Siete *caldamente* invitati (immaginatemi mentre vi punto un lanciafiamme alla schiena) a dare una lettura di quest'ultima bozza tra domani e dopodomani. Verso metà settimana vorremmo concretizzare. Finora ci sono state principalmente due paia d'occhi a controllarlo (quelli di FEJ e, in minor misura, i miei); nella miglior tradizione del software libero, tanti occhi significano meno bug, quindi prestateci gentilmente i vostri ;-). So che è lungo, ma anche la lettura una sola parte o di una manciata di articoli sparsi ci sarebbe utile. Grazie. Massimiliano ---------------------------------------------------------------------------- STATUTO DEL SANNIOLUG PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 - COSTITUZIONE 1. E' costituito il "Gruppo Utenti GNU/Linux del Sannio", chiamato anche "SannioLUG", d'ora in poi chiamata semplicemente Associazione. 2. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati come stabilito dall'art. 18 del presente Statuto. 3. L'associazione è apartitica. Articolo 2 - SEDE 1. L'Associazione ha sede in __________________________________________, _______________________________________________________________, e potrà istituire sedi secondarie ed impianti distaccati. 2. L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea Straordinaria e non richiederà formale variazione del presente statuto. Articolo 3 - OGGETTO E SCOPO 1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è ispirata a principi di democrazia e persegue le sue finalità mediante la promozione, il sostegno e lo svolgimento di attività culturali e di ricerca, la organizzazione di dibattiti, conferenze e corsi, la raccolta di documentazione, la redazione e pubblicazione di materiale che riguardano il miglioramento culturale della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero ed il turismo sociale. 2. Le attività promosse dall'Associazione hanno come scopo il perseguimento dei seguenti obiettivi: a) diffondere e promuovere il software libero. Con Software intendiamo programmi, documentazione, progetti, o altri lavori riproducibili in forma elettronica. Con Software Libero intendiamo: - in primo luogo Software rilasciato con licenza GNU GPL, FDL o LGPL redatte dalla Free Software Foundation (vedere http://www.fsf.org); - in secondo luogo Software rilasciato con altre licenze compatibili con le licenze GNU GPL o FDL (secondo quanto stabilito dalla Free Software Foundation); - in terzo luogo Software rilasciato con altre licenze da noi ritenute libere, che dovranno comunque soddisfare i criteri esposti nell'Appendice. b) promuovere la diffusione di hardware aperto, per il quale siano disponibili le specifiche e la documentazione che ne consentano un utilizzo senza restrizioni o difficoltà da parte del Software Libero; c) favorire la diffusione e l'utilizzo consapevole degli strumenti informatici mediante una corretta alfabetizzazione informatica, che tenga conto in primo luogo del Software Libero, il quale è disponibile per tutti; d) combattere "l'obsolescenza forzata" dei calcolatori, imposta da arbitrarie regole di mercato, ottimizzando l'utilizzo grazie al sistema operativo GNU/Linux e al Sotware Libero, permettere l'utilizzo di hardware in disuso o disponibile a basso costo per aiutare chi non può permettersi l'acquisto delle tecnologie più recenti; e) favorire l'accessibilità del Software Libero mediante lo sviluppo di nuovo Software Libero, la manutenzione di quello esistente e la traduzione in italiano della documentazione e del Software stesso; f) favorire l'adozione del Software Libero all'interno del mondo degli enti pubblici e privati, delle imprese, dell'associazionismo, della pubblica amministrazione, dell'educazione e della ricerca. g) abbassare, per quanto possibile, le barriere d'ingresso nell'uso di GNU/Linux per nuovi utenti. Nel percorso evolutivo dell'utente GNU/Linux l'associazione si concentra sui primi passi facilitando l'apprendimento del mondo GNU/Linux. 3. Ogni realizzazione software dell'Associazione (programmi, documentazione, traduzioni e altro) sara` distribuita come prodotto libero, o free software. Il nostro fine rimane comunque la possibilità di ridistribuzione del software senza vincolare ulteriormente gli utenti nel loro uso del programma. GNU/Linux è il nostro sistema operativo di riferimento, e su GNU/Linux impegnamo le nostre forze. Perchè GNU/Linux trae la sua forza tecnica dal fatto di essere uno UNIX, la sua forza morale dal fatto di essere LIBERO. 4. Tutte le attività sono da intendersi localizzate principalmente nell'area geografica di Benevento e provincia; tuttavia sono ammesse l'organizzazione e la partecipazione a eventi che esulino da tale area, purché siano finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione. 5. L'Associazione collabora con altre associazioni affini che perseguano obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale. 6. Promettiamo di rimanere un gruppo indipendente, non legato ad alcun vincolo economico, politico o commerciale. Chiunque puo` partecipare all'Associazione, senza distinzione alcuna, purchè si interessi e collabori allo sviluppo di software libero. 7. Ci impegnamo a mantenere il piu` possibile orizzontale la struttura del gruppo, limitando le gerarchie a quanto serva ad organizzare il nostro lavoro. Articolo 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE 1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività da: - quote e contributi degli associati; - eredità, donazioni, legati; - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati a sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; - erogazioni liberali degli associati e dei terzi; - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi; - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. 2. Il Consiglio Direttivo, nel progettare le attività dell'associazione, dovrà pianificare anche le spese che la realizzazione degli obiettivi comporta. Affinché tali spese possano essere affrontate dall'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere a riservare risorse e fare quanto possibile per ottenere appositi finanziamenti. In tal senso, il Consiglio Direttivo potrà, ad esempio, a nome dell'Associazione: a) ottenere e stimolare donazioni e/o sponsorizzazioni verso l'Associazione; b) stipulare convenzioni al fine di realizzare centri di formazione, reti telematiche ed in generale qualsiasi strumento si ritenga o divenga necessario; c) ottenere finanziamenti da garantire nella maniera più idonea. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali, attività di ricerca, di formazione, di consulenza e di informazione. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sponsorizzare a nome dell'Associazione ed eventualmente finanziare, qualora lo ritenga e senza privare l'Associazione di risorse necessarie, iniziative socio-culturali in linea con gli obiettivi istituzionali dell'Associazione. 3. L'Associazione può emettere "Titoli di solidarietà". 4. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di euro ....., versate dai fondatori stessi. 5. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione. 6. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. Articolo 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 1. Sono Organi dell'Associazione: - l'Assemblea; - il Consiglio Direttivo; - il Collegio dei Probiviri; - il Revisore dei Conti. 2. L'Assemblea è l'organo deliberativo sovrano dell'Associazione ed elegge direttamente il Consiglio Direttivo. 3. Il Consiglio Direttivo viene eletto direttamente dall'Assemblea e da questa prende il mandato per amministrare i beni dell'Associazione e dirigerne l'attività. 4. Il Collegio dei Probiviri è l'organo deputato a risolvere le controversie fra soci. 5. Il Revisore dei Conti è... 6. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione. Gli Organi dell'Associazione durano in carica un anno e sono rieleggibili. PARTE II - I SOCI Articolo 6 - COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE 1. Sono Aderenti dell'Associazione: - i Soci Fondatori della Associazione; - i Soci Ordinari della Associazione; - i Soci Sostenitori della Associazione; - i Soci Beneficiari della Associazione; - i Soci Onorari della Associazione. 2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. 3. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri. Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori, il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età. 4. Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno concretamente e fattivamente contribuito alla sua costituzione. Nella fattispecie, si intendono Soci Fondatori solo coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione stessa. Il titolo di Socio Fondatore non è alienabile se non per volontà dell'interessato. 5. Sono Soci Ordinari della Associazione tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza e, al momento del rinnovo dell'iscrizione si riconoscono nei fini dell'Associazione, sono disposti a sostenerla economicamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali. I Soci Ordinari hanno il diritto di partecipare e votare nell'Assemblea dei Soci e la possibilità di essere eletto a tutte le cariche sociali; I Soci Ordinari sono obbligati al pagamento della quota sociale prevista. 6. Sono Soci Sostenitori, tutti coloro che sono maggiorenni si riconoscono nei fini dell'Associazione, sono disposti a sostenerla economicamente e ad operare fattivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali, abbiano presentato domanda per acquisire tale qualifica e siano stati accettati da parte degli Organi Sociali preposti. I Soci Sostenitori sono tenuti al pagamento della quota sociale prevista in misura quintupla. 7. Sono Soci Beneficiari della Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che la Associazione si propone di svolgere. 8. Sono Soci Onorari, coloro che hanno reso e rendono servizi all'Associazione o che per ragioni connesse alla loro professione si ritiene possano coprire tale posizione. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. 9. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione escluso il voto in Assemblea, solo i soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori possono votare. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. Articolo 7 - TITOLI E ONORIFICENZE 1. Il Socio Fondatore, che non abbia più intenzione di partecipare alle attività e all'amministrazione dell'Associazione, è liberato da ogni impegno qualora ne presenti domanda, che non può essere rifiutata, all'Organo Sociale preposto. Il Socio Fondatore, che presenti tale domanda, ha diritto di ricevere il titolo di Socio Onorario. 2. Il Socio Onorario, prima di essere pubblicamente investito di tale titolo, ha il diritto di esserne informato, previa comunicazione scritta per via telematica o postale: alla quale dovrà rispondere favorevolmente, nel caso accetti di essere investito del titolo. Articolo 8 - LE CARICHE 1. Sono Consiglieri i Soci con diritto di voto iscritti da almeno sei mesi all'associazione oppure Fondatori. I consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo gli art. 24 e 25 del presente Statuto. 2. Sono Probiviri i Soci con diritto di voto iscritti da almeno sei mesi all'associazione oppure Fondatori. I probiviri sono eletti, secondo l'art. 35 del presente Statuto, a giudici con il compito di dirimere le controversie fra Soci, di pronunciarsi sul merito delle azioni cautelative adottate dal Consiglio contro un Socio, quali richiamo all'ordine e sospensione, di concludere la procedura di radiazione iniziata a carico di un Socio. 3. I Soci riconoscono unicamente ai Probiviri il compito di giudici supremi per ogni controversia di natura amministrativa o civile nata all'interno dell'Associazione, accettano come vincolante il Loro verdetto e rinunciano a presentare ricorso presso altre sedi che non sia l'Assemblea dell'Associazione. Articolo 9 - DIRITTI DEL SOCIO 1. I soci Sostenitori e Ordinari maturano il diritto di voto 3 (tre) mesi dopo la prima iscrizione (le successive sono da considerarsi rinnovi) 2. Tutti i Soci maggiorenni che abbiano acquisito il diritto di voto partecipano alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio di tale diritto in Assemblea, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi. 3. I soci che non abbiano ancora acquisito il diritto di voto possono assistere ai lavori dell'Assemblea dei Soci. 4. Tutti i Soci hanno altresì diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni, alla frequenza di corsi e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice. Articolo 10 - DOVERI DEL SOCIO 1. Ciascun socio deve: a) rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea e degli Organi Sociali; b) comportarsi in modo da non gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti; c) pagare (con esclusione dei Soci Onorari e dei Soci Fondatori, per i quali è facoltativo) la quota sociale stabilita annualmente; d) cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo. e) I Soci Ordinari e Sostenitori sono obbligati a dare sollecito avviso, entro 30 giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Organo Sociale competente, qualora essi partecipino, o fattivamente o mediante investimento non marginale, ad un'impresa commerciale che abbia attività analoghe o diametralmente opposte a quelle dell'Associazione: tali per cui possa essere supposto il conflitto di interesse. La mancanza di tale comunicazione rappresenta una motivazione sufficiente per procedere alla sospensione del Socio secondo quanto stabilito dall'art. 13 del presente Statuto. Articolo 11 - ADESIONE DEL SOCIO 1. Chi intende aderire alla Associazione come Socio deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti. 2. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. Il socio non ammesso può impugnare la decisione nella successiva Assemblea. Articolo 12 - RECESSO DEL SOCIO 1. Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa, tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Articolo 13 - SOSPENSIONE DEL SOCIO 1. Il Consiglio Direttivo, in via eccezionale, può procedere alla sospensione della qualifica di Socio Sostenitore o Socio Ordinario ed eventuale diritto di voto nelle seguenti situazioni: a) qualora il Socio abbia agito in maniera tale da gettare discredito sull'Associazione; b) qualora il Socio abbia agito, nell'ambito delle attività dell'Associazione o all'esterno di esse, contro i fini istituzionali dell'Associazione; c) qualora il Socio non abbia dato avviso, entro il termine previsto all'art. 10, punto 1/e, della sopraggiunta situazione di conflitto di interesse; d) qualora il Socio non abbia pagato la quota entro il mese di __________. 2. La sospensione della qualifica di Socio è una misura temporanea e di urgenza adottata a difesa dell'Associazione. Poiché l'Associazione è sostenuta dalla collaborazione di tutti i Soci e tale misura annulla la capacità del Socio sospeso di partecipare fattivamente all'Associazione, la sospensione di un Socio deve essere adottata con estrema cautela ed è eventualmente compito del Consiglio, in particolare dei Consiglieri che l'hanno deliberata, dimostrare la necessità e l'urgenza di tale misura presso l'Assemblea. 3. Sono ritenute aggravanti lo scopo di lucro, i moventi di carattere puramente personale e quanto costituisce reato secondo la normativa vigente. 4. Il Socio contro cui è stata deliberata la sospensione può accettare tale misura temporanea e presentare una lettera di scuse all'Associazione in persona del segretario; il quale si occuperà di presentarla alla prima Assemblea convocata. Il socio inoltre dovrà procedere all'eliminazione dei motivi per cui tale misura è stata deliberata. Altrimenti, può decidere di impugnarla presentando ricorso presso la prima Assemblea convocata. In questo caso, è fatto obbligo al Consiglio di mettere tale ricorso all'ordine del giorno della prima Assemblea convocata. 5. L'Assemblea che si riunisca con un ordine del giorno contenente la sospensione di un Socio, dovrà occuparsi di tale questione prima di affrontarne qualsiasi altra: in modo da stabilire inequivocabilmente il diritto o meno del Socio sospeso di partecipare alle successive votazioni. 6. L'Assemblea chiamata a discutere il ricorso di un Socio contro cui sia stata deliberata la sospensione, può entrare nel merito della questione e pretendere solide motivazioni a fronte di tale misura: viste le quali può deliberare la cessazione della misura cautelativa, confermarne la validità oppure iniziare la procedura di esclusione contro il Socio in questione. 7. Contro il Socio che sia fatto oggetto di una seconda sospensione, essendo già stato nei 12 mesi precedenti oggetto di una sospensione accettata o confermata secondo quanto sopra descritto, è aperta d'ufficio la procedura di esclusione. Articolo 14 - ESCLUSIONE DEL SOCIO 1. La qualifica di socio si perde per le seguenti motivazioni: a) morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale: l'Organo Sociale preposto al mantenimento del registro dei soci provvede con comunicazione scritta (secondo le modalità che ritiene più consone: posta elettronica, lettera o raccomandata A/R) al sollecito del pagamento. Trascorsi tre mesi dalla data di spedizione dell'avviso senza che sia pervenuto il pagamento, l'Organo Sociale preposto al mantenimento del registro dei soci provvederà al depennamento del nominativo. Il conseguente elenco dei soci verrà presentato all'assemblea ordinaria dei soci. b) esclusione deliberata dall'Assemblea nei confronti del socio che si renda responsabile di ripetute violazioni delle norme dello Statuto (o da questo richiamate) nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali, oppure responsabile di aver comportamenti tali da gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti. 2. L'esclusione di un socio è una misura adottata dall'Associazione per evitare di essere danneggiata dal comportamento di un Socio. In questo spirito, ogni proposta di esclusione dovrà essere singolarmente deliberata anche nel caso che più Soci abbiano concorso al comportamento disdicevole motivo di tale mozione. 3. Il Consiglio ha l'obbligo di inserire la mozione di esclusione di un Socio all'ordine del giorno della prima Assemblea convocata. L'Assemblea convocata che abbia all'ordine del giorno la discussione di un'esclusione dovrà prima affrontare questa questione prima di procedere a qualsiasi altra votazione: in maniera tale che le successive votazioni non siano inquinate dal dubbio di legittimità. 4. Il Socio oggetto di una procedura di esclusione ha il diritto di assistere al dibattimento della mozione di esclusione di cui è oggetto e di fare un discorso all'Assemblea. 5. Il socio escluso non potrà riottenere la qualifica di socio mediante la normale procedura descritta dall'art. 11 del presente Statuto. 6. Per riottenere la riammissione il socio escluso potrà presentare domanda di revoca dell'esclusione al Consiglio Direttivo il quale dovrà presentarla all'Assemblea. 7. La presentazione della domanda di revoca dell'esclusione dovrà essere inserita all'ordine del giorno della prima Assemblea convocata. 8. Solo l'Assemblea ha il potere di rimuovere il provvedimento di esclusione emesso ai danni di un ex-socio. PARTE III - L'ASSEMBLEA Articolo 15 - COMPOSIZIONE 1. L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è l'organo deliberativo sovrano dell'Associazione. - Hanno diritto a parteciparvi i Soci Fondatori e i Soci Onorari. - Hanno diritto a parteciparvi i Soci Sostenitori e i Soci Ordinari che siano in regola con il pagamento della quota annuale. - Hanno diritto a parteciparvi i Soci Beneficiari. - Hanno diritto di voto i Soci Fondatori. - Hanno diritto di voto i Soci Sostenitori e i Soci Ordinari che siano maggiorenni, in regola con il pagamento della quota annuale e che abbiano maturato tale diritto ai sensi dell'art. 9. Articolo 16 - DELEGA 1. Un Socio avente diritto ma impossibilitato a partecipare all'Assemblea può delegare il voto ad un altro Socio, che non sia un Consigliere. 