[FLUG]

  • From: <giros@xxxxxxxxx>
  • To: "ML FortunaeLUG" <fanolug@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 17 Dec 2001 20:46:29 +0100

Hei raga....

ho dato un occhio allo Statuto, e gli ho fatto qualche modifica di forma
vedete voi cosa ne pensate...

Saluti

Tino - Stefano
Art.1)
E' costituita a Fano (PU) l'Associazione denominata "Fortunae LUG" con sede 
legale a Fano (PU).

Art.2)
L'associazione svolge attività nei settori attività culturali e ricreative, 
formazione, 
politiche sociali, senza finalità di lucro, con particolare attenzione alla 
promozione del 
sistema operativo Linux. 

Art.3)
L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge di 
diffondere 
l'utilizzo e promuovere lo sviluppo del software libero, in particolare del 
sistema operativo 
GNU/Linux, nella zona di Fano e dintorni.

Art.4)
Il numero dei soci è illimitato; al >>>Circolo<<<(perchè ora usiamo il termine 
"Circolo"? 
io continuerei ad usare "Associazione") possono aderire tutti i cittadini 
italiani e stranieri. 
Fino al compimento del 14° anno di età il minore è rappresentato nei rapporti 
sociali dai 
genitori, il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età. 

> Art.4)Modificato da Tino
> Il numero dei soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i 
> cittadini italiani 
> e stranieri. Fino al compimento del 14° anno di età il minore è rappresentato 
> nei rapporti 
> sociali dai genitori, il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di 
> età. 


Art.5)
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione 
all'Associazione.
Diventano Soci dell'Associazione coloro che, avendone fatto domanda, ed 
impegnandosi a 
contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammessi 
dal Consiglio 
Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita e deliberata 
annualmente 
dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Art.6)
Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le 
finalità statutarie 
e con i regolamenti del circolo, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di 
revocare tale 
iscrizione. In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si 
pronuncia 
l'Assemblea dei soci alla prima convocazione. 
Le dimissioni da socio vanno presentate al Consiglio Direttivo del Circolo. 

> Art.6) Modificato da Tino (sostituito termine "Circolo" con "Associazione"
> Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le 
> finalità statutarie 
> e con i regolamenti dell'associazione, il Consiglio Direttivo ha la 
> possibilità di revocare tale 
> iscrizione. In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale 
> si pronuncia 
> l'Assemblea dei soci alla prima convocazione. 
> Le dimissioni da socio vanno presentate al Consiglio Direttivo del Circolo. 

Art.7)
I soci hanno diritto di frequentare i locali del Circolo e di partecipare a 
tutte le 
manifestazioni indette dal Circolo stesso. 

> Art.7) Modificato da Tino (come sopra)
> I soci hanno diritto di frequentare i locali in cui l'associazione svolge le 
> proprie attività
> e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa. 


Art.8)
I soci sono tenuti: 

Al pagamento della tessera sociale. 
Alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle 
deliberazioni 
prese dagli organi sociali.

Art.9)
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi: 

Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti 
interni o alle 
deliberazioni prese dagli organi sociali o il cui comportamento si a ritenuto, 
a giudizio del 
Consiglio Direttivo, incompatibile con gli scopi dell'Associzione. I soci 
espulsi potranno 
ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria. 


PATRIMONIO SOCIALE

Art.10)
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: 

Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Circolo; 
Dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.

> Art.10) Modificato da Tino
> Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: 
>
> Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione; 
> Dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.



Art.11)
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in 
alcun caso, 
né sono trasmissibili per atti tra vivi. 

RENDICONTO ECONOMICO (BILANCIO)

Art.12)
Il rendiconto economico (d'ora in poi chiamato "bilancio") comprende 
l'esercizio sociale dal 
1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea 
entro il 
30 aprile dell'anno successivo. 

> Art.12) Modificato da Tino (da chi deve essere presentato? propongo dal 
> consiglio direttivo)
> Il rendiconto economico (d'ora in poi chiamato "bilancio") comprende 
> l'esercizio sociale dal 
> 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea 
> entro il 
> 30 aprile dell'anno successivo dal Consiglio Direttivo.


Art.13)
Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto in base alle direttive del 
Consiglio Direttivo. 

ASSEMBLEA

Art.14)
Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. 
Le modalità di convocazione delle assemblee sono comunicate a mezzo mailing 
list.

Art.15)
L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° 
gennaio al 
30 aprile successivo.
L'Assemblea: 

Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; 
Elegge il Presidente del Circolo; 
Elegge il Consiglio Direttivo; 
Elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone i nomi 
dei soci 
candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni; 
Approva il rendiconto economico (bilancio) consuntivo e preventivo; 
Approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal secondo comma 
dell'art.13 del 
presente Statuto. #ops.... il secondo comma dell'articolo 13 non esiste :-)


Art.16)
L'Assemblea straordinaria è convocata: 

Tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario; 
Quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci. 
L'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. 

Art.17)
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è 
regolarmente costituita 
con la presenza di metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è 
regolarmente costituita 
qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei 
voti dei 
presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art.18)
Per le delibere sulle modifiche da apportare allo Statuto od al regolamento 
interno è 
indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 
3/5 dei 
presenti. 
In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti. 

Art.19)
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. 
Alla votazione partecipano tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali. 

Art.20)
L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta da un 
Presidente nominato 
dall'Assemblea stessa; il Presidente nomina un Segretario che provvederà a 
redigere il 
verbale dell'assemblea ed a riportarlo su un apposito registro dei verbali. 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.21)
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 
consiglieri eletti 
tra i soci e dura in carica un anno. 

Art.22)
Il Consiglio è composto dal Presidente e dagli altri membri eletti 
dall'Assemblea; elegge 
al suo interno il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo e fissa le 
responsabilità agli 
incarichi degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dal Circolo per 
il 
conseguimento dei propri fini sociali.
Il Presidente, o gli altri consiglieri, potranno ricoprire più incarichi 
contemporaneamente. 
Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Amministrativo compongono la 
Presidenza. 
E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un 
massimo di un 
terzo dei suoi componenti. 
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e 
saranno rimborsate 
le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico, se debitamente autorizzate 
dal Consiglio 
Direttivo stesso. 

Art.23)
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e 
straordinariamente ogni 
qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta un terzo 
dei consiglieri. 
In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. 

Art.24)
Il Consiglio Direttivo deve: 

Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base 
delle linee 
approvate dall'Assemblea dei soci; 
Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; 
Redigere i rendiconti economici (bilanci); 
Compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre 
all'Assemblea; 
Approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività 
sociale; 
Formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; 
Deliberare circa la sospensione e l'espulsione dei soci; 
Favorire la partecipazione dei soci alle attività del Circolo; #idem come sopra 
userei il termine "associazione" (Tino)
Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di 
responsabili di 
commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare 
alle riunioni 
del Consiglio Direttivo con voto consultivo. 

Art.25)
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con prevalenza del voto del 
Presidente 
in caso di parità. 

IL PRESIDENTE

Art.26)
Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio 
Direttivo e di 
dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi.


SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO #non ho voglia di cambiare tutto ..... cmq per me è 
meglio rimanere coerenti ed usare il termine associazione... :-P
Art.27)
La decisione di scioglimento del Circolo deve essere presa dalla maggioranza di 
almeno 3/5 
dei soci presenti all'Assemblea la cui validità è data dalla partecipazione del 
50% del corpo 
sociale. In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza dei 4/5 dei 
presenti. 

Art.28)
In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista 
dall'art.17 sulla 
designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. 
Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con 
finalità 
analoghe o di fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui 
all'art.3, 
comma 190, L.23/12/96, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

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