Va bene anche per me.
Il giorno mar 4 mag 2021 alle ore 15:01 Giancarlo Castiglioni
<gcastiglioni@xxxxxxxxxx> ha scritto:
Bene anche per me.
Giancarlo
Da: consiglio_aidmen-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:consiglio_aidmen-bounce@xxxxxxxxxxxxx] Per conto di Luisella Zocca
Inviato: martedì 4 maggio 2021 12:19
A: consiglio_aidmen@xxxxxxxxxxxxx
Oggetto: [consiglio_aidmen] Re: Enti del terzo settore, registro unico
nazionale, cambio disciplina
Salve a tutti,
Claudio Provenzani propone domani alle ore 15, sarà una cosa breve.
Può andar bene?
Il giorno mar 27 apr 2021 alle ore 17:02 Luisella Zocca <elle.zeta@xxxxxxxxx>
ha scritto:
Faccio seguito ad un argomento che aveva sollevato Fabio Moneta e che era
rimasto in sospeso perchè il Covid ha piallato tutto.
Vi reinoltro le spiegazioni di Claudio Provenzani, sono estremamente tecniche.
Per ora non siamo obbligati a nessun cambio, anche se il cambio potrebbe
agevolarci in alcune cose.
Ho sentito Provenzani ieri, mi diceva che è disponibile a fare una riunione
telematica informale e breve con tutti noi per spiegarci senza tecnicismi
cosa c'è in ballo e decidere che fare (se fare qualcosa o nulla)
fatemi sapere
Luisella
---------- Forwarded message ---------
Da: Claudio Provenzani <maccagni1@xxxxxx>
Date: mar 18 feb 2020 alle ore 12:02
Subject: R: I: [aidmen] Documenti bilancio Aidmen 2019 per consiglio e
revisione
To: Francesco De Domenico <fdedomenico1@xxxxxxxxx>
Cc: Luisella Zocca <elle.zeta@xxxxxxxxx>
Caro Francesco,
con riferimento a quanto richiesto di seguito riassumo brevemente la
situazione generale degli Enti no profit e della vostra Associazione, ferma
restando la possibilità per l’Associazione di valutare se affidare al mio
studio o ad altri professionisti del settore l’incarico di assistervi nel
passaggio verso il nuovo quadro normativo.
Come è noto, la vostra associazione culturale è stata coinvolta, come tutte
le realtà no profit, nel processo di riforma del Terzo settore, che dalla
legge delega 106/2016 ad oggi non si è ancora concluso. La fase più attesa,
ovvero quella dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore, non è stata ancora realizzata, così come l'emanazione di diversi
provvedimenti attuativi del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017 in
attuazione della legge delega sopra menzionata), nonché la richiesta di
autorizzazione della Commissione Europea, secondo quanto previsto dal Codice
del Terzo settore, prima fra tutti l'approvazione del regime fiscale degli
Enti del Terzo settore regolamentato dal Codice.
Al momento l’Associazione pertanto svolge legittimamente l’attività
istituzionale facendo riferimento fiscalmente all’articolo 148 del D.P.R. n.
917/1986 (TUIR). Il quale prevede quanto segue:
1. Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli
associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali,
dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo
associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di
quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito
complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attività
commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo
143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o
partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i
contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o
diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono
alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di
impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano
carattere di abitualità o di occasionalità.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture
periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non
economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico
interesse, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o
partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che
per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica
organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e
dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni
anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati.*
*Comma modificato dall'art. 89, comma 4, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117,
a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art.
104, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 117/2017; per l'applicabilità di
tale disposizione vedi l'art. 104, comma 2, dello stesso D.Lgs. n.
117/2017. Successivamente, il presente comma è stato modificato
dall'art. 1, comma 1022, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1°
gennaio 2019, dall'art. 14, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e dal
suddetto art. 89, comma 4, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, come sostituito
dall’art. 14, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58. Il testo del comma 3
sopra riportato è applicabile subordinatamente all’operatività del
Registro degli enti del terzo settore. Fino a tale data è applicabile
il seguente testo: «Per le associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica
della persona, nonché per le strutture periferiche di natura
privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la
funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano
commerciali attività svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei
confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge,
regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica
organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali,
nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute
prevalentemente agli associati.».
In particolare l’agevolazione di cui usufruite è essenzialmente quella
prevista al comma 1, relativa alla de-commercializzazione delle quote
associative.
Eccezionalmente avete fatto ricorso in passato a quanto previsto nel comma 3,
in presenza di cessioni verso corrispettivi specifici agli associati o a
terzi, cosa che succede tra l’altro piuttosto raramente e assumendo le
eventuali elargizioni la forma di erogazioni liberali più che di
corrispettivi specifici (mi riferisco evidentemente ai bollettini arretrati).
