[sanniolug] Costituzione come associazione

  • From: Massimiliano Mirra <mmirra@xxxxxxxxx>
  • To: sanniolug@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 19 May 2003 17:53:19 +0200

Sabato pomeriggio, FEJ e io abbiamo dato gli ultimi ritocchi allo
statuto e all'atto costitutivo.  Allego entrambi qui.

Il prossimo passo è trovare soci fondatori e detentori delle cariche:
fatevi avanti.


Atto Costitutivo

Il giorno ___________ in  ___________, via ______________________,

sono presenti i seguenti signori che compongono l'Assemblea dei Soci Fondatori

Cognome ___________________________   Nome  __________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________
Data di Nascita _____________ Luogo di Nascita  ______________________________
Residente in ________________________________ via ____________________________
C.A.P. _______  Provincia ______________________ 
Numero di Telefono _____________________

Cognome ___________________________   Nome  __________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________
Data di Nascita _____________ Luogo di Nascita  ______________________________
Residente in ________________________________ via ____________________________
C.A.P. _______  Provincia ______________________ 
Numero di Telefono _____________________

Cognome ___________________________   Nome  __________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________
Data di Nascita _____________ Luogo di Nascita  ______________________________
Residente in ________________________________ via ____________________________
C.A.P. _______  Provincia ______________________ 
Numero di Telefono _____________________

Cognome ___________________________   Nome  __________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________
Data di Nascita _____________ Luogo di Nascita  ______________________________
Residente in ________________________________ via ____________________________
C.A.P. _______  Provincia ______________________ 
Numero di Telefono _____________________

che con la presente scrittura privata costituiscono una Associazione denominata 
 
"Gruppo Utenti GNU/Linux del Sannio", in Atti siglabile "SannioLUG", 
la cui durata è illimitata.

Essa funzionerà secondo le norme stabilite dallo Statuto che si allega al 
presente atto costitutivo.

Il primo anno sociale avrà termine il 31/12/2003.

La sede sociale è stabilita al seguente indirizzo:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

L'Assemblea dei Soci Fondatori nomina all'unanimità quali componenti del 
Consiglio Direttivo i signori:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

L'Assemblea dei Soci Fondatori nomina 
come Presidente ____________________________________________________________
come Vice Presidente ________________________________________________________
e come Segretario____________________________________________________________.

Il Consiglio Direttivo designato in sede di costituzione dai Soci Fondatori, 
rimarrà in carica per quattro mesi dalla data odierna ed alla sua scadenza sarà 
rinnovato, mediante elezione, dall'Assemblea secondo quanto previsto dallo 
Statuto.


__________________, lì __/__/____


Letto, confermato e sottoscritto, I Soci Fondatori


STATUTO DEL SANNIOLUG

  
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
  
Articolo 1 - COSTITUZIONE

  1. E' costituito il "Gruppo Utenti GNU/Linux del Sannio", chiamato anche
    "SannioLUG", d'ora in poi chiamata semplicemente Associazione.

  2. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con
    delibera dell'assemblea straordinaria degli associati come stabilito
    dall'art. 18 del presente Statuto.

  3. L'associazione è apartitica.

  
Articolo 2 - SEDE

  1. L'Associazione ha sede in __________________________________________,
    _______________________________________________________________, e potrà
    istituire sedi secondarie ed impianti distaccati.

  2. L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con
    delibera dell'Assemblea Straordinaria e non richiederà formale variazione
    del presente statuto.
    

Articolo 3 - OGGETTO E SCOPO

  1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è ispirata a principi di democrazia
    e persegue le sue finalità mediante la promozione, il sostegno e lo
    svolgimento di attività culturali e di ricerca, la organizzazione di
    dibattiti, conferenze e corsi, la raccolta di documentazione, la redazione
    e pubblicazione di materiale che riguardano il miglioramento culturale
    della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero ed il turismo
    sociale.

  2. Le attività promosse dall'Associazione hanno come scopo il perseguimento
    dei seguenti obiettivi:

    a) diffondere e promuovere il software libero.  Con Software intendiamo
      programmi, documentazione, progetti, o altri lavori riproducibili in
      forma elettronica.  Con Software Libero intendiamo:

        - in primo luogo Software rilasciato con licenza GNU GPL, FDL o LGPL
          redatte dalla Free Software Foundation (vedere http://www.fsf.org);

        - in secondo luogo Software rilasciato con altre licenze compatibili
          con le licenze GNU GPL o FDL (secondo quanto stabilito dalla Free
          Software Foundation);

        - in terzo luogo Software rilasciato con altre licenze da noi ritenute
          libere, che dovranno comunque soddisfare i criteri esposti
          nell'Appendice.

    b) promuovere la diffusione di hardware aperto, per il quale siano
      disponibili le specifiche e la documentazione che ne consentano un
      utilizzo senza restrizioni o difficoltà da parte del Software Libero;

    c) favorire la diffusione e l'utilizzo consapevole degli strumenti
      informatici mediante una corretta alfabetizzazione informatica, che
      tenga conto in primo luogo del Software Libero, il quale è disponibile
      per tutti;

    d) combattere "l'obsolescenza forzata" dei calcolatori, imposta da
      arbitrarie regole di mercato, ottimizzando l'utilizzo grazie al sistema
      operativo GNU/Linux e al Sotware Libero, permettere l'utilizzo di
      hardware in disuso o disponibile a basso costo per aiutare chi non può
      permettersi l'acquisto delle tecnologie più recenti;

    e) favorire l'accessibilità del Software Libero mediante lo sviluppo di
      nuovo Software Libero, la manutenzione di quello esistente e la
      traduzione in italiano della documentazione e del Software stesso;

    f) favorire l'adozione del Software Libero all'interno del mondo degli
      enti pubblici e privati, delle imprese, dell'associazionismo, della
      pubblica amministrazione, dell'educazione e della ricerca.

    g) abbassare, per quanto possibile, le barriere d'ingresso nell'uso di
      GNU/Linux per nuovi utenti. Nel percorso evolutivo dell'utente GNU/Linux
      l'associazione si concentra sui primi passi facilitando l'apprendimento
      del mondo GNU/Linux.

