[dumbo] ecco gli esami di stato !!!!!

  • From: Stefano Setti <skyjump@xxxxxx>
  • To: dumbo@xxxxxxxxxxxxx <dumbo@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 19 Mar 2002 8:39:50 CET

finalmente è stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale 
che indice la prima sessione degli esami di stato per noi laureati di primo 
livello, la trovate sul sito del ministero:

http://www.miur.it/atti/frameset.html

e ve la riporto qui:

Ordinanza Ministeriale 12 marzo 2002
Sessioni degli esami di stato di abilitazione all'esercizio professionale per 
l'anno 2002 per le professioni disciplinate dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 
(attuario, chimico, ingegnere, architetto, biologo, geologo, psicologo, dottore 
agronomo e dottore forestale, assistente sociale).


--------------------------------------------------------------------------------

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, con la quale è stato istituito il 
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con  regio 
decreto 31 agosto 1933,  n.1592;

VISTO il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n.1269;

VISTO l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 
settembre 1938,  n.1652 e successive modificazioni;

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n.1378, che reca norme sugli esami di Stato per 
l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

VISTO il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 
settembre 1957 e successive modificazioni;

VISTA la legge 2 aprile 1958, n.323, recante norme sugli esami di abilitazione 
all'esercizio delle professioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n.980, con il 
quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione 
all'esercizio della professione di biologo e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n.195, con il 
quale è stato abolito il tirocinio pratico annuale post-lauream previsto per i 
laureati in scienze biologiche dall?articolo 2 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n.980;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n.981, con il 
quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione 
all'esercizio della professione di geologo e successive modificazioni;

VISTI decreti ministeriali n.239 e 240 del 13 gennaio 1992 con i quali sono 
stati rispettivamente approvati i regolamenti sul tirocinio e sugli esami di 
Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n.152, recante modifiche ed integrazioni alla 
legge 7 gennaio 1976, n.3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della 
professione di dottore agronomo e di dottore forestale;

VISTO il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n.158, con il quale è stato 
approvato il regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione 
all'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;

VISTA la legge 23 marzo 1993, n.84, concernente l'ordinamento della professione 
di assistente sociale;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n.155, con il quale è stato 
approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio 
della professione di assistente sociale;

VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509;

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante determinazione delle classi 
delle lauree universitarie;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante determinazioni delle 
classi delle lauree specialistiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328, recante 
modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l?ammissione agli 
esami di Stato e delle relative prove per l?esercizio di talune professioni, 
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

UDITO i pareri del Consiglio Universitario Nazionale espressi nelle adunanze 
del 7, 8 e 22  novembre 2001;

O R D I N A:

ART. 1

 

            Sono indette nei  mesi di giugno e novembre 2002 la prima e la 
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all?esercizio delle 
professioni di attuario, chimico, ingegnere, architetto, biologo, geologo, 
psicologo, dottore agronomo e dottore forestale,  assistente sociale.

Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il 
titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione 
dai Rettori delle singole università in relazione alle date fissate per le 
sedute di laurea.

 

ART. 2

 

            I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione 
agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione 
nella tabella annessa alla presente ordinanza.

ART. 3

 

            I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di 
ammissione alla prima sessione non oltre il 31 maggio 2002 e alla seconda 
sessione non oltre il  25 ottobre 2002   presso la segreteria dell?università o 
istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami. 

            In ciascuna sessione non può essere sostenuto l?esame per 
l?esercizio di più di una delle professioni indicate nell?articolo 1.

            Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che 
sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione 
producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data  del 25 ottobre 2002 
facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

            La domanda, in carta semplice, con l?indicazione della data di 
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

              a) diploma di laurea o di laurea specialistica conseguita in base 
all?ordinamento introdotto in attuazione dell?articolo 17, comma 95, della 
legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea 
conseguita ai sensi dell?ordinamento previgente, ovvero diploma universitario 
di cui alla tabella A) allegata al citato D.P.R. n. 328 del 2001 in originale o 
in copia autenticata o in copia notarile.

              b) ricevuta dell?avvenuto versamento della tassa di ammissione 
agli esami nella misura di    ?.49,58 fissata dall?articolo 2, comma 3, del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli 
eventuali successivi adeguamenti.

