Nota di indirizzo sui regolamenti didattici dei corsi di studio nell' Universita' di Pisa Proposta per il Senato Accademico (dopo la discussione del 24 aprile 2001) Con l'invio al ministero degli ordinamenti delle nuove lauree si e' compiuta la prima importante fase dell'attuazione della riforma didattica nel nostro ateneo. Si tratta ora di procedere alla stesura completa dei regolamenti didattici di corso di laurea per ognuna delle nuove lauree che si prevede di attivare fin dal prossimo anno accademico. Tale operazione avra' luogo a partire dalla bozza di regolamento didattico gia' redatta dai proponenti e trasmessa a corredo dell'ordinamento didattico. Il presente documento integra la nota di indirizzo sulla riforma didattica approvata dal senato accademico l'11 gennaio scorso [3] indicando alcune ulteriori linee guida cui attenersi. 1. Regolamento didattico del corso di studio Le finalita' e la struttura di massima del regolamento didattico di corso di studio sono definite dall'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto ministeriale 3.11.1999, n. 509 [1]: Art. 12 - Regolamenti didattici dei corsi di studio 1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformita' con l'ordinamento didattico nel rispetto della liberta' d'insegnamento, nonch=E9 dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento e' approvato con le procedure previste nello statuto dell' ateneo. 2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare: a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonch=E9 delle altre attivita' formative; b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa; c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti; e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza. Si ricordi che il regolamento didattico di un corso di studio e' un documento interno dell'ateneo che viene approvato o modificato con le procedure previste dallo statuto (si veda il successivo punto 7). Dovra' quindi essere un documento stabile che specifica, in piena conformita' con l 'ordinamento didattico relativo inserito nel regolamento didattico di ateneo, l'impianto organizzativo dettagliato del corso di studio, anche se e ' possibile e relativamente facile modificarlo quando necessario od opportuno, soprattutto dopo la prima fase di sperimen-tazione della riforma. L'unico altro ulteriore adempimento e' la programmazione didattica annuale, che e' responsabilita' esclusiva delle strutture didattiche e che continua ad essere regolata, come negli anni scorsi, dalla parte generale del regolamento didattico di ateneo [2]. La pubblicazione su base annuale del cosiddetto manifesto degli studi (che consiste nel regolamento di corso di studio completato con i dettagli della programmazione didattica annuale) non e' obbligatoria ma rimane scelta autonoma delle singole strutture didattiche. Il regolamento didattico di un corso di studio, per la sua natura di ultima parte normativa di dettaglio, deve avere anche una forte valenza comunicativa nei confronti sia degli studenti iscritti che di coloro che cercano informazioni perch=E9 intenzionati ad immatricolarsi. Come gia' indicato nella prima nota di indirizzo [3], la redazione del regolamento didattico di un corso di studio dovra' considerare quindi almeno i seguenti aspetti (punti da a) a e)). a) Elenco degli insegnamenti e delle altre attivita' formative Si coglie innanzitutto l'occasione per specificare, anche per maggior chiarezza del seguito, alcuni aspetti lessicali. Mentre il termine "corso di studio" e' sempre riferito ad un corso di laurea o di laurea specialistica nel suo complesso, il termine "corso di insegnamento" si riferisce alla tipica attivita' formativa universitaria, cioe' ad una sequenza di lezioni, esercitazioni o altre attivita' didattiche tenute da un docente, o da piu' docenti nel caso di corsi di insegnamento articolati in moduli o integrati, in un certo periodo di un anno accademico e che si conclude con un esame finale. Nel seguito il termine "insegnamento" sara' usato come sinonimo di "corso di insegnamento". Gli insegnamenti sono denominati in base alla disciplina o alle discipline cui fanno riferimento. Si noti che alla