  3. Ogni realizzazione software dell'Associazione (programmi, documentazione,
    traduzioni e altro) sara` distribuita come prodotto libero, o free
    software.  Il nostro fine rimane comunque la possibilità di
    ridistribuzione del software senza vincolare ulteriormente gli utenti nel
    loro uso del programma.  GNU/Linux è il nostro sistema operativo di
    riferimento, e su GNU/Linux impegnamo le nostre forze. Perchè GNU/Linux
    trae la sua forza tecnica dal fatto di essere uno UNIX, la sua forza
    morale dal fatto di essere LIBERO.

  4. Tutte le attività sono da intendersi localizzate principalmente nell'area
    geografica di Benevento e provincia; tuttavia sono ammesse
    l'organizzazione e la partecipazione a eventi che esulino da tale area,
    purché siano finalizzate al perseguimento degli obiettivi
    dell'Associazione.

  5. L'Associazione collabora con altre associazioni affini che perseguano
    obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.

  6. Promettiamo di rimanere un gruppo indipendente, non legato ad alcun
    vincolo economico, politico o commerciale. Chiunque puo` partecipare
    all'Associazione, senza distinzione alcuna, purchè si interessi e
    collabori allo sviluppo di software libero.

  7. Ci impegnamo a mantenere il piu` possibile orizzontale la struttura del
    gruppo, limitando le gerarchie a quanto serva ad organizzare il nostro
    lavoro.
    
    
Articolo 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

  1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per
    lo svolgimento delle attività da:

    - quote e contributi degli associati;

    - eredità, donazioni, legati;

    - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di
      istituzioni pubbliche, anche finalizzati a sostegno di specifici e
      documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

    - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

    - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

    - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi,
      anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
      commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e
      sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
      istituzionali;

    - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

    - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
      finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;

    - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo
      di promozione sociale.

  2. Il Consiglio Direttivo, nel progettare le attività dell'associazione,
    dovrà pianificare anche le spese che la realizzazione degli obiettivi
    comporta.  Affinché tali spese possano essere affrontate
    dall'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà provvedere a riservare
    risorse e fare quanto possibile per ottenere appositi finanziamenti. In
    tal senso, il Consiglio Direttivo potrà, ad esempio, a nome
    dell'Associazione:

      a) ottenere e stimolare donazioni e/o sponsorizzazioni verso
        l'Associazione;

      b) stipulare convenzioni al fine di realizzare centri di formazione,
        reti telematiche ed in generale qualsiasi strumento si ritenga o
        divenga necessario;

      c) ottenere finanziamenti da garantire nella maniera più idonea.

    Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare anche in collaborazione
    con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali, attività
    di ricerca, di formazione, di consulenza e di informazione.  Il Consiglio
    Direttivo ha la facoltà di sponsorizzare a nome dell'Associazione ed
    eventualmente finanziare, qualora lo ritenga e senza privare
    l'Associazione di risorse necessarie, iniziative socio-culturali in linea
    con gli obiettivi istituzionali dell'Associazione.

  3. L'Associazione può emettere "Titoli di solidarietà".

  4. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai
    versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di euro
    ....., versate dai fondatori stessi.

  5. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento
    minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di
    chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di iscrizione
    all'Associazione.

  6. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di
  esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione
  e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli
  Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a
  quelli originari e a quelli annuali.


Articolo 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

  1. Sono Organi dell'Associazione:

    - l'Assemblea;

    - il Consiglio Direttivo;

    - il Collegio dei Probiviri;

  2. L'Assemblea è l'organo deliberativo sovrano dell'Associazione ed elegge
    direttamente il Consiglio Direttivo.

  3. Il Consiglio Direttivo viene eletto direttamente dall'Assemblea e da
    questa prende il mandato per amministrare i beni dell'Associazione e
    dirigerne l'attività.
    
  4.Il Collegio dei Probiviri è l'organo deputato a risolvere le controversie
    fra soci.

  5. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo
    vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di
    partecipazione. Gli Organi dell'Associazione durano in carica un anno e
    sono rieleggibili.
    
    

PARTE II - I SOCI

Articolo 6 - COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

  1. Sono Aderenti dell'Associazione:

    - i Soci Fondatori della Associazione;

    - i Soci Ordinari della Associazione;

    - i Soci Sostenitori della Associazione;

    - i Soci Beneficiari della Associazione;

    - i Soci Onorari della Associazione.

  2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere
    disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto
    di recesso.

  3. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri.
    Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei
    rapporti sociali dai genitori, il diritto di voto viene esercitato dal 18°
    anno di età.
  
  4. Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini
    dell'Associazione, hanno concretamente e fattivamente contribuito alla sua
    costituzione.  Nella fattispecie, si intendono Soci Fondatori solo coloro
    che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione stessa.  Il
    titolo di Socio Fondatore non è alienabile se non per volontà
    dell'interessato.

  5. Sono Soci Ordinari della Associazione tutti coloro che aderiscono
    all'Associazione nel corso della sua esistenza e, al momento del rinnovo
    dell'iscrizione si riconoscono nei fini dell'Associazione, sono disposti a
    sostenerla economicamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
    I Soci Ordinari hanno il diritto di partecipare e votare nell'Assemblea
    dei Soci e la possibilità di essere eletto a tutte le cariche sociali; I
    Soci Ordinari sono obbligati al pagamento della quota sociale prevista.

  6. Sono Soci Sostenitori, tutti coloro che sono maggiorenni si riconoscono
    nei fini dell'Associazione, sono disposti a sostenerla economicamente e ad
    operare fattivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali,
    abbiano presentato domanda per acquisire tale qualifica e siano stati
    accettati da parte degli Organi Sociali preposti. I Soci Sostenitori sono
    tenuti al pagamento della quota sociale prevista in misura quintupla.

  7. Sono Soci Beneficiari della Associazione coloro cui vengono erogati i
    servizi che la Associazione si propone di svolgere.

  8. Sono Soci Onorari, coloro che hanno reso e rendono servizi
    all'Associazione o che per ragioni connesse alla loro professione si
    ritiene possano coprire tale posizione. I Soci Onorari non sono tenuti al
    pagamento di alcuna quota.  Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su
    proposta del Consiglio Direttivo.

