Ah che mona c'era il pdf... O_O è venerdì per tutti... Cmq, se interessasse discutere su quest'articolo (perchè no) eccolo: Art. 21: 1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o la ditta ritenuti idonei previo confronto concorrenziale, salvo quanto previsto da quest'articolo. 2. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi: a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale; b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto; b bis) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato; b ter) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi; c) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare; d) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico o scientifico; e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario; f) nei casi di cui all'articolo 18, comma 13, quando la vendita è connessa con l'acquisto di beni da disporsi a trattativa privata; g) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nel provvedimento a contrarre, non consenta di far luogo a pubblica gara; h) allorquando il valore del contratto non superi euro 170.500,00, fermo restando il divieto di cui all'articolo 5, comma 3; i) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze, di cui dovrà essere data giustificazione nel provvedimento a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara; l) nelle altre ipotesi previste dalla presente legge o da leggi speciali della Provincia. 3. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b), b bis), b ter), c), d), e), f), g) ed i), il provvedimento a contrarre deve contenere espressa motivazione circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata. 4. Ove ricorrano le ipotesi di cui alle lettere b), b bis), b ter) ed e) del comma 2 nonché in quella di cui alla lettera h) qualora l'importo contrattuale non ecceda euro 41.300,00, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei. 5. Nei casi non previsti dal comma 4, salvo diversa motivata determinazione nel provvedimento a contrarre, si fa luogo ad un confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte scelte discrezionalmente fra quelle indicate negli elenchi di cui all'articolo 12 e in possesso dei requisiti necessari sulla base delle modalità e dei criteri determinati dal regolamento di attuazione (18<http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_documento_camp.it.asp?pagetype=camp&app=clex&at_id=734&type=testo&blank=N#2000-07-21-10-05-03> ). Il giorno 13 novembre 2009 16.23, Giuliano Natali <diaolin@xxxxxxxxxxx> ha scritto: > > On Ven, Novembre 13, 2009, 4:19 pm, italo.dellanoce@xxxxxxxxx wrote: > > > > eccolo art. 21 > http://www.consiglio.provincia.tn. > > it/documenti_pdf/clex_20694.pdf > > Sisi l'ho trovato, praticamente traduco io: > > trattativa privata. > > era tanto per capire > > Diaolin > >