Decreto "antiscarcerazioni".Corte cost. n.245 del 2020: una declaratoria
di infondatezza non sempre attenta alle argomentazioni dei giudici a
quibus di Franco Della Casa
_La Corte costituzionale si è pronunciata negativamente sulle
quaestiones sollevate da tre giudici rimettenti nei confronti dell'art.
2-bis d.l.28/2020 (convertito con l. 70/2020). Nel commento si concentra
l'attenzione sulle eccezioni che assumono come parametro gli artt. 24,
comma 2, 32 e 27, comma 3, Cost. Le riserve che vengono formulate
riguardano soprattutto la motivazione della sentenza, che risulta non
sempre adeguata rispetto alle articolate argomentazioni contenute nelle
ordinanze di rimessione. Assume un valore paradigmatico quel passaggio
della parte motiva in cui il giudice delle leggi esclude qualsiasi
contrasto della normativa impugnata con l'art. 27, comma 3, Cost.: la
risposta negativa è perentoria e non si fa carico delle molteplici
sfaccettature di un problema inerente al principio del finalismo
rieducativo della pena proclamato nell'art. 27, comma 3, Cost., vale a
dire al principio cardine dell'esecuzione penitenziaria._
Sommario: 1. Il "dietro alle quinte" dell'art. 2-bis d.l. 28/2020 (conv.
l. 70/2020). La valorizzazione delle Procure antimafia - 2. Il percorso
della Corte costituzionale per conciliare il procedimento a
contraddittorio posticipato di cui all'art. 2-bis d.l. 28/2020 con
l'art. 24, comma 2, Cost. - 2.1. Le forzature della Consulta per
illuminare la fase senza contraddittorio - 2.2. L'evocazione del
procedimento previsto dall'art. 51-ter ord penit.: un esempio di
gemellaggio perfetto? - 3. La negata violazione del diritto alla salute
(art. 32 Cost.) - 4. La sbrigativa esclusione di un contrasto con il
principio del finalismo rieducativo della pena (art. 27, comma 3,
Cost.).
https://www.giustiziainsieme.it/it/giustizia-pene/1490-la-sentenza-costituzionale-n-245-del-2000-una-declaratoria-di-infondatezza-non-sempre-attenta-alle-argomentazioni-dei-giudici-a-quibus