  9. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna
    differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro
    diritti nei confronti dell'Associazione escluso il voto in Assemblea, solo
    i soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori possono votare.  Ciascun
    Aderente, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla
    vita dell'Associazione.

    
Articolo 7 - TITOLI E ONORIFICENZE

  1. Il Socio Fondatore, che non abbia più intenzione di partecipare alle
    attività e all'amministrazione dell'Associazione, è liberato da ogni
    impegno qualora ne presenti domanda, che non può essere rifiutata,
    all'Organo Sociale preposto. Il Socio Fondatore, che presenti tale
    domanda, ha diritto di ricevere il titolo di Socio Onorario.
    
  2. Il Socio Onorario, prima di essere pubblicamente investito di tale
    titolo, ha il diritto di esserne informato, previa comunicazione scritta:
    alla quale dovrà rispondere favorevolmente, nel caso accetti di essere
    investito del titolo.

    
Articolo 8 - LE CARICHE

  1. Sono Consiglieri i Soci con diritto di voto iscritti da almeno 6 (sei)
    mesi all'associazione oppure Fondatori. I consiglieri sono eletti
    dall'Assemblea, secondo gli art. 24 e 25 del presente Statuto.
    
  2. Sono Probiviri i Soci con diritto di voto iscritti da almeno 6 (sei) mesi
    all'associazione oppure Fondatori. I probiviri sono eletti, secondo
    l'art. 37 del presente Statuto, a giudici con il compito di dirimere le
    controversie fra Soci, di pronunciarsi sul merito delle azioni cautelative
    adottate dal Consiglio contro un Socio, quali richiamo all'ordine e
    sospensione, di concludere la procedura di radiazione iniziata a carico di
    un Socio.
    
  3. I Soci riconoscono unicamente ai Probiviri il compito di giudici supremi
    per ogni controversia di natura amministrativa o civile nata all'interno
    dell'Associazione, accettano come vincolante il Loro verdetto e rinunciano
    a presentare ricorso presso altre sedi che non sia l'Assemblea
    dell'Associazione.

    
Articolo 9 - DIRITTI DEL SOCIO

  1. I soci Sostenitori e Ordinari maturano il diritto di voto 3 (tre) mesi
    dopo la prima iscrizione (le successive sono da considerarsi rinnovi)
    
  2. Tutti i Soci maggiorenni che abbiano acquisito il diritto di voto
    partecipano alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio di tale
    diritto in Assemblea, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto
    e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi.
    
  3. I soci che non abbiano ancora acquisito il diritto di voto possono
    assistere ai lavori dell'Assemblea dei Soci.
    
  4. Tutti i Soci hanno altresì diritto di accesso ai locali sociali, alle
    manifestazioni, alla frequenza di corsi e, in generale, a tutte le
    iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.

    
Articolo 10 - DOVERI DEL SOCIO

  1. Ciascun socio deve:

    a) rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto,
      negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea
      e degli Organi Sociali;

    b) comportarsi in modo da non gettare discredito sull'Associazione o sui
      suoi rappresentanti;

    c) pagare (con esclusione dei Soci Onorari e dei Soci Fondatori, per i
      quali è facoltativo) la quota sociale stabilita annualmente;

    d) cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è
      costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

    e) I Soci Ordinari e Sostenitori sono obbligati a dare sollecito avviso,
      entro 30 giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
      all'Organo Sociale competente, qualora essi partecipino, o fattivamente
      o mediante investimento non marginale, ad un'impresa commerciale che
      abbia attività analoghe o diametralmente opposte a quelle
      dell'Associazione: tali per cui possa essere supposto il conflitto di
      interesse. La mancanza di tale comunicazione rappresenta una motivazione
      sufficiente per procedere alla sospensione del Socio secondo quanto
      stabilito dall'art. 13 del presente Statuto.

      
Articolo 11 - ADESIONE DEL SOCIO

  1.  Chi intende aderire alla Associazione come Socio deve rivolgere espressa
    domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le
    finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e
    osservarne Statuto e Regolamenti.
  
  2. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di
    ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un
    provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si
    intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il
    Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto
    diniego.  Il socio non ammesso può impugnare la decisione nella successiva
    Assemblea.

    
Articolo 12 - RECESSO DEL SOCIO

  1. Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento notificare
    la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione
    stessa, tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso
    nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del
    secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve
    la notifica della volontà di recesso.

    
Articolo 13 - SOSPENSIONE DEL SOCIO

  1. Il Consiglio Direttivo, in via eccezionale, può procedere alla
    sospensione della qualifica di Socio Sostenitore o Socio Ordinario ed
    eventuale diritto di voto nelle seguenti situazioni:

      a) qualora il Socio abbia agito in maniera tale da gettare discredito
        sull'Associazione;

      b) qualora il Socio abbia agito, nell'ambito delle attività
        dell'Associazione o all'esterno di esse, contro i fini istituzionali
        dell'Associazione;

      c) qualora il Socio non abbia dato avviso, entro il termine previsto
        all'art. 10, punto 1/e, della sopraggiunta situazione di conflitto di
        interesse;

      d) qualora il Socio non abbia pagato la quota entro il mese di
      __________.
                
  2. La sospensione della qualifica di Socio è una misura temporanea e di
    urgenza adottata a difesa dell'Associazione. Poiché l'Associazione è
    sostenuta dalla collaborazione di tutti i Soci e tale misura annulla la
    capacità del Socio sospeso di partecipare fattivamente all'Associazione,
    la sospensione di un Socio deve essere adottata con estrema cautela ed è
    eventualmente compito del Consiglio, in particolare dei Consiglieri che
    l'hanno deliberata, dimostrare la necessità e l'urgenza di tale misura
    presso l'Assemblea.
  
  3. Sono ritenute aggravanti lo scopo di lucro, i moventi di carattere
    puramente personale e quanto costituisce reato secondo la normativa
    vigente.
  
  4. Il Socio contro cui è stata deliberata la sospensione può accettare tale
    misura temporanea e presentare una lettera di scuse all'Associazione in
    persona del segretario; il quale si occuperà di presentarla alla prima
    Assemblea convocata. Il socio inoltre dovrà procedere all'eliminazione dei
    motivi per cui tale misura è stata deliberata. Altrimenti, può decidere di
    impugnarla presentando ricorso presso la prima Assemblea convocata. In
    questo caso, è fatto obbligo al Consiglio di mettere tale ricorso
    all'ordine del giorno della prima Assemblea convocata.