medesima disciplina possono corrispondere piu' insegnamenti, anche nel medesimo corso di studio, per esempio a piu' livelli o con differenti programmi; analogamente ad un insegnamento possono corrispondere piu' discipline. Tutte le discipline sono inquadrate in quella partizione del sapere che e' rappresentata dai settori scientifico-disciplinari. Si raccomanda che la denominazione degli insegnamenti venga scelta in modo che sia indicativa degli obiettivi formativi dell'insegnamento, dei suoi contenuti, del livello a cui l'insegnamento si colloca e del settore scientifico-disciplinare di riferimento. La specificazione degli insegnamenti, ovvero delle discipline, e' essenziale per limitare la inevitabile vaghezza del settore o dei settori scientifico-disciplinari a cui sono stati assegnati i crediti nell'ordinamento didattico. Si ricordi che la denominazione degli insegnamenti non e' sottoposta a vincoli particolari, se non quello sostanziale della conformita' al settore scientifico-disciplinare di riferimento e agli obiettivi formativi specifici (vedi successivo punto b)). Sono accettabili insegnamenti che si riferiscono a piu' settori scientifico-disciplinari, in particolare nel caso di insegnamenti articolati in moduli, opportunamente motivati anche in base all'ordinamento didattico. b) Obiettivi formativi specifici, crediti e propedeuticita' degli insegnamenti e delle altre attivita' Si raccomanda di dettagliare, oltre alle discipline di insegnamento, anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, in ogni insegnamento, in termini di conoscenze ed abilita' da acquisire da parte degli studenti. Si ricorda che le conoscenze attese dovrebbero essere collegate ai contenuti degli insegnamenti, mentre le abilita' attese dovrebbero costituire una sorta di standard di operativita' nell'uso delle conoscenze acquisite. Pur senza arrivare al dettaglio dei programmi degli insegnamenti (contenuti invece nella programmazione didattica annuale), si raccomanda di raggiungere un livello di descrizione delle attivita' formative adeguato a rappresentare uno strumento utile per la programmazione didattica e per la definizione e il coordinamento dei programmi da parte dei docenti. Si pu=F2 ipotizzare ad esempio, per ogni insegnamento, un titolo sintetico corredato con un sottotitolo costituito da una serie di parole chiave. Tale specificazione potra' essere utile anche per la stesura del cosiddetto diploma supplement ([1], art. 11 comma 8). L'approccio proposto appare coerente con il principio di liberta' di insegnamento dei docenti universitari, sancito all'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 311, che recita al comma 1: ai professori e' garantita liberta' di insegnamento e di ricerca scientifica, e al comma 2: ad essi e' fatto obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della facolta' e delle altre strutture didattiche previste dagli statuti cui appartengono, per quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi. Questa norma di legge ha trovato recepimento e modalita' applicative nell'articolo 2 del regolamento didattico di ateneo [2]. Massima attenzione dovra' essere prestata alla congruita' fra gli obiettivi dichiarati, i contenuti formativi e i crediti assegnati. Si richiamano a questo fine l'art. 6 comma 5 della legge 19.10.1999 n. 370 e i commi 3 e 4 del citato art. 12 di [1]: in particolare, il comma 3 stabilisce la procedura per le deliberazioni sull'assegnazione dei crediti alle attivita' formative. Legge 19.10.1999, n. 370 - Art. 6 ... 5. Gli statuti degli atenei disciplinano l'istituzione di commissioni per l' esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attivita' didattiche presso le competenti strutture e composte pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti. Le commissioni esprimono parere circa la compatibilita' fra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche, ai sensi dei decreti che saranno emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15.5.1997, n. 127, e successive modificazioni. ... Decreto ministeriale 3.11.1999, n. 509, Art. 12 - Regolamenti didattici dei corsi di studio ... 