[Linuxtrent] Re: diritti morali & C. (per Thomas, ma forse interessa a tutti)
- From: Andrea Rossato <mailing_list@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
- To: linuxtrent@xxxxxxxxxxxxx
- Date: Fri, 15 Apr 2005 17:14:09 +0200
Emanuele Olivetti wrote:
Mi e' stata sottoposta la seguente faccenda, su cui mi sono
fatto un'idea e mi sto documentando.
Supponiamo che io sia l'autore di un certo software che mi viene
commissionato dall'azienda per cui lavoro. Il mio contratto prevede
che i diritti materiali siano tutti loro (come sempre) e a me
rimangono solo quelli morali (cosi' mi posso bullare del fatto di aver
scritto quel bel pezzo di codice).
Ad un certo punto pero' l'azienda inserisce tra gli autori anche altre
persone perche' capisce che bullarsi e' bello e fa molto marketing.
Queste altri "autori" ovviamente non hanno mai visto una linea di
codice (del mio codice!) e sono felici di acquisire pure loro i (miei)
diritti morali.
Io non sono molto contento... posso fare qualcosa per riaffermare che
quello era solo lavoro mio?
certo: puoi agire in giudizio per ottenere un'inibitoria e/o
risarcimento del danno.
qui gli articoli rilevanti:
L. 633 1941:
NORME RELATIVE AI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA
Art. 156
Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione
economica a lui spettante in virtù di questa legge, oppure intende
impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già
avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia
accertato e sia interdetta la violazione.
L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni
del Codice di procedura civile.
NORME PARTICOLARI AI GIUDIZI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL DIRITTO MORALE
Art. 168
Nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale sono applicabili,
in quanto lo consente la natura di questo diritto, le norme contenute
nella sezione (1) precedente, salva l'applicazione delle disposizioni
dei seguenti articoli.
(1) recte: paragrafo.
Art. 169
L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla
paternità dell'opera può dar luogo alla sanzione della rimozione e
distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente
riparata mediante aggiunte o soppressioni sull'opera delle indicazioni
che si riferiscono alla paternità dell'opera stessa o con altri mezzi di
pubblicità.
Art. 170
L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità
dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare
deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non
sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese
della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.
ciao
andrea
--
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