  5. L'Assemblea che si riunisca con un ordine del giorno contenente la
    sospensione di un Socio, dovrà occuparsi di tale questione prima di
    affrontarne qualsiasi altra: in modo da stabilire inequivocabilmente il
    diritto o meno del Socio sospeso di partecipare alle successive votazioni.
  
  6. L'Assemblea chiamata a discutere il ricorso di un Socio contro cui sia
    stata deliberata la sospensione, può entrare nel merito della questione e
    pretendere solide motivazioni a fronte di tale misura: viste le quali può
    deliberare la cessazione della misura cautelativa, confermarne la validità
    oppure iniziare la procedura di esclusione contro il Socio in questione.
    
  7. Contro il Socio che sia fatto oggetto di una seconda sospensione, essendo
    già stato nei 24 mesi precedenti oggetto di una sospensione accettata o
    confermata secondo quanto sopra descritto, è aperta d'ufficio la procedura
    di esclusione.


Articolo 14 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

  1. La qualifica di socio si perde per le seguenti motivazioni:

    a) morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale: l'Organo
      Sociale preposto al mantenimento del registro dei soci (ossia il
      segretario) provvede con comunicazione scritta (secondo le modalità che
      ritiene più consone: posta elettronica, lettera o raccomandata A/R) al
      sollecito del pagamento. Trascorsi tre mesi dalla data di spedizione
      dell'avviso senza che sia pervenuto il pagamento, l'Organo Sociale
      preposto al mantenimento del registro dei soci provvederà al
      depennamento del nominativo. Il conseguente elenco dei soci verrà
      presentato all'assemblea ordinaria dei soci.

    b) esclusione deliberata dall'Assemblea nei confronti del socio che si
      renda responsabile di ripetute violazioni delle norme dello Statuto (o
      da questo richiamate) nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo
      per il corretto raggiungimento degli scopi sociali, oppure responsabile
      di aver comportamenti tali da gettare discredito sull'Associazione o sui
      suoi rappresentanti.
        
  2. L'esclusione di un socio è una misura adottata dall'Associazione per
    evitare di essere danneggiata dal comportamento di un Socio. In questo
    spirito, ogni proposta di esclusione dovrà essere singolarmente deliberata
    anche nel caso che più Soci abbiano concorso al comportamento disdicevole
    motivo di tale mozione.
    
  3. Il Consiglio ha l'obbligo di inserire la mozione di esclusione di un
    Socio all'ordine del giorno della prima Assemblea convocata. L'Assemblea
    convocata che abbia all'ordine del giorno la discussione di un'esclusione
    dovrà prima affrontare questa questione prima di procedere a qualsiasi
    altra votazione: in maniera tale che le successive votazioni non siano
    inquinate dal dubbio di legittimità.
  
  4. Il Socio oggetto di una procedura di esclusione ha il diritto di
    assistere al dibattimento della mozione di esclusione di cui è oggetto e
    di fare un discorso all'Assemblea.

  5. Il socio escluso non potrà riottenere la qualifica di socio mediante la
    normale procedura descritta dall'art. 11 del presente Statuto.

  6. Per riottenere la riammissione il socio escluso potrà presentare domanda
    di revoca dell'esclusione al Consiglio Direttivo il quale dovrà
    presentarla all'Assemblea.

  7. La presentazione della domanda di revoca dell'esclusione dovrà essere
    inserita all'ordine del giorno della prima Assemblea convocata.

  8. Solo l'Assemblea ha il potere di rimuovere il provvedimento di esclusione
    emesso ai danni di un ex-socio.



PARTE III - L'ASSEMBLEA
  
Articolo 15 - COMPISIZIONE

  1. L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è l'organo deliberativo sovrano
    dell'Associazione.

    - Hanno diritto a parteciparvi i Soci Fondatori e i Soci Onorari.

    - Hanno diritto a parteciparvi i Soci Sostenitori e i Soci Ordinari che
      siano in regola con il pagamento della quota annuale.

    - Hanno diritto di voto i Soci Fondatori.

    - Hanno diritto di voto i Soci Sostenitori e i Soci Ordinari che siano
      maggiorenni, in regola con il pagamento della quota annuale e che
      abbiano maturato tale diritto ai sensi dell'art. 9.

      
Articolo 16 - DELEGA

  1. Un Socio avente diritto ma impossibilitato a partecipare all'Assemblea
    può delegare il voto ad un altro Socio, che non sia un Consigliere.
    
  2. I Consiglieri possono delegare il voto solamente ad un altro Consigliere.
    
  3. Le deleghe devono, necessariamente, essere conferite per scritto, essere
    firmate dal socio delegante, riportare la data della firma e i dati
    anagrafici (nome e cognome) e sociali (n. di tessera sociale) del Socio
    delegato e del Socio delegante.
  
  4. Le deleghe devono essere presentate all'apertura dei lavori
    dell'Assemblea, o in un momento successivo se questo coincide con l'arrivo
    del socio delegato.
    
  5. Le deleghe saranno messe agli atti e l'eventuale presenza del delegante
    dovrà essere messa a verbale nel momento stesso in cui egli si presenta.
    
  6. Nessun socio può ricevere più di una delega.
  
  7. La delega diventa inefficace nel momento stesso che il socio delegante si
    presenti all'Assemblea.

    
Articolo 17 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

  1. L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita
    associativa. L'Assemblea Ordinaria delibera:

      a) sull'approvazione annuale del bilancio consuntivo e preventivo
        dell'Associazione;

      b) sull'elezione del Consiglio Direttivo;

      c) su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere
        deciso dall'Assemblea Straordinaria (Art. 18), non possa venire deciso
        tramite gli strumenti telematici di coordinamento gestiti
        dall'Associazione o non possa venire deciso dagli eventuali Organi
        Sociali preposti;

      d) sull'esclusione di un socio;

      e) sull'approvazione dei Regolamenti che disciplinano l'attività
        dell'Associazione;

      f) sulla linea generale dell'attività dell'Associazione.
    