            I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all?economato 
dell?università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi 
dell?articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537. La relativa ricevuta va 
allegata alla documentazione di cui sopra.

            Il candidato può presentare un certificato sostitutivo del titolo 
originale rilasciato dalla competente Università.

            La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è 
inserita  nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell?università o 
dell?istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali 
dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella 
stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.

            I laureati in psicologia che intendono sostenere gli esami di Stato 
di abilitazione all?esercizio della professione di psicologo devono presentare 
un attestato rilasciato dalla segreteria della competente facoltà dal quale 
risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, abbiano svolto il 
tirocinio pratico annuale prescritto dall?articolo 1 del decreto ministeriale 
13 gennaio 1992, n.239.

            I candidati che al momento della presentazione della domanda di 
ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno 
entro la data di inizio degli esami 

devono dichiarare nella istanza medesima che produrranno l?attestato di 
compimento della pratica professionale prima dell?inizio dello svolgimento 
degli esami.

            In luogo  dei documenti di cui alla lettera  a) nonché dei 
certificati  attestanti il compimento del tirocinio previsti dal presente 
articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, 
una dichiarazione sostitutiva ai sensi  del decreto del Presidente della 
Repubblica  20 ottobre 1998, n.403.

.           I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei 
termini sopraindicati,  sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano 
chiesto di partecipare.

            Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in 
tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale 
accettante.

            Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate 
oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo 
insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle 
domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

ART. 4

 

            I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente 
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro 
quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del titolo stesso, sono 
tenuti a produrre l?istanza nei termini prescritti con l?osservanza delle 
medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando  un 
certificato ovvero  una dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato 
la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

 

ART. 5

 

            I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige 
che chiedono di sostenere l?esame in lingua tedesca devono presentare la 
domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione 
all'esercizio delle professioni sottoelencate  presso le seguenti sedi:

 

Attuario
 Roma
 
Chimico
 Bologna
 
 Ingegnere
 Trento
 
Architetto
 Venezia
 
Dottore Agronomo e Dottore Forestale
 Firenze
 
Biologo
 Bologna
 
Geologo
 Bologna
 
Psicologo
 Trieste
 
Assistente sociale 
 Trento 

 

ART. 6

 

            I candidati all?esame di abilitazione alla professione di ingegnere 
devono indicare, per ciascuna sezione, il settore per il quale chiedono di 
partecipare agli esami in coerenza con lo specifico titolo accademico 
conseguito. 

 

ART. 7

 

            Gli esami di Stato per i possessori di laurea specialistica o di  
laurea conseguita secondo il previgente ordinamento hanno inizio in tutte le 
sedi per la prima sessione il giorno 25 giugno 2002 e per la seconda sessione 
il giorno 26 novembre 2002. Per i possessori di laurea conseguita in base 
all?ordinamento introdotto in attuazione dell?articolo 17, comma 95, della 
legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni e di diploma 
universitario gli esami  hanno inizio per la prima sessione il giorno 2 luglio 
2002 e per la seconda sessione il giorno 3 dicembre 2002.  Le prove successive 
si svolgono secondo l?ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle 
commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell?albo dell?università o 
istituto di istruzione universitaria sede di esami.

 

Roma, 12 marzo 2002

  IL MINISTRO
f.to Letizia Moratti
 


ciao a tutti
Stefano Setti


Per (de)iscriversi spedire un messaggio con SOGGETTO
"subscribe" (o "unsubscribe") a mailto:dumbo-request@xxxxxxxxxxxxx  
HomePage/Archivio lista //www.freelists.org/cgi-bin/list?list_id=dumbo

Other related posts: