-------- Messaggio Inoltrato --------
Oggetto: Fwd: Casellario Giudiziario
Data: Wed, 23 Oct 2019 17:46:38 +0200
Mittente: AMBAC Veneto <info@xxxxxxxx>
A: Loris Tiozzo <presidente@xxxxxxxx>
---------- Forwarded message ---------
Da: *tp@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <mailto:tp@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>*
<tp@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx <mailto:tp@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>>
Date: mar 22 ott 2019 alle ore 11:02
Subject: Casellario Giudiziario
To:
In seguito ad alcune segnalazioni, ricordiamo che la richiesta di
Casellario Giudiziario per coloro che sono a contatto con i minorenni è
obbligatoria SOLO per coloro che hanno contratti di lavoro vero e proprio.
Di conseguenza le nostre Associazioni /Bande Musicali sono esentate, a
meno che abbiano in essere contratti regolarmente stipulati.
Si rimanda, quindi, a quanto precisato dalla circolare del Ministero
della Giustizia/Ufficio legislativo del 2014 di cui si riporta, per
comodità, la parte che ci interessa:
*"Oggetto: nota di chiarimento sulla portata applicativa delle
disposizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in
materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e
la pornografia minorile. *
... L’obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che
intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere
individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di
volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica
– si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l’obbligo non
sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si
strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.
Di ciò si ha sicura conferma dalla lettura del comma 2 dell’articolo
25-/bis /di nuovo conio, nella parte in cui riserva la sanzione
amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento
dell’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al
“datore di lavoro”, espressione questa che non lascia margini di dubbio
nell’individuazione dell’ambito di operatività delle nuove disposizioni.
Esse – si ribadisce – valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia
l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo
ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi,
assuma la qualità di “datore di lavoro”.
Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove
disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di richiedere il
certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di
volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari;
costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea
ai confini del rapporto di lavoro...."
Se servissero altre informazioni siamo, come sempre, a disposizione.
p.il <http://p.il> TP
Giorgio Zanolini