  2. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno per
    l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il ........) e del bilancio
    preventivo (entro il ............).
  
  3. L'Assemblea Ordinaria si riunisce su convocazione del Consiglio
    Direttivo, o del 50% più uno dei Soci Ordinari.
    
  4. L'Assemblea Ordinaria si riunisce entro trenta giorni dalla presentazione
    delle dimissioni anticipata del Presidente.

    
Articolo 18 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

  1. L'Assemblea Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente,
    della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, della metà più uno
    dell'insieme dei Soci. L'Assemblea Straordinaria delibera:

      a) su eventuali modifiche del presente Statuto con eccezione del
        presente articolo (il quale non può essere modificato che con i tre
        quarti dei voti dei soci aventi diritto al voto);

      b) sulla revoca prima dei termini naturali del Consiglio Direttivo;

      c) sull'estinzione dell'Associazione.
    
  2. Le modifiche allo Statuto saranno presentate ai soci mediante
    comunicazione scritta e personale a ciascuno di essi e mediante avviso
    affisso presso le sede sociale.
    
  3. Le modifiche apportate allo statuto entrano in vigore dopo trenta giorni
    dalla comunicazione ai soci e a patto che, entro tale termine, non venga
    convocata un'Assemblea Straordinaria che abbia all'ordine del giorno di
    abrogare in tutto od in parte le modifiche ratificate nella precedente
    convocazione.
    
  4. L'Assemblea Straordinaria, convocata per la revisione delle modifiche,
    potrà abrogare per intero le modifiche stesse mediante voto di maggioranza
    semplice.
    
  5. La revisione delle modifiche, fatta eccezione per la sopra citata
    abrogazione in blocco, sarà soggetta al voto della maggioranza
    qualificata, di cui all'art. 20 dello Statuto.
    
  6. Se l'Assemblea Straordinaria per la revisione delle modifiche non
    deliberi alcuna variazione di esse, queste si intenderanno in vigore il
    giorno dopo la chiusura dell'assemblea.
    
  7. Se invece l'Assemblea straordinaria deliberasse ulteriori modifiche o
    abrogasse parte delle modifiche precedenti, allora le modifiche così
    aggiornate dovranno per intero subire l'iter sopra previsto come normali
    modifiche allo statuto.
    
  8. L'estinzione dell'Associazione, per diventare efficace, deve subire lo
    stesso iter riservato ad una modifica dello statuto.

    
Articolo 19 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

  1. L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è convocata previa delibera del
    Consiglio Direttivo.
    
  2. La convocazione avviene mediante avviso affisso presso le sede sociale e
    mediante posta elettronica indirizzata ai singoli Soci; e, se del caso,
    tramite lettera ai singoli Soci.
    
  3. L'avviso di convocazione è spedito almeno quindici giorni prima
    dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà
    l'Assemblea stessa, con il relativo ordine del giorno; e la data e l'ora,
    nello stesso luogo, in cui si terranno le assemblee in seconda
    convocazione e l'assemblea straordinaria in terza convocazione.

    
Articolo 20 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

  1. L'Assemblea dei Soci può essere riunita ovunque purché nel provincia di
    _______________________, in sessioni Ordinarie o in sessioni
    Straordinarie.
    
  2. In sessione Ordinaria, in prima convocazione, l'Assemblea si considera
    costituita con la presenza di almeno la metà dell'insieme dei Soci aventi
    diritto di voto.
    
  3. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea in seconda
    convocazione può deliberare qualsiasi sia il numero dei presenti.
    
  4. L'Assemblea Straordinaria è costituita con la presenza (o rappresentanza)
    di almeno metà più uno dell'insieme dei Soci aventi diritto di voto.
    
  5. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione l'Assemblea, in seconda
    convocazione può deliberare qualsiasi sia il numero dei presenti, a patto
    che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

      - siano presenti tutti i Consiglieri e il Presidente;

      - siano presenti tutti i Soci Fondatori.
    
  6. Trascorse almeno due ore dalla prima convocazione, l'Assemblea in terza
    convocazione può deliberare, fatta eccezione per l'estinzione
    dell'Associazione, qualsiasi sia il numero dei presenti, a patto vi siano
    fra gl'intervenuti almeno un Consigliere, il Presidente e un Socio
    Fondatore.

    
Articolo 21 - VERBALIZZAZIONE

  1. I convenuti, all'inizio di ogni seduta eleggono tra i Soci presenti un
    Presidente e un Segretario dell'Assemblea.

  2. Il Pesidente dell'Assemblea, accertata la validità dell'Assemblea ne
    dichiara l'apertura, o il rinvio nei casi previsti dallo Statuto o quando
    le condizioni non ne permettano il regolare svolgimento.

  3. Il Segretario dell'Assemblea provvede a redigere i verbali delle
    deliberazioni dell'Assemblea, i quali dovranno essere sottoscritti dal
    Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

    
Articolo 22 - DELIBERE ASSEMBLEARI

  1. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno)
    dei presenti aventi diritto al voto.
  
  2. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono una maggioranza di
    almeno tre quinti sull'insieme dei Soci aventi diritto al voto presenti o
    rappresentati mediante delega.

  3. Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata
    di mano o per appello nominale ad insindacabile scelta del presidente
    dell'Assemblea.



PARTE IV - GLI ORGANI DIRETTIVI E DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 23 - COMPOSIZIONE

  1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un
    minimo di 4 membri, eletti alle cariche di Presidente, Segretario,
    Tesoriere, Economo, in aggiunta ai quali possono essere eletti il
    Vicepresidente, il Vicesegretario ed il Vicetesoriere.

  2. Dalla nomina di Consigliere non consegue alcun compenso salvo un
    eventuale rimborso delle spese documentate, nei limiti stabiliti dal
    Consiglio stesso.

  3. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per una durata di 1 (uno) anno
    dal momento della sua elezione.


Articolo 24 - CANDIDATURA

  1. Per ogni carica sopra scritta l'Assemblea elegge un candidato secondo
    l'art. 25 del presente Statuto.
  
  2. Ogni Socio con diritto di voto, iscritto all'associazione dal almeno 6
    (sei) mesi, e comunque ogni socio fondatore, può candidarsi ad una o più
    fra le cariche sopra citate.

