente l’attività
istituzionale facendo riferimento fiscalmente all’articolo 148 del D.P.R. n.
917/1986 (TUIR). Il quale prevede quanto segue:
1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli
associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali,
dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo
associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di
quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito
complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività
commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del
<http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=157173%20omenid%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ckey=%2412365629;log-ssckey=d5add156c38c65ab52ef18d5c1e3d4af-283>
comma 1 dell'articolo
<http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=157173%20omenid%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ckey=%2412365629;log-ssckey=d5add156c38c65ab52ef18d5c1e3d4af-283>
143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o
partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i
contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o
diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono
alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di
impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano
carattere di abitualità o di occasionalità.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture
periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non
economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico
interesse, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o
partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che
per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica
organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e
dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni
anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati.*
*Comma modificato dall'
<http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=239115%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ckey=%2412365629;log-ssckey=d5add156c38c65ab52ef18d5c1e3d4af-283>
art. 89, comma 4, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117,
a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'
<http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=206417%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ckey=%2412365629;log-ssckey=d5add156c38c65ab52ef18d5c1e3d4af-283>
art.
<http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=206417%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ckey=%2412365629;log-ssckey=d5add156c38c65ab52ef18d5c1e3d4af-283>
104, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 117/2017; per l'applicabilità di
tale disposizione vedi l'
<http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=206417%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ckey=%2412365629;log-ssckey=d5add156c38c65ab52ef18d5c1e3d4af-283>
art. 104, comma 2, dello stesso D.Lgs. n.
<http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=206417%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ckey=%2412365629;log-ssckey=d5add156c38c65ab52ef18d5c1e3d4af-283>
117/2017. Successivamente, il presente comma è stato modificato
dall'
<http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=865572%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ckey=%2412365629;log-ssckey=d5add156c38c65ab52ef18d5c1e3d4af-283>
art. 1, comma 1022, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1°
gennaio 2019, dall'
<http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=874981%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ssckey=d5add156c38c65ab52ef18d5c1e3d4af-283;log-ckey=%2412365629>
art. 14, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla
<http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=886069%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ssckey=0efad8f0d6c67418f956bb8a3e959903-864;log-ckey=%2411709014>
L. 28 giugno 2019, n. 58 e dal
suddetto
<http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=239115%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ckey=%2412365629;log-ssckey=d5add156c38c65ab52ef18d5c1e3d4af-283>
art. 89, comma 4, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, come sostituito
dall’
<http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=874981%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ssckey=d5add156c38c65ab52ef18d5c1e3d4af-283;log-ckey=%2412365629>
art. 14, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla
<http://home.ilfisco.it/perl/fol-new.pl?cmd-doc=886069%20omenkey%280%3A1%2A%2A%29%20%5B0%5D;log-ssckey=0efad8f0d6c67418f956bb8a3e959903-864;log-ckey=%2411709014>
L. 28 giugno 2019, n. 58. Il testo del comma 3
sopra riportato è applicabile subordinatamente all’operatività del
Registro degli enti del terzo settore. Fino a tale data è applicabile
il seguente testo: «Per le associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica
della persona, nonché per le strutture periferiche di natura
privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la
funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano
commerciali attività svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei
confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge,
regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica
organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali,
nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute
prevalentemente agli associati.».
In particolare l’agevolazione di cui usufruite è essenzialmente quella prevista
al comma 1, relativa alla de-commercializzazione delle quote associative.
Eccezionalmente avete fatto ricorso in passato a quanto previsto nel comma 3,
in presenza di cessioni verso corrispettivi specifici agli associati o a terzi,
cosa che succede tra l’altro piuttosto raramente e assumendo le eventuali
elargizioni la forma di erogazioni liberali più che di corrispettivi specifici
(mi riferisco evidentemente ai bollettini arretrati).
Di seguito riporto per completezza le informazioni indicate in Nota Integrativa:
“Il D.lgs. n. 117/2017 (cd. “Codice del Terzo settore”), ha provveduto alla
revisione organica della disciplina relativa agli enti del Terzo settore,
inclusa la relativa disciplina tributaria; successivamente il D.lgs. n.
