Linuxtrent: Nuovo (di agosto 2001) regolamento SIAE per il famigerato "BOLLINO"

  • From: Guido Brugnara <gdo@xxxxxxxxx>
  • To: linuxtrent@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sun, 07 Oct 2001 14:26:07 +0200

Guido Brugnara wrote:
 
 Estratto nuovo regolamento SIAE
 Testo integrale in http://www.siae.it: ricercare "regolamento"

Ho commentato il testo al fine di capire l'applicabilità o non del
BOLLINO ai CD e folly-disk che interessano il mondo Linux e free e GPL 

> Art. 5.
> Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali
> 
> 1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 181-bis della
> legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della
> legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi per
> elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque
> confezionati contenenti programmi destinati ad essere posti in commercio
> o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in particolare:

Si parla di "cessione a qualunque titolo a fini di lucro"; quindi mi
pare chiaro che si esclude la cessione gratuita, ma anche, forse, la
cessione con corrisponsione del costo del supporto, in quanto non
sarebbe "a fini di lucro" ma solo a copertura delle spese.

> a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o
> archivio di contenuti multimediali prodotti in serie sui supporti di

Quel "prodotti in serie" è assai ambiguo; in quona fede mi verrebbe da
pensare che se produco un CD-ROM diverso dall'altro quest'ultimo non ha
l'obbligo del bollino.  E' il caso di moltissime SoftwareHouse che
masterizzano su CD-ROM i programmi destinati ai propri Clienti e che di
fatto non c'è una copia uguale all'altra e quindi non c'è produzione di
serie.

> cui al comma 1, fruibili mediante collegamento e lettura diretta del
> supporto, quali dischetti magnetici (floppy disk), CD ROM,
> schede di memoria (memory card), o attraverso installazione mediante il
> medesimo supporto su altra memoria di massa destinata
> alla fruizione diretta mediante personal computer;
> b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparati
> specifici per videogiochi, quali playstation o consolle comunque
> denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player audio o
> video.
> 2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del presente
> regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali
> contenenti applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero
> dizionario, destinati a qualsivoglia forma di intrattenimento o per
> fruizione da parte di singoli utilizzatori o di gruppi in ambito
> privato, scolastico o accademico.

Qui invece si obbliga il BOLLINO anche alle opere multimediali
(attenzione che il pinguino non si agiti nella distro Linux, altrimenti
è opera multimediale!) anche a distribuzione gratuita, almeno così
intendo dal testo, anche se prodotti non di serie. (ci vorrebbe ora un
regolamento che stabilisca come leggere il presente regolamento...)

> 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della
> legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti contenenti programmi
> per elaboratore ovvero multimediali:
> a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di contratti di
> licenza d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente
> conclusi con la S.I.A.E.;

Quindi i soliti non apporranno il BOLLINO e non sapremo MAI se
effettivamente pagano la tassa...

> b) distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il suo
> consenso, in versione parziale ed a carattere dimostrativo;

Converrà fare proprio così; si potrebbe distribuire i CD in versione
DEMO sempre e comunque; per trasformare il programma in qualcosa che non
sia demo si scarica da Internet (vedi paragrafo successivo) o al
telefono un bel codice di attivazione che toglie le limitazioni (il
regolamento non stabilisce le limitazioni, quindi se lo scopo è
distribuire un'opera GRATIS, potrei limitare la demo semplicemente al
90% dell'opera o programma integrale).

> c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente
> installazione sul personal computer dell'utente attraverso server
> o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di
> profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente,
> salva la copia privata;
> d) distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far funzionare o
> per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure
> destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti
> software ed hardware se derivanti da software gia' installato;
> e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di
> telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS
> (general pocket radio service) o inclusi in apparati audio/video e
> destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati
> radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in
> quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
> f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi
> di trasporto e mobilita', di impianti di movimentazione e trasporto
> merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla programmazione
> del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi
> confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al
> funzionamento degli stessi;
> g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione
> di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi
> se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati
> esclusivamente al funzionamento degli stessi;
> h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le
> persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4.

Bè, almeno qui il progetto GPL NVAUDIO non avrà alcun dubbio di sorta.

> Ulteriori ovvero diverse fattispecie potranno essere esplicitamente
> incluse a seguito di specifici accordi tra le associazioni dei
> produttori e la S.I.A.E. in considerazione della evoluzione tecnologica.

Qui la SIAE ha lasciato le porte aperte alla possibilità di "mettersi
d'accordo..."

> Tali fattispecie sono comunicate al Comitatoper la tutela della
> proprieta' intellettuale di cui alla legge 18 agosto 2000, n. 248.
> --

Mi attendo molti commenti a proposito.


saluti alla lista
Guido Brugnara
-- 
ing. Guido Brugnara tel.+39(461)390804 fax.396028
Leader.IT S.r.l.  (Leader Information Technology)
Strada della Pozzata, 41        www.leader.it/srl
38050 Villazzano TRENTO (ITALY)    info@xxxxxxxxx
-- 
PROSSIMA ASSEMBLEA: venerdi` 19 ottobre 2001 20:30 a Madrano di Pergine.

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