  3. Le liste dei candidati sono quattro:

    - candidati alla presidenza;

    - candidati alla segreteria;

    - candidati alla tesoreria;

    - candidati Economo.  La candidatura avviene mediante iscrizione
    volontaria in una o più delle quattro liste.

  4. Il Presidente potrà essere eletto unicamente tra i Soci candidati alla
    presidenza e il Vicepresidente, unicamente, fra i candidati alla
    presidenza non eletti. Analogamente, è stabilito per le elezioni alla
    segreteria e alla tesoreria, rispettivamente per quelle liste di
    candidati.


Articolo 25 - ELEZIONI E NOMINA

  1. Le elezioni possono aprirsi regolarmente quando all'Assemblea vengono
    presentate le liste dei candidati che siano sufficienti ad eleggere per
    intero il consiglio.
  
  2. Le elezioni vengono eseguite secondo la seguente procedura:

    - Viene letta, in ordine alfabetico per cognome, tutta la lista dei
      candidati alla presidenza.

    - Per ogni nominativo nella lista dei candidati alla presidenza:

      a) viene pronunciato il nominativo e si chiama l'assemblea al voto;

      b) ogni socio presente con diritto di voto esprime la preferenza secondo
        le modalità previste dall'art. 22);

      c) per ogni delega, presentata secondo l'art. 16), viene chiamato il
        relativo socio delegante; in assenza di questo, viene consultata la
        persona delegata. Se il delegante si presenta, si suppone che egli
        abbia già espresso la sua preferenza nella votazione dei presenti e la
        delega perde efficacia da quel momento in avanti.

      d) Si conteggia, si verbalizza e si rende pubblica la somma delle
        preferenze;

    - Il nominativo del candidato che ha ottenuto il numero maggiore di
      preferenze viene proclamato Presidente di fronte all'assemblea e il suo
      nominativo, se presente, viene barrato nelle altre liste di candidatura.

    - Si procede all'elezione, rispettivamente nell'ordine scritto, del
      Segretario e del Tesoriere con procedura analoga a quella sopra esposta
      per il Presidente.

    - Il Presidente potrà presentarsi all'Assemblea con un breve discorso di
      investitura. In tale discorso può esprimere all'Assemblea una preferenza
      per la carica di Vicepresidente, scegliendo fra i candidati alla
      presidenza stessa non eletti. Analogamente si potranno svolgere,
      rispettivamente nell'ordine scritto, la presentazione del Segretario e
      del Tesoriere.

    - L'Assemblea, ascoltati i discorsi di investitura, debitamente terrà
      conto dell'orientamento indicatole in tali discorsi e si appresterà alle
      elezioni, rispettivamente nell'ordine scritto e nelle modalità sopra
      esposte, del Vicepresidente, del Vicesegretario, del Vicetesoriere e
      dell'Economo.

    - In caso di parità, si ripeterà l'elezione fra i candidati con il massimo
      numero di preferenze.


Articolo 26 - SOSTITUZIONE TEMPORANEA DI UN CONSIGLIERE

  1. In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte da parte di
    consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo
    provvederà ad interpellare il primo dei non eletti, e così a ritroso,
    verificando la disponibilità a ricoprire la carica associativa.

  2. Nel caso non si trovi fra i suddetti candidati un sostituto, si dovrà
  entro quindici giorni dalla vacanza della carica, dare comunicazione
  affinché sia convocata l'Assemblea Ordinaria al fine di eleggere un
  sostituto.
  
  3. Il mandato del nuovo eletto scadrà comunque alla scadenza del mandato del
    Consiglio Direttivo di cui entra a far parte.

  4. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito.


Articolo 27 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

  1. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale
    dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e
    amministrativa.

  2. In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte del Presidente del
    Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente.

  3. Il Presidente e il Vicepresidente hanno il dovere di curare le pubbliche
    relazioni.

  4. Il Presidente, coadiuvato dal primo Vicepresidente e dai Consiglieri,
    provvede a che le finalità dell'Associazione vengano perseguite,
    assumendosi la responsabilità delle attività di fronte all'Associazione.

  5. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche
    compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve
    contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo
    operato.
    
  6. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni di Assemblea e
    Consiglio Direttivo.
  
  7. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo
  7. dell'Associazione.
  
  8. Il Presidente verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne
     promuove la riforma dove se ne presenti necessità.
     
  9. Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del
    Consiglio di cui fanno parte.

  10. Il Presidente può essere rimosso su delibera a maggioranza qualificata
    della Assemblea Ordinaria. In tale caso, rimarrà in carica "ad interim"
    fino alla nomina del sostituto.

  11. Il Vicepresidente può essere rimosso su delibera a maggioranza
    qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso, rimarrà in carica "ad
    interim" fino alla nomina del sostituto.

  12. La rimozione del Presidente comporta l'automatica rimozione del
    Vicepresidente.
    

Articolo 28 - SEGRETARIO E VICESEGRETARIO

  1. Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta
    l'attività dell'Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle
    direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

  2. Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad
    aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei
    Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali.

  3. Al Segretario e al Vicesegretario spetta il compito di curare le
    comunicazioni istituzionali con i soci. Inoltre sono responsabili delle
    attività di promozione e comunicazione che l'attività dell'Associazione
    richiede.

  4. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo
    stato dei progetti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto.
    In sede inoltre di Assemblea Ordinaria, è tenuto ogni volta ad un
    resoconto della propria attività svolta.

  5. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di creare appositi comitati
    operativi, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività
    dell'Associazione.  Non è necessario che il personale operativo di questi
    comitati sia composto solo da Consiglieri.

  6. Le cariche di Segretario e di Vicesegretario scadono con quelle del
    Consiglio di cui fanno parte.

  7. Il Segretario può essere rimosso su delibera a maggioranza qualificata di
    tre quarti dei soci votanti della Assemblea Ordinaria. In tale caso,
    rimarrà in carica "ad interim" fino alla nomina del sostituto.

  8. Il Vicesegretario può essere rimosso su delibera a maggioranza
    qualificata di tre quarti dei soci votanti della Assemblea Ordinaria. In
    tale caso, rimarrà in carica "ad interim" fino alla nomina del sostituto.