3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione e' assunta dal senato accademico. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione e' adottata prescindendosi dal parere. 4. Le universita' assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attivita' formativa. Infine, l'esplicitazione delle corrette propedeuticita' fra le varie attivita' formative e' un ulteriore aspetto importante nella definizione del percorso didattico perch=E9 un equilibrato sistema di propedeuticita' mette= in luce e da' contenuto al loro preminente valore di orientamento didattico e culturale. Da un lato, un sistema molto ricco e rigido di propedeuticita' tende a guidare fortemente i percorsi didattici degli studenti ma rischia di rallentarli o addirittura bloccarli. Dall'altro, un sistema eccessivamente lasco e' utile agli studenti per costruirsi a misura dei loro tempi e interessi il percorso didattico ma rischia di trasformarlo in una sequenza incoerente di esami. Proprio per queste motivazioni, le regole di propedeuticita', per garantirne una relativa stabilita', devono essere incluse nel regolamento del corso di studio e non nella programmazione didattica annuale. Si ricordi comunque che, a termini di regolamento didattico di ateneo ([2], art. 7), la verifica del rispetto delle propedeuticita' spetta ai singoli docenti e l' annullamento dell'esame al presidente del corso di studio. Si riporta infatti il contenuto del comma 4: (omissis) Prima dell'inizio dell'esame la commissione informa il candidato di tali propedeuticita' e del divieto di procedere alla verbalizzazione dell'esame qualora, al suo termine, non risulti dal libretto personale dello studente l'avvenuto superamento degli esami dei corsi propedeutici. Nel caso di esami verbalizzati in violazione delle regole di propedeuticita', l'amministrazione ne informa il presidente del consiglio di corso di studio che pu=F2 procedere all'annullamento dell' esame. c) Curricula offerti agli studenti e piani di studio Per i diversi curricula del corso di studio previsti nell'ordinamento didattico occorre specificare attentamente gli obiettivi, gli insegnamenti, i crediti, et cetera (si veda il precedente punto b)). Si raccomanda di fornire anche piani di studio consigliati, e quindi accettati d'ufficio, allo scopo di ridurre piu' che possibile le pratiche amministrative necessarie per i piani di studio individuali. d) Tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti Si tratta di specificare l'intero processo formativo, in modo funzionale al raggiungimento, nei tempi previsti, degli obiettivi formativi dichiarati. Nella progettazione del processo formativo si raccomanda di individuare come destinatario della formazione lo studente a tempo pieno, pur preparandosi ad attivare ulteriori modalita' organizzative rivolte specificatamente agli studenti part-time, ad esempio gli studenti lavoratori. Un'offerta formativa adeguata per studenti part-time richiede infatti strumenti specifici ed investimenti nelle nuove tecnologie educative che l'ateneo si impegna comunque a sviluppare. D'altra parte, un'attenta organizzazione e una gestione innovativa della didattica (supporti telematici, materiali didattici interattivi, forme di assistenza e tutorato, et cetera) offrono stimoli e materiali sia per studenti a tempo pieno che per studenti part-time. E' necessario inoltre rispettare, oltre al principio della non sovrapponibilita' di lezioni ed esami ([2], art. 4, comma 2) anche il principio della distribuzione uniforme del carico di lavoro degli studenti nel tempo, evitando cioe' l'alternanza fra periodi ad alta intensita' di didattica in presenza (lezioni, esercitazioni, et cetera) e periodi eccessivamente lunghi dedicati per intero allo studio individuale e agli esami. Va sottolineato che una organizzazione didattica che non lasci il tempo per studiare durante i periodi di lezione non va affatto nella direzione auspicata nella prima nota di indirizzo, laddove si raccomanda di progettare organizzazioni didattiche non tradizionali volte ad ottenere la semplificazione dell'esame finale, la diluizione dell'esame mediante verifiche in itinere ed immediatamente dopo l'attivita' didattica, il conseguimento