105/2018 (cd. “Correttivo”) è intervenuto a rettificare/integrare alcuni
aspetti del D.lgs. n. 117/2017.
Qualora l'AIDMEN volesse iscriversi al Registro Unico Nazionale del terzo
Settore, l’Associazione dovrebbe individuare la tipologia giuridica di
appartenenza (le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione
sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni,
riconosciute o non riconosciute o ETS generici) e una o più attività di
interesse generale, contemplate dall’articolo 5 del CTS.
In questo caso, dovrebbe adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del CTS
e usufruire di un regime fiscale agevolato sulle entrate, in passato dette
“contributi specifici richiesti agli associati”. Nel caso l’Associazione non
abbia interesse ad iscriversi al RUNTS, il regime fiscale agevolativo previsto
dall’articolo 148, comma 3, del TUIR riguardante i contributi specifici
verrebbe meno successivamente all’operatività del Registro degli Enti del Terzo
Settore.
Secondo questo regime fiscale agevolativo non si considerano commerciali le
attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate
verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti,
associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima
attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte
di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché
le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati.
Nulla vieta comunque, di poter fare successivamente domanda di iscrizione al
Runts, previo adeguamento dello statuto ai requisiti richiesti.”
In questo scenario di legittima attesa e incertezza l'associazione AIDMEN può
prendere in considerazione, a nostro avviso, due indirizzi che determinano
conseguenze, e di carattere organizzativo-gestionale, e di carattere fiscale:
- il primo prevede la permanenza della natura di associazione culturale
regolamentata dalle norme civilistiche generali attualmente in vigore, con una
limitazione del regime agevolato fiscale (non è più riconosciuta la
de-commercializzazione dei contributi specifici, ad esempio, i proventi
specificamente richiesti per la distribuzione del bollettino agli associati o a
terzi, essendo stata esclusa, ad opera del Codice del Terzo Settore,
l'applicazione dell'articolo 148, comma 3 del Tuir alle associazioni culturali);
- la seconda, è la decisione di iscriversi al Registro Unico Nazionale del
terzo settore (RUNT) , incontrando una delle forme giuridiche previste dal
Codice, verosimilmente l'Associazione di Promozione Sociale o, in alternativa,
Ente del Terzo Settore generico. Questa scelta determinerebbe l'assoggettamento
ad un regime fiscale ancora in attesa di attuazione e autorizzazione della
Commissione Europea, nonchè di entrata in operatività del RUNTS. In aggiunta
determinerebbe il rispetto di formalità gestionali (trasformazione, adeguamento
statutario, richiesta di iscrizione al RUNTS, il cui meccanismo deve ancora
essere determinato da provvedimenti normativi, assoggettamento alle formalità e
ai controlli dell'Ufficio del registro in seno al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali).
Per quanto concerne l'associazione di promozione sociale, il Codice del Terzo
settore prevede, ad esempio, limiti dimensionali, limitazioni di carattere
discriminatorio, attività istituzionali, da definire scegliendo le attività più
rispondenti tra le 26 attività previste nell'articolo 5 del Codice, svolte
prevalentemente da volontari; questi gli aspetti salienti.
Da un punto di vista fiscale, l'elemento di rilievo consiste nel fatto che il
Codice per le APS non considera commerciali le cessioni anche a terzi di
proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e a familiari e ai
conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, se in
attuazione degli scopi istituzionali (art. 85 comma 2 del Codice).
Da come si può comprendere entrambi gli indirizzi originano conseguenze
pratiche che richiedono un’attenta analisi prima di essere condivise in sede
assembleare.
Se lo ritieni utile possiamo incontrarci e parlarne di persona, in linea di
massima l’iter potrebbe prevedere un punto all’Odg del prossimo CdA, che rinvii
in sostanza la trattazione all’Odg dell’Assemblea dei Soci, la quale informata
dell’attuale scenario potrebbe decidere di dare ampio mandato al Consiglio
Direttivo affinché con l’assistenza di un professionista, individui la
soluzione migliore a cui fare ricorso, da portare in Assemblea per la
successiva approvazione definitiva da parte dei Soci.
Restando a disposizione, un caro saluto.
Claudio