  9. La rimozione del Segretario comporta l'automatica rimozione del
    Vicesegretario.


Articolo 29 - TESORIERE E VICETESORIERE

  1. Il Tesoriere è responsabile dell'uso dei fondi messi a disposizione per
    le attività ed ha il dovere di controllare la pertinenza della spesa.

  2. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo
    ed i vari Consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque
    momento ne venga richiesto, presentando i registri contabili e le
    eventuali ricevute.

  3. Il Tesoriere, in sede di Assemblea Ordinaria, è tenuto ad un resoconto
    della propria attività.

  4. Le cariche di Tesoriere e il Vicetesoriere scadono con quelle del
    Consiglio di cui fanno parte.

  5. Il Tesoriere può essere rimosso su delibera a maggioranza qualificata
    della Assemblea Ordinaria. In tale caso, rimarrà in carica "ad interim"
    fino alla nomina del sostituto.

  6. Il Vicetesoriere può essere rimosso su delibera a maggioranza qualificata
    della Assemblea Ordinaria. In tale caso, rimarrà in carica "ad interim"
    fino alla nomina del sostituto.

  7. La rimozione del Tesoriere comporta l'automatica rimozione del
    Vicetesoriere.


Articolo 30 - L'ECONOMO

  1. L'Economo cura la conservazione ed il buon uso di tutti i beni di
    proprietà dell'Associazione.

  2. E' responsabile della regolare tenuta del libro degli inventari e dei
    registri di carico e scarico di tutti i beni mobili.

  3. Vigila affinché qualunque cespite che possa essere asportato per
    riparazioni, prestito o altri motivi, sia a tempo debito rimesso in luogo
    o sede opportuna ed ha mansioni di bibliotecario.

  4. Provvede, nei limiti dell'apposito fondo rinnovabile messogli a
    disposizione mediante delibera del Consiglio, alle piccole forniture di
    carattere urgente predisponendo mensilmente il relativo rendiconto (nota
    spese) corredato dai rispettivi giustificativi fiscali e sottoponendolo al
    Tesoriere.


Articolo 31 - RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI

  1. I Consiglieri che agiscono in nome e per conto dell'Associazione
    all'interno dei compiti loro assegnati dal mandato elettivo, cioè della
    loro carica, oppure che agiscano in conseguenza di una delibera del
    Consiglio o dell'Assemblea non sono ritenuti responsabili in solido.

  2. Qualora un Consigliere agisca in nome e per conto dell'Associazione al di
    fuori dei suoi compiti contro i fini istituzionali e/o a danno
    dell'associazione, allora l'Assemblea può deliberare la responsabilità
    civile individuale del Consigliere pretendendo il risarcimento del danno
    provocato per dolo.

  3. Quei consiglieri che, pur essendo a conoscenza del comportamento del
    suddetto non siano intervenuti, saranno ritenuti parimenti responsabili.

  4. Sarà compito dell'Assemblea ed eventualmente del Collegio dei Probiviri,
    chiamato a dirimere la vertenza, dimostrare la colpa o la negligenza del
    Consigliere sotto inchiesta.


Articolo 32 - COMPETENZA E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

  1. Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria e la straordinaria
    amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica
    delle attività istituzionali, l'organizzazione interna. Il Consiglio
    Direttivo predisporrà appositi comitati (con particolare riferimento, ma
    non limitatamente, agli aspetti didattico, promozionale, logistico,
    editoriale) che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei
    settori di loro competenza.

  2. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una
    questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su
    iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri.

  3. Inoltre, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo, in vista dell'Assemblea da
    convocarsi nella data stabilita dall'art. 17, di ottemperare ai seguenti
    impegni:

      - Prima della fine del mese di [mese] di ogni anno il Consiglio
        Direttivo stabilisce l'ammontare della quota associativa per l'anno
        successivo, la quale non potrà essere inferiore alla metà o superiore
        al doppio della quota dell'anno in corso. Il pagamento della quota,
        nell'importo deliberato e vigente in quel momento, vale per la
        competenza, relativa ai dodici mesi successivi al pagamento medesimo.

      - Prima della fine del mese di [mese] di ogni anno, il Consiglio
        Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo.

  4. Il bilancio presentato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato
    dalla Assemblea dei Soci in sede di Assemblea consuntiva.

  5. Il Consiglio può designare per la gestione contabile e finanziaria un
    dottore commercialista che accetti di occuparsi della gestione
    economico-finanziaria dell'Associazione; sarà compito del Consiglio
    trovare, in seno all'Associazione, i fondi per pagarne la parcella.


Articolo 33 - IL BILANCIO DELL'ASSOCIAZIONE

  1. Il bilancio dell'Associazione si compone di due parti, quella relativa
    all'anno terminato, detto consuntivo, e quella relativa all'anno a venire,
    detto previsionale.

  2. La stesura del bilancio consuntivo può essere affidata ad un dottore
    commercialista esterno all'Associazione presso il quale il Consiglio di
    Amministrazione si appoggia per la regolare gestione economica

  3. La stesura del bilancio previsionale è compito del Consiglio di
    Amministrazione.

  4. Entrambi i bilanci sono esposti nella bacheca sociale, per dare modo ai
    Soci di poterlo visionare preventivamente, quindici giorni prima
    dell'Assemblea Ordinaria che ha all'ordine del giorno l'approvazione del
    bilancio.

  5. In previsione di tale Assemblea, è stampato un numero di copie dei
    bilanci adeguato al numero dei partecipanti, al fine di poter garantire un
    corretto approfondimento dello stesso in seno al dibattimento.

  6. Il bilancio consuntivo dovrà essere presentato all'Assemblea Ordinaria,
    secondo quanto disposto nell'art. 17 del presente Statuto, per la sua
    enunciazione, dibattimento ed approvazione secondo quanto stabilito dalla
    normativa vigente.

  7. L'Assemblea Ordinaria potrà apporre modifiche al Bilancio Previsionale,
    se lo riterrà opportuno, prima dell'approvazione dello stesso.