2. I Consiglieri possono delegare il voto (o rappresentanza) solamente ad un altro Consigliere. 3. Le deleghe devono, necessariamente, essere conferite per scritto, essere firmate dal socio delegante, riportare la data della firma e i dati anagrafici (nome e cognome) e sociali (n. di tessera sociale) del Socio delegato e del Socio delegante, e riportare un arco temporale di validità. 4. Le deleghe devono essere presentate all'apertura dei lavori dell'Assemblea, o in un momento successivo se questo coincide con l'arrivo del socio delegato. 5. Le deleghe saranno messe agli atti e l'eventuale presenza del delegante dovrà essere messa a verbale nel momento stesso in cui egli si presenta. 6. Nessun socio può ricevere più di una delega. 7. La delega diventa inefficace nel momento stesso che il socio delegante si presenti all'Assemblea. Articolo 17 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 1. L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa. L'Assemblea Ordinaria delibera: a) sull'approvazione annuale del bilancio consuntivo dell'Associazione; b) sull'elezione del Consiglio Direttivo; c) sull'elezione del Revisore dei Conti; d) sull'elezione di due elementi del Collegio dei Probiviri; e) su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria (Art. 18), non possa venire deciso tramite gli strumenti telematici di coordinamento gestiti dall'Associazione o non possa venire deciso dagli eventuali Organi Sociali preposti; f) sull'esclusione di un socio; g) sull'approvazione dei Regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione; h) sulla linea generale dell'attività dell'Associazione. 2. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo. 3. L'Assemblea Ordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo, o di un terzo dei Soci con diritto di voto. 4. L'Assemblea Ordinaria si riunisce entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni anticipata del Presidente. Articolo 18 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA 1. L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente, della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, della metà più uno dell'insieme dei Soci con diritto di voto. L'Assemblea Straordinaria delibera: a) su eventuali modifiche del presente Statuto con eccezione del presente articolo (il quale non può essere modificato che con i tre quarti dei voti dei soci aventi diritto al voto); b) sulla revoca prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo; c) sulla revoca prima dei termini naturali del Revisore dei Conti; d) sulla revoca prima dei termini naturali del Collegio dei Probiviri; e) sull'estinzione dell'Associazione. 2. Le modifiche allo Statuto saranno presentate ai soci mediante comunicazione scritta per via telematica o postale a ciascuno di essi e mediante avviso affisso presso le sede sociale. 3. Le modifiche apportate allo statuto entrano in vigore dopo trenta giorni dalla comunicazione ai soci e a patto che, entro tale termine, non venga convocata un'Assemblea Straordinaria che abbia all'ordine del giorno di abrogare in tutto od in parte le modifiche ratificate nella precedente convocazione. 4. L'Assemblea Straordinaria, convocata per la revisione delle modifiche, potrà abrogare per intero le modifiche stesse mediante voto di maggioranza semplice. 5. La revisione delle modifiche, fatta eccezione per la sopra citata abrogazione in blocco, sarà soggetta al voto della maggioranza qualificata, di cui all'art. 20 dello Statuto. 6. Se l'Assemblea Straordinaria per la revisione delle modifiche non deliberi alcuna variazione di esse, queste si intenderanno in vigore il giorno dopo la chiusura dell'assemblea. 7. Se invece l'Assemblea straordinaria deliberasse ulteriori modifiche o abrogasse parte delle modifiche precedenti, allora le modifiche così aggiornate dovranno per intero subire l'iter sopra previsto come normali modifiche allo statuto. 8. L'estinzione dell'Associazione, per diventare efficace, deve subire lo stesso iter riservato ad una modifica dello statuto. Articolo 19 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA 1. L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria viene convocata secondo quanto riportato nell'articolo 17, punto 3 e nell'articolo 18, punto 1 del presente statuto. 2. La convocazione avviene mediante avviso affisso presso le sede sociale e mediante posta elettronica indirizzata ai singoli Soci; e, se del caso, tramite lettera ai singoli Soci. 3. L'avviso di convocazione è spedito almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Ordinaria, e almeno quattro giorni prima dell'Assemblea Straordinaria, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, con il relativo ordine del giorno; e la data e l'ora, nello stesso luogo, in cui si terranno le assemblee in seconda convocazione. Articolo 20 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA 1. L'Assemblea dei Soci può essere riunita ovunque purché nelle provincie della ragione Campania, in sessioni Ordinarie o in sessioni Straordinarie. 