dei crediti relativi ad ogni attivita' didattica contestualmente alla sua conclusione. Appare quindi estremamente importante che i periodi di didattica in presenza siano sufficientemente ampi e diluiti nel tempo, al fine di consentire lo studio individuale, le attivita' di tutorato e le verifiche in itinere. Per quanto riguarda il calendario generale, l'Universita' di Pisa intende adottare in modo generalizzato per tutti i corsi di studio un'organizzazione su base semestrale. La' dove, per singoli corsi di studio o insegnamenti, si ritenesse didatticamente piu' opportuno un'articolazione sull'intero anno, gli insegnamenti sarebbero comunque tenuti in due segmenti semestrali intervallati dal periodo riservato agli esami e alla loro preparazione. In questo periodo potrebbero essere tenute prove in itinere per gli insegnamenti di durata annuale. In questo quadro il primo semestre iniziera' il primo ottobre e comunque non prima del 15 settembre e non oltre il 15 ottobre, mentre il secondo semestre iniziera' il primo marzo e comunque non prima del 15 febbraio e non oltre il 15 marzo. Questa soluzione risponde all'obiettivo di mettere in fase, sia a livello di ateneo che a livello europeo, l'organizzazione didattica, favorendo l'uso flessibile da parte degli studenti dell'intera offerta formativa dell'ateneo e facilitando la mobilita' internazionale degli studenti (sia in entrata che in uscita). Risponde inoltre all'obiettivo di equilibrare i due semestri, ad ognuno dei quali e' a disposizione esattamente lo stesso tempo (5 mesi: ottobre-febbraio, marzo-luglio) con il mese di agosto per le vacanze e il mese di settembre per gli esami di recupero e le prove di ammissione. Il calendario preciso delle attivita' formative rimane materia di decisione annuale della struttura didattica, ma in ciascun semestre le attivita' didattiche in presenza del corso di studio non possono durare meno di 11 settimane effettive, proprio per garantire il principio di distribuzione uniforme del carico di lavoro. E' conveniente che i calendari specifici di ciascun corso di studio, o opportune norme generali del loro regolamento didattico, prevedano un carico di lavoro settimanale medio dello studente bilanciato tra le attivita' didattica in presenza e quelle relative allo studio individuale, al tutorato, alle attivita' di verifica in itinere, et cetera. Sara' probabilmente indispensabile riconsiderare quelle disposizioni contenute nel vigente regolamento didattico di ateneo [2] che si rivelino eccessivamente vincolanti nella predisposizione di organizzazioni didattiche rivolte a centrare gli obiettivi della riforma. Si potrebbe anche adottare un approccio pragmatico che consenta deroghe in presenza di organizzazioni sperimentali ben motivate e comunque soggette con tempi definiti alla valutazione dei risultati ottenuti. Coerentemente con gli impegni presi nella bozza di regolamento didattico di corso di studio, deve essere evitato un eccessivo carico di lavoro in esami, in particolare con un'organizzazione didattica di tipo tradizionale. A tal fine si raccomanda di contenere il numero di esami entro le sei unita' per anno, ovvero tre per semestre - quindi non piu' di 18 esami sui tre anni della laurea. Le attivita' pratiche, di laboratorio, di progetto o simili non concorrono a determinare il numero degli esami solo se i relativi crediti sono acquisiti senza una specifica prova finale ma mediante attivita ' svolte progressivamente e in modo diretto dagli studenti durante la frequenza, con un carico di lavoro individuale aggiuntivo al piu' pari a quello in laboratorio o in aula. e) Disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza Per determinate attivita' formative, ad esempio di laboratorio, possono essere previsti obblighi definiti di frequenza, come previsto al comma 2 dell'articolo 7 del vigente regolamento didattico di ateneo [2]. Si intende per=F2 adottare, come principio generale, la garanzia di forme di flessibil= ita ' per il completamento di tali attivita' formative per gli studenti disabili, gli studenti lavoratori e per quelli impegnati negli organi collegiali dell'ateneo. 