  8. Nel caso in cui il bilancio consuntivo non dovesse essere ratificato
    dall'Assemblea, questa dovrà farsi carico della ricerca, accordo ed e
    remunerazione di un ulteriore dottore commercialista per le verifiche
    contabili e non di merito. La remunerazione del sopra detto dottore
    commercialista non potrà avvenire con i fondi dell'Associazione: in quanto
    non è possibile conoscerne l'entità senza un bilancio ratificato. Dovrà
    quindi essere pagata con un quota sociale speciale raccolta per
    l'evenienza.  La procedura di revisione deve essere pianificata in tempo
    rispetto alle scadenze previste per legge: quali la presentazione della
    dichiarazione dei redditi o il pagamento delle imposte e delle tasse.

  9. Nel caso di contestazione di merito del bilancio consuntivo da parte
    dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri verrà costituito considerando il
    Consiglio che ha presentato il bilancio quale parte in causa e l'insieme
    di tutti i Soci con diritto di voto scorporato dei Consiglieri sopra
    menzionati come l'altra parte in causa. Il Collegio dei Probiviri, in
    questo caso, dovrà revisionare il bilancio al fine di renderlo idoneo
    all'approvazione dell'Assemblea entro le scadenze previste per legge,
    quali la dichiarazione dei redditi e il pagamento delle imposte e delle
    tasse.


Articolo 34 - DELIBERE DEL CONSIGLIO

  1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti
    dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente
    vale doppio.

  2. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte
    almeno la metà più uno dei consiglieri.

  3. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibare devono essere
    verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano
    di età anagrafica.


Articolo 35 - DELIBERE TELEMATICHE

  1. Per snellire le procedure decisionali consiliari, a discrezione del
    Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione da svolgersi
    utilizzando adeguati canali elettronici (posta elettronica, IRC, etc.) via
    internet o reti dedicate, a patto che esista il sistema (mediante
    "password", chiavi pubbliche, etc.) di identificare univocamente i
    partecipanti.


Articolo 36 - STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI

  1. Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare
    un rapporto più stretto con gli associati, il consiglio direttivo stesso
    provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e
    telematici come ad esempio (ma non limitatamente):

      a) uno o più siti "web" gestiti a nome dell'Associazione;

      b) una o più "mailing list" (pubbliche o private);

      c) appositi canali tramite i quali tenere gli Orientamenti Telematici.

    L'uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli
    eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio direttivo e, in
    generale, all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate
    sintomo di buona creanza in rete chiamate generalmente 'Netiquette'.

  2. Si consiglia caldamente ai soci l'uso di questi strumenti quali fonte
    primaria di dialettica e democrazia all'interno dell'Associazione, oltre
    che come approfondimento culturale di strumenti che saranno sempre più
    importanti nella società.


Articolo 37 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto cinque membri di cui due fissi:

    - il primo, eletto dall'Assemblea di Soci, al momento delle elezioni del
      Consiglio, fra i Soci aventi diritto di voto che non siano Consiglieri;

    - il secondo, designato dal Consiglio, al momento della prima riunione,
      fra i Soci aventi diritto al voto che non siano Consiglieri.

    Questi due membri durano in carica quanto il Consiglio eletto al momento
    della loro designazione.

  2. Ai due membri sopra indicati si aggiungono altri tre membri, designabili
    fra tutti i Soci con diritto al voto:

    - il terzo, è scelto a discrezione da una delle parti in causa;

    - il quarto, è scelto a discrezione dell'altra parte in causa;

    - il quinto, è designato di comune accordo dai precedenti quattro e
      presiede al Collegio dei Probiviri.

    Questi ultimi tre membri durano in carica il tempo necessario per dirimere
    la controversia e giudicano limitatamente in merito alla causa per cui
    sono stati designati.



PARTE V - RINVIO

Articolo 38 - RINVIO

  1. Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le
    disposizioni del codice civile.
    
    
ALLEGATO

Obiettivo di questo allegato è specificare alcuni criteri essenziali per
stabilire quali licenze possano essere considerate libere.  Questi criteri
sono ispirati alle Debian Free Software Guidelines.

1. Libera Distribuzione La licenza di un software libero non può impedire a
   terzi di vendere o distribuire il software come componente di una
   distribuzione software aggregata contenente programmi provenienti da
   numerose altre fonti.  La licenza non può richiedere una percentuale sul
   diritto d'autore o altra quota per tale vendita.

2. Codice Sorgente Il programma deve includere il codice sorgente, e deve
   permettere la distribuzione sia come codice sorgente che in forma
   compilata.

3. Lavori Derivati La licenza deve permettere modifiche e lavori derivati, e
   deve permettere che questi siano distribuiti sotto gli stessi termini della
   licenza del software originale.

4. Integrità del Codice Sorgente dell'Autore La licenza può impedire che il
   codice sorgente sia distribuito in forma modificata solo se la licenza
   permette la distribuzione di "patch file", assieme al codice sorgente, al
   fine di modificare il programma prima della compilazione. La licenza deve
   permettere esplicitamente la distribuzione di software derivato da codice
   sorgente modificato.  La licenza può richiedere che i lavori derivati
   portino nome o versione differenti da quelli del software originale.

5. Nessuna Discriminazione di Persone o Gruppi La licenza non può discriminare
   alcun gruppo o persona.

6. Nessuna Discriminazione di Campi di Impegno La licenza non può impedire a
   nessuno di non far uso del programma in un determinato campo di
   impegno. Per esempio, non può impedire l'uso del programma negli affari o
   nella ricerca genetica.

7. Distribuzione della Licenza I diritti applicati ad un programma devono
   essere resi effettivi a tutti quelli ai quali viene ridistribuito senza
   bisogno di applicare licenze addizionali prodotte da terzi.

8. La Licenza Non Può Contaminare Altro Software La licenza non deve porre
   restrizioni su altro software che è distribuito assieme al software
   concesso in licenza. Per esempio, la licenza non deve insistere sul fatto
   che tutti i programmi distribuiti sullo stesso supporto debbano essere
   software libero.

9. Esempi di licenza Le licenze "GPL", "BSD", e "Artistic" sono esempi di
   licenze che consideriamo "libere".

   
__________________, lì __/__/____


Letto, confermato e sottoscritto, I Soci Fondatori

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