[FLUG] Atto Costitutivo e Statuto definitivo

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  • To: "ML FortunaeLUG" <fanolug@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 14 Mar 2002 20:34:40 +0100

Mailing List del Fortunae LUG
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Ecco ragazzi posto quanto trasmesso a Gecco per la stampa dei documenti in
oggetto.

Leggeteli... è ciò che vi vincolerà per la vita...  hehehehehe

Per quanto riguarda l'atto costitutivo, ho lasciato gli spazi vuoti così li
compiliamo quando lo firmiamo.
Mi raccomando quando ci incontriamo per la firma portate con voi il Codice
Fiscale ed imparate la via dove state....spero che il compleanno ve lo
ricordiate  :P
Con Borghetti si è detto se fosse giusto chiedere una autorizzazione per
stabilire la sede sociale presso il centro giovanile si san cristoforo. Non
sappiamo però come è rimasto d'accordo Lorenzo....



*********ATTO COSTITUTIVO*********
In data ____________________________________ si costituisce l'Associazione
Culturale "Fortunae LUG - Fortunae Linux Users Group" (d'ora in poi
semplicemente Associazione).
Essa funzionerà secondo le norme stabilite dallo statuto che si allega al
presente atto costitutivo.
Il primo anno sociale avrà termine il 31/12/2002.
La sede sociale è stabilita al seguente indirizzo:
Centro d'Aggregazione Giovanile S.Cristoforo
via Carlo Cattaneo, Fano 61032 (PU)
Sono presenti i signori che compongono l'Assemblea dei Soci Fondatori:
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L'Assemblea dei Soci Fondatori nomina quali componenti del Consiglio
Direttivo:
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Il Consiglio Direttivo nomina come Presidente
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_________;come Vice Presidente
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_________; e come Segretario
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_________.

Fano, lì ______________________________________________
Firmato, I Soci Fondatori
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Per quanto riguarda lo statuto ho aggiunto alcune cose che erano prima
riportate nell'atto costitutivo (durata), ho unito l'articolo 2 e 3 che
erano simili, ed ho aggiunto che il segretario amministrativo esercita anche
la funzione di tesoriere dell'associazione, visto che la funzione di
tesoriere non era contmplata nella bozza dello statuto. Lo statuto chi lo
firma? io ho messo il presidente ed il segretario amministrativo va bene?




******* STATUTO *******

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "FORTUNAE LUG"
Articolo 1) E' costituita a Fano (PU) l'Associazione denominata "Fortunae
LUG" con sede legale a Fano (PU). L'Associazione ha durata illimitata
Articolo 2) L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale,
si prefigge di diffondere l'utilizzo e promuovere lo sviluppo del software
libero, in particolare del sistema operativo GNU/Linux, nella zona di Fano e
dintorni, attraverso attività culturali e ricreative, formazione e politiche
sociali, senza finalità di lucro.
Articolo 3) Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono
aderire tutti i cittadini italiani e stranieri. Fino al compimento del 14°
anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori, il
diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.
Articolo 4) Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di
ammissione all'Associazione.
Diventano soci dell'Associazione coloro che, avendone fatto domanda, ed
impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione,
vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione,
la quota stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta
ordinaria.
Articolo 5) Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio
con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'Associazione, il
Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.
In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia
l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.
Le dimissioni da socio vanno presentate al Consiglio Direttivo
dell'Associazione.
Articolo 6) I soci hanno diritto di frequentare i locali in cui
l'Associazione svolge le proprie attività e di partecipare a tutte le
manifestazioni indette dall'Associazione stessa.
Articolo 7) I soci sono tenuti:
- al pagamento della tessera sociale;
- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle
deliberazioni prese dagli organi sociali.
Articolo 8) I soci sono espulsi o radiati quando non ottemperino alle
disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle
deliberazioni prese dagli organi sociali o il cui comportamento sia
ritenuto, a giudizio del Consiglio Direttivo, incompatibile con gli scopi
dell'Associazione. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento
nella prima Assemblea ordinaria.
Articolo 9) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.
Articolo 10) Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono
rimborsabili in alcun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi.
Articolo 11) Il rendiconto economico (d'ora in poi chiamato "bilancio")
comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e
deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo
dal Consiglio Direttivo.
Articolo 12) Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto in base alle
direttive del Consiglio Direttivo.
Articolo 13) Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.
Le modalità di convocazione delle assemblee sono comunicate a mezzo mailing
list.
Articolo 14) L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che
va dal 1° gennaio al 30 aprile successivo.
L'Assemblea:
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Presidente dell'Associazione;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone i
nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il rendiconto economico (bilancio) consuntivo e preventivo;
- approva gli stanziamenti per le iniziative promosse dall'Associazione.
Articolo 15) L'Assemblea straordinaria è convocata:
- tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessario;
- quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.
L'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene
richiesta.
Articolo 16) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei
soci.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera
a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste
all'ordine del giorno.
Articolo 17) Per le delibere sulle modifiche da apportare allo Statuto od al
regolamento interno è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci
ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.
In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
Articolo 18) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio
segreto.
Alla votazione partecipano tutti i soci in regola con le obbligazioni
sociali.
Articolo 19) L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta
da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; il Presidente nomina un
Segretario che provvederà a redigere il verbale dell'assemblea ed a
riportarlo su un apposito registro dei verbali.
Articolo 20) Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 ad un
massimo di 13 consiglieri eletti tra i soci e dura in carica un anno.
Articolo 21) Il Consiglio è composto dal Presidente e dagli altri membri
eletti dall'Assemblea; elegge al suo interno il Vice Presidente, il
Segretario Amministrativo e fissa le responsabilità agli incarichi degli
altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il
conseguimento dei propri fini sociali.
Il Presidente, o gli altri consiglieri, potranno ricoprire più incarichi
contemporaneamente.
Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Amministrativo compongono
la Presidenza.
Il Segretario Amministrativo esercita anche la funzione di tesoriere dell'
amministrazione.
E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un
massimo di un terzo dei suoi componenti.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e
saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico, se
debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo stesso.
Articolo 22) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi
e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne
faccia richiesta un terzo dei consiglieri.
In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.
Articolo 23) Il Consiglio Direttivo deve:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base
delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i rendiconti economici (bilanci);
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre
all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività
sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea;
- deliberare circa la sospensione e l'espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione;
Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di
responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili
possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto
consultivo.
Articolo 24) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con
prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.
Articolo 25) Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il
Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali
organi.
Articolo 26) La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere
presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all'Assemblea la cui
validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale.
In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza dei 4/5 dei presenti.
Articolo 27) In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza
prevista dall'art.17 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le
passività.
Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra Associazione
con finalità analoghe o di fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'art.3, comma 190, L.23/12/96, n.662 e salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO


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Saluti

Tino - Stefano

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"Una Slackware e' per sempre ..."


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