2. Prerequisiti per l'accesso ai corsi di laurea Come noto, l'articolo 6 comma 1 di [1] introduce il concetto di adeguata preparazione iniziale per l'accesso ai corsi di laurea. Da questa impostazione segue la necessita' di definire: =AD le conoscenze richieste per l'accesso =AD le modalita' di verifica di tali conoscenze =AD le modalita' di recupero degli eventuali debiti formativi evidenziati dalla verifica e quantificati in crediti aggiuntivi. Si tratta quindi di un meccanismo di orientamento e di allineamento degli studenti, e non di sbarramento. Si tratta inoltre di un meccanismo di taratura del sistema delle lauree, in quanto la valutazione della durata media reale degli studi potra' essere modulata rispetto all'adeguatezza della preparazione iniziale. Si tratta in ogni caso di un meccanismo delicato e complesso, da mettere a punto per gradi, in base all'esperienza, con criteri uniformi a livello di ateneo, al fine di evitare scelte valutative troppo diversificate. Riguardo alle conoscenze richieste per l'accesso, gli ordinamenti didattici gia' forniscono una loro specificazione sommaria; i regolamenti di corso di studio dovranno dettagliarla opportunamente, anche nel quadro di impostazioni di facolta' o aree. Si ricorda la raccomandazione di commisurare la qualita' e la quantita' dei prerequisiti con la possibilita' che il carico di lavoro aggiuntivo necessario agli studenti sprovvisti della necessaria preparazione iniziale possa essere ragionevolmente sostenuto nel corso del primo anno. Riguardo alle modalita' di verifica, la sola strada percorribile a fronte delle oltre 7000 immatricolazioni degli ultimi anni appare quella di ricorrere a batterie di test a correzione automatica, sul modello dei test di accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia. Tali batterie di test potrebbero essere costituite da una parte comune a tutto l'ateneo, relativa alla comprensione e alla comunicazione nella lingua italiana e alle abilita' logiche e di ragionamento, ed una parte specifica per ogni gruppo omogeneo di corsi di studio, a livello di facolta' o di piu' facolta' affini. La messa a punto di tali test al fine di determinare la adeguatezza della preparazione iniziale ovvero quantificare il lavoro aggiuntivo per il recupero richiede una fase di necessaria sperimentazione prima di poter entrare a regime; richiede inoltre un adeguato coordinamento con la scuola superiore e forme opportune di informazione agli studenti e diffusione di esemplificazioni dei test, che dovranno avere una forte valenza di orientamento. Si ritiene pertanto che, nel primo anno di applicazione della riforma, i test debbano venire somministrati al solo scopo di sperimentarne e valutarne gli effetti, e non a quello di intervenire sulla eventuale presenza di debiti formativi da parte degli studenti. Sara' cosi' possibile tarare le modalita' di verifica in modo da entrare a regime con l'anno accademico 2002/2003. Questa sperimentazione permettera' altresi' di tarare la ragionevolezza dei prerequisiti e del test medesimo, tenendo presente che, a regime, il massimo numero di debiti formativi recuperabili in un anno pu=F2 essere fissato attorno al 20% aggiuntivo al carico annuale (quindi 12 crediti, ovvero 1800 ore di lavoro totale annuo) in corrispondenza con quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, di [1]. Sempre a regime, nel caso in cui alcuni studenti evidenziassero lacune formative maggiori, occorrera' probabilmente provvedere a interventi formativi di recupero piu' diluiti nel tempo, eventualmente in collaborazione con le scuole superiori. Riguardo alle modalita' organizzative delle attivita' formative di recupero, la proposta di sperimentazione dei test consentira' di progettarle nel corso del prossimo anno accademico, anche in base alla valutazione dei risultati dei test medesimi; si invita comunque a prevedere nei regolamenti didattici di corso di studio delle ipotesi da sperimentare gia' nel corso del prossimo anno accademico. Fra le forme possibili di attivita' di recupero, oltre a specifiche attivita' formative opportunamente calendarizzate e rivolte solo agli studenti con debiti, si potrebbero offrire insegnamenti di base differenziati non per gli obiettivi formativi finali (conoscenze e abilita' da acquisire comunque) ma per i programmi e l'approccio didattico in modo da tener conto delle esigenze degli studenti con differenti livelli di preparazione iniziale. A ci=F2 corrispondera' ovviamente un maggior carico didattico e dunque un maggior numero di crediti che permette di recuperare i debiti. 