Di seguito riporto per completezza le informazioni indicate in Nota
Integrativa:
“Il D.lgs. n. 117/2017 (cd. “Codice del Terzo settore”), ha provveduto alla
revisione organica della disciplina relativa agli enti del Terzo settore,
inclusa la relativa disciplina tributaria; successivamente il D.lgs. n.
105/2018 (cd. “Correttivo”) è intervenuto a rettificare/integrare alcuni
aspetti del D.lgs. n. 117/2017.
Qualora l'AIDMEN volesse iscriversi al Registro Unico Nazionale del terzo
Settore, l’Associazione dovrebbe individuare la tipologia giuridica di
appartenenza (le organizzazioni di volontariato, le associazioni di
promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le
cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le
associazioni, riconosciute o non riconosciute o ETS generici) e una o più
attività di interesse generale, contemplate dall’articolo 5 del CTS.
In questo caso, dovrebbe adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del
CTS e usufruire di un regime fiscale agevolato sulle entrate, in passato
dette “contributi specifici richiesti agli associati”. Nel caso
l’Associazione non abbia interesse ad iscriversi al RUNTS, il regime fiscale
agevolativo previsto dall’articolo 148, comma 3, del TUIR riguardante i
contributi specifici verrebbe meno successivamente all’operatività del
Registro degli Enti del Terzo Settore.
Secondo questo regime fiscale agevolativo non si considerano commerciali le
attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate
verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti,
associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima
attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte
di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali,
nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute
prevalentemente agli associati.
Nulla vieta comunque, di poter fare successivamente domanda di iscrizione al
Runts, previo adeguamento dello statuto ai requisiti richiesti.”
In questo scenario di legittima attesa e incertezza l'associazione AIDMEN può
prendere in considerazione, a nostro avviso, due indirizzi che determinano
conseguenze, e di carattere organizzativo-gestionale, e di carattere fiscale:
- il primo prevede la permanenza della natura di associazione culturale
regolamentata dalle norme civilistiche generali attualmente in vigore, con
una limitazione del regime agevolato fiscale (non è più riconosciuta la
de-commercializzazione dei contributi specifici, ad esempio, i proventi
specificamente richiesti per la distribuzione del bollettino agli associati o
a terzi, essendo stata esclusa, ad opera del Codice del Terzo Settore,
l'applicazione dell'articolo 148, comma 3 del Tuir alle associazioni
culturali);
- la seconda, è la decisione di iscriversi al Registro Unico Nazionale del
terzo settore (RUNT) , incontrando una delle forme giuridiche previste dal
Codice, verosimilmente l'Associazione di Promozione Sociale o, in
alternativa, Ente del Terzo Settore generico. Questa scelta determinerebbe
l'assoggettamento ad un regime fiscale ancora in attesa di attuazione e
autorizzazione della Commissione Europea, nonchè di entrata in operatività
del RUNTS. In aggiunta determinerebbe il rispetto di formalità gestionali
(trasformazione, adeguamento statutario, richiesta di iscrizione al RUNTS,
il cui meccanismo deve ancora essere determinato da provvedimenti normativi,
assoggettamento alle formalità e ai controlli dell'Ufficio del registro in
seno al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Per quanto concerne l'associazione di promozione sociale, il Codice del
Terzo settore prevede, ad esempio, limiti dimensionali, limitazioni di
carattere discriminatorio, attività istituzionali, da definire scegliendo le
attività più rispondenti tra le 26 attività previste nell'articolo 5 del
Codice, svolte prevalentemente da volontari; questi gli aspetti salienti.
Da un punto di vista fiscale, l'elemento di rilievo consiste nel fatto che il
Codice per le APS non considera commerciali le cessioni anche a terzi di
proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e a familiari e
ai conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, se in
attuazione degli scopi istituzionali (art. 85 comma 2 del Codice).
Da come si può comprendere entrambi gli indirizzi originano conseguenze
pratiche che richiedono un’attenta analisi prima di essere condivise in sede
assembleare.
Se lo ritieni utile possiamo incontrarci e parlarne di persona, in linea di
massima l’iter potrebbe prevedere un punto all’Odg del prossimo CdA, che
rinvii in sostanza la trattazione all’Odg dell’Assemblea dei Soci, la quale
informata dell’attuale scenario potrebbe decidere di dare ampio mandato al
Consiglio Direttivo affinché con l’assistenza di un professionista, individui
la soluzione migliore a cui fare ricorso, da portare in Assemblea per la
successiva approvazione definitiva da parte dei Soci.
Restando a disposizione, un caro saluto.
Claudio