[FLUG] Abbiamo lavorato per VOI!
- From: "Bolognini" <rlbolo@xxxxxxxxx>
- To: <fanolug@xxxxxxxxxxxxx>
- Date: Mon, 17 Dec 2001 17:59:41 +0100
Ciao a tutti,
oggi ci siamo visti io e Gecco da me per buttar giù lo statuto. L'atto
costituivo sarebbe il verbale (si fa per dire) della prima riunione: a rigor
di fuzzy logic dovrebbe essere successivo alla costituzione
dell'associazione.
Se en ve va ben ve tac 'tel mur!! :-)
Naturalmente è tutto in allegato. Dategli un'occhiata se potete. Credo che
adesso potremmo cominciare a contattare un notaio ma prima sento il mio
amico Pippo Panicali che mi aveva detto che forse avremmo potuto usare
quello del comune.
Holà,
Lo
Atto Costitutivo
In data [data] i sottoscritti
Lorenzo Bolognini
Carlo Minucci
si riuniscono e convengono quanto segue:
Con decorrenza da oggi [data] è costituita l'Associazione Culturale "Fortunae
LUG - Fortunae Linux Users Group" (d'ora in poi semplicemente Associazione), la
cui durata è illimitata.
Il primo anno sociale avrà termine il 31/12/2002.
La sede sociale è stabilita al seguente indirizzo:
Centro d'Aggregazione Giovanile S.Cristoforo
via [] Fano 61032 (PU)
Il domicio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la
sede sociale. La sede sociale potrà essere trasferita su decisione
dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice, come stabilito nello Statuto
dell'Associazione allegato al presente Atto Costitutivo.
La campagna di tesseramento e le quote associative verranno stabilite dal
Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
Il Presidente dell'Associazione viene autorizzato, qualora si rendesse
necessario, a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento
dell'Associazione presso le autorità competenti.
L'Assemblea dei Soci Fondatori nomina quali componenti del Consiglio Direttivo:
Presidente: Romano Romano
Vicepresidente: xxxx xxxx
Segretario: xxxx xxxx
Tesoriere: xxxx xxxx
Tutti attestano la mancanza di cause di incompatibilità e accettano la carica.
Tale carica durerà fino alla prima convocazione dell'Assemblea dei Soci, che
provvederà al rinnovo.
Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi della vita dell'Associazione e
delle attività svolte per raggiungere i fini istituzionali dell'Associazione
stessa, si rimanda allo Statuto dell'Associazione, concordato all'unanimità fra
i soci fondatori ed allegato in calce al presente Atto Costitutivo.
Fano, lì [data]
Firmato, I Soci Fondatori
Art.1)
E' costituita a Fano (PU) l'Associazione denominata "Fortunae LUG" con sede
legale a Fano (PU).
Art.2)
L'associazione svolge attività nei settori attività culturali e ricreative,
formazione, politiche sociali, senza finalità di lucro, con particolare
attenzione alla promozione del sistema operativo Linux.
Art.3)
L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si
prefigge di diffondere l'utilizzo e promuovere lo sviluppo del software
libero, in particolare del sistema operativo GNU/Linux, nella zona di Fano e
dintorni
Art.4)
Il numero dei soci è illimitato; al Circolo possono aderire tutti i cittadini
italiani e stranieri. Fino al compimento del 14° anno di età il minore è
rappresentato nei rapporti sociali dai genitori, il diritto di voto viene
esercitato dal 18° anno di età.
Art.5)
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione
all'Associazione.
Diventano Soci dell'Associazione coloro che, avendone
fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi
dell'Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino,
all'atto dell'ammissione, la quota stabilita e deliberata annualmente
dall'Assemblea in seduta ordinaria.
Art.6)
Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le
finalità statutarie e con i regolamenti del circolo, il Consiglio Direttivo ha
la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l'interessato potrà
presentare ricorso sul quale si pronuncia l'Assemblea dei soci alla prima
convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate al Consiglio Direttivo
del Circolo.
Art.7)
I soci hanno diritto di frequentare i locali del Circolo e di partecipare a
tutte le manifestazioni indette dal Circolo stesso.
Art.8)
I soci sono tenuti:
Al pagamento della tessera sociale;
Alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle
deliberazioni prese dagli organi sociali.
Art.9)
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti
interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali o il cui comportamento
si a ritenuto, a giudizio del COnsiglio Direttivo, incompatibile con gli scopi
dell'Associzione. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento
nella prima Assemblea ordinaria.
PATRIMONIO SOCIALE
Art.10)
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Circolo;
Dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.
Art.11)
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in
alcun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi.
RENDICONTO ECONOMICO (BILANCIO)
Art.12)
Il rendiconto economico (d'ora in poi chiamato "bilancio") comprende
l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere
presentato all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Art.13)
Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto in base alle direttive del
Consiglio Direttivo.
ASSEMBLEA
Art.14)
Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le modalità di
convocazione delle assemblee sono comunicate a mezzo mailing list.
Art.15)
L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1°
gennaio al 30 aprile successivo.
L'Assemblea:
Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
Elegge il Presidente del Circolo;
Elegge il Consiglio Direttivo;
Elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone i nomi
dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
Approva il rendiconto economico (bilancio) consuntivo e preventivo;
Approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal secondo comma
dell'art.13 del presente Statuto.
Art.16)
L'Assemblea straordinaria è convocata:
Tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
Quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.
L'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.
Art.17)
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a
maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste
all'ordine del giorno.
Art.18)
Per le delibere sulle modifiche da apportare allo Statuto od al regolamento
interno è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto
favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Art.19)
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla
votazione partecipano tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali.
Art.20)
L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta da un
Presidente nominato dall'Assemblea stessa; il Presidente nomina un Segretario
che provvederà a redigere il verbale dell'assemblea ed a riportarlo su un
apposito registro dei verbali.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.21)
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13
consiglieri eletti tra i soci e dura in carica un anno.
Art.22)
Il Consiglio è composto dal Presidente e dagli altri membri eletti
dall'Assemblea; elegge al suo interno il Vice Presidente, il Segretario
Amministrativo e fissa le responsabilità agli incarichi degli altri Consiglieri
in ordine all'attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini
sociali.
Il Presidente, o gli altri consiglieri, potranno ricoprire più incarichi
contemporaneamente. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario
Amministrativo compongono la Presidenza. E' riconosciuto al Consiglio il potere
di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le
funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e
saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico, se
debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo stesso.
Art.23)
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e
straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne
faccia richiesta un terzo dei consiglieri. In assenza del Presidente la
riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.
Art.24)
Il Consiglio Direttivo deve:
Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base
delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
Redigere i rendiconti economici (bilanci);
Compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre
all'Assemblea;
Approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività
sociale;
Formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
Deliberare circa la sospensione e l'espulsione dei soci;
Favorire la partecipazione dei soci alle attività del Circolo;
Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di
responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili
possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Art.25)
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con prevalenza del voto del
Presidente in caso di parità.
IL PRESIDENTE
Art.26)
Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio
Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi.
SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO
Art.27)
La decisione di scioglimento del Circolo deve essere presa dalla maggioranza di
almeno 3/5 dei soci presenti all'Assemblea la cui validità è data dalla
partecipazione del 50% del corpo sociale. In seconda convocazione sarà
necessaria la maggioranza dei 4/5 dei presenti.
Art.28)
In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista
dall'art.17 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il
patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con
finalità analoghe o di fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'art.3, comma 190, L.23/12/96, n.662 e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
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