3. Conoscenza della lingua straniera ed abilita' informatiche Gli ordinamenti di tutte le lauree prevedono attivita' formative volte all' acquisizione di conoscenze linguistiche ed abilita' informatiche di base, e alla relativa verifica. Sull'informatica di base e sulla lingua straniera appare necessaria una politica di ateneo che da un lato stabilisca gli standard di riferimento della formazione che si vuole raggiungere, e dall' altro si impegni in prospettiva a fornire gli strumenti per la formazione, puntando in maniera decisa sui materiali interattivi di autoformazione, resi disponibili tramite il web e altri media, su adeguati spazi di laboratorio e supporti tutoriali. Per quanto attiene l'informatica, uno standard di formazione accettato a livello europeo, ed oggetto di recenti convenzioni fra MPI e CRUI, e' la Patente Europea del Computer (ECDL - European Computer Driving License); tale certificazione potrebbe costituire il riferimento per le abilita' informatiche di base. La situazione e' certamente meno definita per quanto attiene la lingua straniera, anche se deve essere chiaro che, salvo che per i corsi di studio in cui appropriate conoscenze di lingue straniere costituiscono specifici obiettivi formativi qualificanti, si tratta di individuare, per ogni lingua straniera, lo standard internazionale di certificazione della conoscenza che sara' richiesta agli studenti di tutti i corsi di studio. Anche su questo tema e' stata raggiunta una prima intesa fra MPI e CRUI sulla base del programma comunitario LINGUE 2000. Appare in ogni caso indispensabile un coordinamento a livello di ateneo sulle due tematiche, per garantire la qualita' e il monitoraggio, e definire gli interventi. 4. Tirocini formativi e altre attivita' formative non tradizionali Particolare attenzione dovra' essere dedicata alle attivita' formative non tradizionali, tra cui in primo luogo i tirocini formativi, o stage, presso enti o imprese. Si raccomanda, ovunque possibile, di impegnare gli studenti in tirocini che completano la loro preparazione culturale e li aiutano a inserirsi rapidamente nella realta' lavorativa. Un altro effetto positivo e' l'interazione che cosi' si crea fra strutture didattiche universitarie e mondo della produzione e del lavoro, in modo favorire il continuo adeguamento alla domanda e da integrare sempre meglio l'ateneo come risorsa fondamentale del contesto territoriale. In questo ambito l'ateneo sta organizzando una consulta territoriale e si impegnera' a fornire alle strutture didattiche personale preparato per il coordinamento tecnico delle attivita' formative. Fra le esperienze formative non tradizionali vi sono anche i corsi tenuti da docenti non accademici (in qualita' di professori a contratto) che possono essere contattati anche tramite i tirocini. Questa tipologia di docenti extra-accademici (ma regolarmente impegnati in un lavoro professionalmente qualificato) e' particolarmente importante per offrire agli studenti formazione nelle culture di contesto, cosi' importanti per collocarsi rapidamente nel mondo del lavoro, quali la cultura di impresa, le tecniche di comunicazione e di lavoro di gruppo, l'europeistica, la conoscenza dei contesti normativi nazionali ed europei, et cetera. 