Il 06/05/2012 13:13, Roberto Resoli ha scritto:
Art. 9 Strumenti di pianificazione 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Provincia, _sentito il comitato guida per la società dell’informazione, con il supporto del centro servizi per la società dell’informazione, redige e pubblica sul sito internet della Provincia il documento programmatico per i dati, formati e software aperti. Il documento e i suoi successivi aggiornamenti annuali sono inviati al Consiglio provinciale_. Sarò malefico, ma la parte che ho sottolineato disfa anch'essa il principio della legge sul software libero.Il motivo? rob
Motivo è che la provincia, dopo aver sentito il parere e blablabla, non si adegua alla legge a cui essa dovrebbe adeguarsi, proprio grazie a quell'art.10.
Al di là dei dati trattati da tali software liberi, che capisco sollevino obiezioni a non finire, resta il fatto che fare una legge per dire, "ok prima si valuta il software libero, poi semmai se non cè possibilità si passa temporaneamente al proprietario, a patto che interagisca con il software libero pienamente!", per poi aggiungere, " a patto che non ci siano obiezioni (non è dato ben a sapere quanto devono essere valide queste obiezioni!)."
Quanto alle mie osservazioni, riguardo il principio della legge, nel momento in cui viene a mancare la chiarezza di base, comprensibile, per quanto possibile, anche ad un utente di medio-basso livello, è inutile elencare i quattro principi del software libero (vedi art.3), se poi gli stessi non sono adottati a causa di una "poca voglia di cambiare!".
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