2. In sessione Ordinaria, in prima convocazione, l'Assemblea si considera costituita con la presenza di almeno la metà dell'insieme dei Soci aventi diritto di voto. 3. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea in seconda convocazione può deliberare qualsiasi sia il numero dei presenti. 4. L'Assemblea Straordinaria è costituita con la presenza (o rappresentanza) di almeno metà più uno dell'insieme dei Soci aventi diritto di voto. 5. Trascorse un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea in seconda convocazione può deliberare, fatta eccezione per l'estinzione dell'Associazione, qualsiasi sia il numero dei presenti, a patto vi siano fra gli intervenuti almeno un Consigliere, il Presidente e un Socio Fondatore. Articolo 21 - VERBALIZZAZIONE 1. I convenuti, all'inizio di ogni seduta eleggono tra i Soci presenti un Presidente e un Segretario dell'Assemblea per alzata di mano. 2. Il Presidente dell'Assemblea, accertata la validità dell'Assemblea ne dichiara l'apertura, o il rinvio nei casi previsti dallo Statuto o quando le condizioni non ne permettano il regolare svolgimento. 3. Il Segretario dell'Assemblea provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, i quali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Articolo 22 - DELIBERE ASSEMBLEARI 1. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) dei presenti aventi diritto al voto. 2. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono una maggioranza di almeno tre quinti sull'insieme dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati mediante delega. 3. Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto ad insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea. PARTE IV - GLI ORGANI DIRETTIVI E DI AMMINISTRAZIONE Articolo 23 - COMPOSIZIONE 1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 2 membri ad un massimo di 7 membri. I membri del Consiglio Direttivo possono essere eletti alle cariche di Presidente, Segretario, Vicepresidente, Vicesegretario e Consiglieri. 2. Dalla nomina di Consigliere non consegue alcun compenso. 3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per una durata di un anno dal momento della sua elezione. Articolo 24 - CANDIDATURA 1. Per ogni carica sopra scritta nell'art. 23, punto 1, l'Assemblea elegge un candidato secondo l'art. 25 del presente Statuto. 2. Ogni Socio con diritto di voto, iscritto all'Associazione da almeno sei mesi, e comunque ogni socio fondatore, può candidarsi ad una o più fra le cariche sopra citate. 3. Le liste dei candidati sono tre: - candidati alla presidenza; - candidati alla segreteria; - candidati consiglieri; La candidatura avviene mediante iscrizione volontaria in una o più delle tre liste. Articolo 25 - ELEZIONI E NOMINA 1. Le elezioni possono aprirsi regolarmente quando all'Assemblea vengono presentate le liste dei candidati che siano sufficienti ad eleggere per intero il consiglio. 2. Le elezioni vengono eseguite secondo le modiltà indicate all'art.22. Articolo 26 - SOSTITUZIONE TEMPORANEA DI UN CONSIGLIERE 1. In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà ad interpellare il primo dei non eletti, e così a ritroso, verificando la disponibilità a ricoprire la carica associativa. 2. Nel caso non si trovi fra i suddetti candidati un sostituto, si dovrà entro quindici giorni dalla vacanza della carica, dare comunicazione affinché sia convocata l'Assemblea Ordinaria al fine di eleggere un sostituto. 3. Il mandato del nuovo eletto scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte. 4. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito. Articolo 27 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE 1. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. 2. In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente. 3. Il Presidente e il Vicepresidente hanno il dovere di curare le pubbliche relazioni. 4. Il Presidente, coadiuvato dal primo Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità dell'Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività di fronte all'Associazione. 5. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. 6. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni di Assemblea e Consiglio Direttivo. 7. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione. 8. Il Presidente verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma dove se ne presenti necessità. 9. Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. 10. Il Presidente può essere rimosso su delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso, rimarrà in carica "ad interim" fino alla nomina del sostituto. 11. Il Vicepresidente può essere rimosso su delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso, rimarrà in carica "ad interim" fino alla nomina del sostituto. 12. La rimozione del Presidente comporta l'automatica rimozione del Vicepresidente. Articolo 28 - SEGRETARIO E VICESEGRETARIO 1. Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività dell'Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. 2. Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. 3. Al Segretario e al Vicesegretario spetta il compito di curare le comunicazioni istituzionali con i soci. Inoltre sono responsabili delle attività di promozione e comunicazione che l'attività dell'Associazione richiede. 4. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto. In sede inoltre di Assemblea Ordinaria, è tenuto ogni volta ad un resoconto della propria attività svolta. 5. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di creare appositi comitati operativi, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività dell'Associazione. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri. 6. Le cariche di Segretario e di Vicesegretario scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. 7. Il Segretario può essere rimosso su delibera a maggioranza qualificata di tre quarti dei soci votanti della Assemblea Ordinaria. In tale caso, rimarrà in carica "ad interim" fino alla nomina del sostituto. 8. Il Vicesegretario può essere rimosso su delibera a maggioranza qualificata di tre quarti dei soci votanti della Assemblea Ordinaria. In tale caso, rimarrà in carica "ad interim" fino alla nomina del sostituto. 9. La rimozione del Segretario comporta l'automatica rimozione del Vicesegretario. Articolo 29 - RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI 1. I Consiglieri che agiscono in nome e per conto dell'Associazione all'interno dei compiti loro assegnati dal mandato elettivo, cioè della loro carica, oppure che agiscano in conseguenza di una delibera del Consiglio o dell'Assemblea non sono ritenuti responsabili in solido. 2. Qualora un Consigliere agisca in nome e per conto dell'Associazione al di fuori dei suoi compiti contro i fini istituzionali e/o a danno dell'associazione, allora l'Assemblea può deliberare la responsabilità civile individuale del Consigliere pretendendo il risarcimento del danno provocato per dolo. 3. Quei consiglieri che, pur essendo a conoscenza del comportamento del suddetto non siano intervenuti, saranno ritenuti parimenti responsabili. 4. Sarà compito dell'Assemblea ed eventualmente del Collegio dei Probiviri, chiamato a dirimere la vertenza, dimostrare la colpa o la negligenza del Consigliere sotto inchiesta. Articolo 30 - COMPETENZA E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO 1. Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna. Il Consiglio Direttivo predisporrà appositi comitati (con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattico, promozionale, logistico, editoriale) che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza. 2. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri. 3. Inoltre, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo, in vista dell'Assemblea da convocarsi nella data stabilita dall'art. 17, di ottemperare ai seguenti impegni: - Prima della fine del mese di marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare della quota associativa per l'anno successivo, la quale non potrà essere inferiore alla metà o superiore al doppio della quota dell'anno in corso. Il pagamento della quota, nell'importo deliberato e vigente in quel momento, vale per la competenza, relativa ai dodici mesi successivi al pagamento medesimo. 4. Il bilancio presentato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dalla Assemblea dei Soci in sede di Assemblea consuntiva. 5. Il Consiglio può designare per la gestione contabile e finanziaria un dottore commercialista che accetti di occuparsi della gestione economico-finanziaria dell'Associazione; sarà compito del Consiglio trovare, in seno all'Associazione, i fondi per pagarne la parcella. Articolo 31 - IL BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE 1. Il bilancio dell'Associazione è relativo all'anno terminato, detto consuntivo. 2. La stesura del bilancio consuntivo può essere affidata ad un dottore commercialista esterno all'Associazione presso il quale il Consiglio di Amministrazione si appoggia per la regolare gestione economica. 3. La stesura del bilancio previsionale è compito del Consiglio di Amministrazione. 4 Il bilancio è esposto nella bacheca sociale, per dare modo ai Soci di poterlo visionare preventivamente, quindici giorni prima dell'Assemblea Ordinaria che ha all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio. 5. Il bilancio consuntivo dovrà essere presentato all'Assemblea Ordinaria, secondo quanto disposto nell'art. 17 del presente Statuto, per la sua enunciazione, dibattimento ed approvazione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Articolo 32 - DELIBERE DEL CONSIGLIO 1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio. 2. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei consiglieri. 3. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibare devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica. Articolo 33 - DELIBERE TELEMATICHE 1. Per snellire le procedure decisionali consiliari, a discrezione del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (posta elettronica, IRC, etc.) via internet o reti dedicate, a patto che esista il sistema (mediante "password", chiavi pubbliche, etc.) di identificare univocamente i partecipanti. Articolo 34 - REVISORE DEI CONTI 1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'assemblea, dura in carica un anno, è rieleggibile e può essere persona fisica o giuridica anche non facente parte dell' Associazione. 2. Il Revisore dei Conti provvede al controllo della gestione contabile, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime il suo parere sul bilancio e sul rendiconto comunicandolo all'assemblea. Effettua verifiche di cassa. Articolo 35 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI 1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri di cui tre fissi: - il primo e il secondo, eletto dall'Assemblea dei Soci, al momento delle elezioni del Consiglio, fra i Soci aventi diritto di voto che non siano Consiglieri; - il terzo, designato dal Consiglio, al momento della prima riunione, fra i Soci aventi diritto al voto che non siano Consiglieri. Questi due membri durano in carica un anno dal momento della loro designazione. 2. Ai tre membri sopra indicati si aggiungono altri due membri, designabili fra tutti i Soci con diritto al voto: - il quarto, è scelto a discrezione da una delle parti in causa; - il quinto, è scelto a discrezione dell'altra parte in causa; Questi ultimi due membri durano in carica il tempo necessario per dirimere la controversia e giudicano limitatamente in merito alla causa per cui sono stati designati. Articolo 36 - STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI 1. Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il consiglio direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio (ma non limitatamente): a) uno o più siti "web" gestiti a nome dell'Associazione; b) una o più "mailing list" (pubbliche o private); c) appositi canali tramite i quali tenere gli Orientamenti Telematici. L'uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio direttivo e, in generale, all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza in rete chiamate generalmente 'Netiquette'. 2. Si consiglia caldamente ai soci l'uso di questi strumenti quali fonte primaria di dialettica e democrazia all'interno dell'Associazione, oltre che come approfondimento culturale di strumenti che saranno sempre più importanti nella società. PARTE V - RINVIO Articolo 38 - RINVIO 1. Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile. ALLEGATO Obiettivo di questo allegato è specificare alcuni criteri essenziali per stabilire quali licenze possano essere considerate libere. Questi criteri sono ispirati alle Debian Free Software Guidelines. 1. Libera Distribuzione La licenza di un software libero non può impedire a terzi di vendere o distribuire il software come componente di una distribuzione software aggregata contenente programmi provenienti da numerose altre fonti. La licenza non può richiedere una percentuale sul diritto d'autore o altra quota per tale vendita. 2. Codice Sorgente Il programma deve includere il codice sorgente, e deve permettere la distribuzione sia come codice sorgente che in forma compilata. 3. Lavori Derivati La licenza deve permettere modifiche e lavori derivati, e deve permettere che questi siano distribuiti sotto gli stessi termini della licenza del software originale. 4. Integrità del Codice Sorgente dell'Autore La licenza può impedire che il codice sorgente sia distribuito in forma modificata solo se la licenza permette la distribuzione di "patch file", assieme al codice sorgente, al fine di modificare il programma prima della compilazione. La licenza deve permettere esplicitamente la distribuzione di software derivato da codice sorgente modificato. La licenza può richiedere che i lavori derivati portino nome o versione differenti da quelli del software originale. 5. Nessuna Discriminazione di Persone o Gruppi La licenza non può discriminare alcun gruppo o persona. 6. Nessuna Discriminazione di Campi di Impegno La licenza non può impedire a nessuno di non far uso del programma in un determinato campo di impegno. Per esempio, non può impedire l'uso del programma negli affari o nella ricerca genetica. 7. Distribuzione della Licenza I diritti applicati ad un programma devono essere resi effettivi a tutti quelli ai quali viene ridistribuito senza bisogno di applicare licenze addizionali prodotte da terzi. 8. La Licenza Non Può Contaminare Altro Software La licenza non deve porre restrizioni su altro software che è distribuito assieme al software concesso in licenza. Per esempio, la licenza non deve insistere sul fatto che tutti i programmi distribuiti sullo stesso supporto debbano essere software libero. 9. Esempi di licenza Le licenze "GPL", "BSD", e "Artistic" sono esempi di licenze che consideriamo "libere". __________________, lì __/__/____ Letto, confermato e sottoscritto, I Soci Fondatori