5. Valutazione della qualita' della didattica L'ateneo si impegna ad individuare e prevedere l'applicazione periodica di una metodologia sistematica di controllo e valutazione della qualita' della didattica erogata nei nuovi corsi di laurea, d'intesa con il nucleo di valutazione, rivolta al miglioramento progressivo del corso di studi. La metodologia potra' fare riferimento a quella sviluppata dalla CRUI nell' esperienza maturata nel progetto CAMPUS per i diplomi universitari, e sperimentata nel nostro ateneo anche su un piccolo numero di lauree. Oggetto della valutazione sara' il processo formativo nel suo complesso, sia dal punto di vista dell'efficacia (capacita' di creare laureati con competenze e conoscenze conformi agli obiettivi formativi e in grado di inserirsi nei previsti contesti occupazionali) che da quello dell'efficienza (capacita' di creare laureati nei modi e nei tempi previsti). In una prospettiva di qualita', si richiede ai proponenti di nuove lauree in continuita' con corsi di studio preesistenti di allegare al regolamento didattico di corso di laurea una nota che spieghi se e come la progettazione della nuova laurea abbia tenuto conto delle osservazioni fornite dal nucleo di valutazione nello scorso anno accademico, a conclusione dell'esercizio di valutazione condotto in collaborazione con i consigli dei corsi di studio sulla base di alcuni indicatori statistici. Si ricorda che le schede riassuntive cercano di mettere in luce i punti di forza e i punti di debolezza dei vari corsi di studio; appare quindi importante esplicitare come tali considerazioni possano aver contribuito nel processo di definizione dei regolamenti didattici delle nuove lauree. Se necessario, le schede sono disponibili presso il nucleo di valutazione. 6. Trasferimento degli studenti dai vecchi ai nuovi corsi di studio In [1] (art. 13, comma 2) si prevede la possibilita' per gli studenti gia' iscritti di optare per l'iscrizione ai corsi di studio con i nuovi ordinamenti e che a tal fine si devono riformulare le carriere degli studenti in termini di crediti. Si reitera la forte raccomandazione di prevedere meccanismi di trasferimento ai nuovi corsi il piu' possibile flessibili, leggeri e trasparenti, utilizzando al massimo la duttilita' del sistema dei crediti, al fine di favorire gli studenti nel passaggio ai nuovi corsi, consentendo loro di accedere ai nuovi titoli, e semplificando cosi', per quanto possibile, la fase transitoria in cui i vecchi e i nuovi corsi coesisteranno. La procedura consiste di due fasi distinte: 1. riformulare in crediti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio vecchi (lauree e diplomi universitari) e le carriere degli studenti gia' iscritti; 2. trasferire i crediti maturati dagli studenti nei vecchi corsi alle nuove lauree e lauree specialistiche. Per quanto riguarda la fase 1, l'indicazione e' quella di pesare in crediti i singoli insegnamenti, in modo che la somma dei crediti degli insegnamenti previsti in ciascun anno sia pari a 60, o al piu' leggermente superiore a 60, se si vuole tener conto in piccola parte dello sbilanciamento fra durata reale e durata legale dei corsi di studio vigenti; tale somma non potra' comunque essere inferiore a 60. La riformulazione in crediti della carriera di uno studente e' quindi calcolata come la somma dei crediti degli insegnamenti di cui ha sostenuto l'esame. Occorre particolare attenzione per gli studenti dei diplomi universitari, che hanno diritto ad aver riconosciuti tutti i crediti maturati con il loro studio in insegnamenti ufficiali universitari, di pari dignita' con tutti gli altri. Per quanto riguarda la fase 2, l'indicazione e' quella di riconoscere la totalita' dei crediti maturati da uno studente nella propria carriera nel trasferimento ad una laurea specialistica in continuita' con il corso di studio di provenienza, massimizzando per=F2 al contempo la quota dei crediti riconosciuti nel trasferimento ad una laurea (nuova) in continuita' con il corso di studio di provenienza. In altre parole, la quota di crediti maturati non riconosciuti nel trasferimento ad una laurea in continuita' con il corso di provenienza, e congelati a futuro riscatto in una laurea specialistica, dovrebbe essere molto piccola, idealmente nulla. I meccanismi per realizzare la fase 2 sono molteplici, nel senso che i crediti maturati nei corsi di provenienza possono essere riconosciuti con livelli diversi di flessibilita': non necessariamente confrontando in modo fine i programmi degli insegnamenti vecchi e nuovi e trasferendo i crediti sugli insegnamenti nuovi, ma trasferendo, laddove ragionevole, i crediti nelle nuove lauree e lauree specialistiche a livello di settori scientifico-disciplinari o gruppi di settori affini. La descrizione dei criteri generali che disciplinano le fasi 1 e 2 dovrebbero far parte integrante del regolamento didattico dei corsi di studio in continuita' con corsi preesistenti, come norma transitoria. D' altra parte, una specifica completa della fase 2 potrebbe risultare eccessivamente complessa, e ancor peggio provocare come effetto collaterale un irrigidimento delle regole di trasferimento dei crediti, in particolare nei corsi di studio con connotazione interdisciplinare. L'indicazione e' pertanto quella di specificare la fase 2 fino al livello ritenuto ragionevole di dettaglio, lasciando quindi all'esperienza sul campo la definizione di una prassi. Ci=F2 non esclude che in diversi casi, relativi a corsi di studio compatti, caratterizzati da un grosso nucleo con pochi settori tra loro affini, sia possibile pervenire a specifiche di trasferimento completamente definite. E' lecito aspettarsi che le domande individuali di trasferimento saranno molto numerose; inoltre, la tempestivita' delle deliberazioni sara' per gli studenti un criterio fondamentale per scegliere se passare o meno ai nuovi ordinamenti. Per queste motivazioni le domande individuali dovranno essere gestite, per ogni nuovo corso di studio (o gruppo di corsi affini) da una apposita commissione stralcio, composta da docenti, personale esperto delle segreterie e studenti, investita di potere deliberante immediato, che semplifichi drasticamente la procedura di trasferimento. Lo studente che avra' fatto domanda di trasferimento dovra' essere ricevuto dalla commissione secondo un calendario prestabilito, e ricevere una proposta di trasferimento che potra' o meno accettare, seduta stante o secondo modalita' da definire. In caso di accettazione, il trasferimento avra' decorrenza immediata. In linea di principio, compatibilmente con l'approvazione da parte del senato dei regolamenti didattici delle nuove lauree e con la predisposizione delle risorse umane e informative necessarie per la gestione delle commissioni stralcio, una quota significativa di studenti dovrebbe poter completare la procedura di trasferimento prima dell'inizio del prossimo anno accademico, potendosi quindi integrare fin dall'inizio nei nuovi corsi di laurea. 7. Modalita' di presentazione dei regolamenti didattici di corso di studio In accordo con l'articolo 44, comma 3, dello statuto le proposte di regolamento didattico di ogni corso di studio sono presentate dai consigli delle strutture didattiche o dai garanti nel caso di corsi di studio non in continuita', e sono deliberate dalle facolta'. Alla delibera della facolta' deve essere allegato il parere della commissione didattica paritetica interessata. La scadenza di invio al senato dei regolamenti didattici deliberati per quei corsi di studio di cui si prevede l'attivazione nel prossimo anno accademico 2001/2002 e' fissata al 31 maggio 2001. Sui regolamenti pervenuti il senato accademico esercitera' il controllo di legittimita' e di merito ai sensi dell'articolo 44, comma 4, dello statuto entro il 30 giugno 2001. L'esame dei regolamenti avverra' nell'ordine cronologico con cui essi sono pervenuti e sara' istruito dalla commissione didattica paritetica di ateneo. Tutte le proposte pervenute saranno inviate anche al consiglio degli studenti che, a norma di statuto, potra' esprimere pareri e proposte. Riferimenti [1] Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei. Decreto ministeriale 3.11.1999, n. 509, G.U. del 4.1.2000, n. 2, reperibile sul sito web: http://www.murst.it/universita/universita.html [2] Regolamento didattico di ateneo dell'Universita' di Pisa. Decreto rettorale n. 01/591 del 16.6.1998 e successive modifiche, reperibile sul sito web: http://www.unipi.it/regolamenti/dati/didattica/108-reg1.html. [3] Nota di indirizzo per la riforma didattica nell'Universita' di Pisa. Delibera del Senato Accademico dell'11.1.2001, reperibile sul sito web: http://www.unipi.it/riforma/notaindirizzoA.html Per (de)iscriversi spedire un messaggio con SOGGETTO "subscribe" (o "unsubscribe") a mailto:dumbo-request@xxxxxxxxxxxxx HomePage/Archivio lista http://www.freelists.org/cgi-bin/list?list_id=dumbo