[isf-ge] [TIC] Brevettabilità del software
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- Date: Tue, 21 Jun 2005 09:04:06 +0200
Brevettabilità del software: è possibile ipotizzare un sistema a maglie
strette per ridare fiato alla ricerca?
di Paolo Zocchi
La discussione sulla brevettabilità del software ha ormai una lunga
storia alle spalle che l'avvicinarsi della scadenza del voto al
Parlamento Europeo ha accelerato e fatto aumentare di intensità. In
molti oggi ritengono che l'eccessiva radicalizzazione (da entrambe le
parti) che questa vexata questio ha avuto sin dall'inizio, seppur poco
produttiva, ha avuto comunque il merito di sollevare il problema e di
porlo all'attenzione; se i timori dei gruppi contrari alla Direttiva
europea sono stati in buona parte caratterizzati da una semplificazione
dovuta alla condivisibile necessità di creare visibilità sul tema,
d'altra parte la poderosa azione lobbistica delle grandi multinazionali,
da IBM a Microsoft, da Nokia a Philips ha inevitabilmente condizionato
parte del quadro di riferimento.
In questo contesto è quindi fondamentale che, per evitare di assumere
posizioni poco articolate nell'uno e nell'altro senso, si ragioni sul
merito con ampia apertura mentale e disponibilità al confronto, visto
che si tratta di un argomento sul quale le sfumature, a volte, contano
più del disegno complessivo.
Per esigenza di semplificazione, si può banalizzare la questione
attraverso un esempio come quello della musica: quando si parla di
brevettare l'invenzione che il software genera, non si tratta di
brevettare le note (gli alfabeti) o anche le canzoni (le applicazioni),
ma alcune combinazioni di note che producono effetti specifici, di
riconosciuto valore innovativo, commercialmente rilevanti (l'art. 3
della Direttiva esplicita che "per essere brevettabile, un'invenzione
attuata per mezzo di elaboratori elettronici deve essere suscettibile di
applicazione industriale, presentare un carattere di novità ed implicare
un'attività inventiva", requisito che sussiste solo laddove il trovato
apporti "un contributo tecnico").
Ovviamente, in tutto questo processo, il problema sta proprio nel
riconoscimento dell'invenzione e negli organismi che devono valutarla.
Ma andiamo con ordine e partiamo subito col dire che il ragionamento di
fondo, prima ancora di soffermarsi sull'"essenza" dell'invenzione, deve
prendere le mosse da alcuni punti fermi e condivisi: il vero obiettivo
da avere ben presente, se vogliamo domani costruire un sistema di
gestione dell'innovazione condiviso ed efficace, è quello di dare vita
ad un sistema fortemente competitivo nelle ICT, basato sulla concorrenza
virtuosa tra i soggetti, attentissimo alla salvaguardia delle libertà
fondamentali, parimenti vantaggioso per la grande così come per la
piccola e media industria dell'ICT, di stimolo alla circolazione delle
idee e della conoscenza. In questo senso bisognerà capire quali
possibili opportunità apre la possibilità di brevettare alcune
componenti del software e quali, invece, essa rischia di compromettere.
Uno degli elementi specifici che sembra emergere oggi è il fatto che la
possibilità di creare brevetti sul software proprietario possa generare
un vantaggio competitivo per il software open. Personalmente ritengo che
il primo vantaggio competitivo starà nell'accelerazione della
regolamentazione legislativa dell'open source che ancora si basa quasi
esclusivamente su GNU GPL, ovvero su uno standard non riconosciuto e
ampiamente perfettibile. Lo scenario dunque potrebbe essere quello che
ci segnala l'intervento di Carlo Piana, che, lo segnalo, è nel campo di
coloro che sono contrari alla Direttiva: "…è anche possibile che tali
brevetti, invece di rendere proprietario ciò che è pubblico, subiscano
le conseguenze della forza del software libero - nella sua accezione più
rivoluzionaria di "copyleft" - e che così nel conflitto degli opposti
diritti si venga a creare una situazione in cui ciò che è privato
diventi pubblico, perché altrimenti darwinianamente destinato
all'estinzione" (Carlo Piana su Interlex;
http://www.interlex.it/forum10/relazioni/31piana.htm).
Questo senza tener conto che brevettare parti di codice legate ad
invenzioni, non significa che tale codice sia necessariamente inusabile
o chiuso. L'idea di creare un sistema di brevetti differenziati per il
codice a sorgente aperto, per quanto sia stata già bocciata da Stallman,
mi sembra da approfondire; se non altro perché creerebbe una situazione
del tutto inusitata di evidente competizione tra software proprietari e
software aperti nella quale, per l'appunto, darwinianamente, è possibile
che si affermi quello che possiede maggiore capacità di adattamento, è
più conveniente, è più flessibile, è più gestibile, è più disponibile.
Un altro punto da sottolineare è che, a oggi, le grandi aziende, anche
in Italia, continuano ad aggirare la legislazione sui brevetti
attraverso un uso "parallelo" del diritto d'autore. Ovviamente questo è
fatto perché si ritiene che in tal modo vengano tutelati gli
investimenti in ricerca. E' assai verosimile che, in assenza di una
legislazione che ponga quindi argine anche a questo diffuso costume, si
continuerà ad usare questo escamotage, oppure si andrà a brevettare
all'estero, con palese danno per le aziende nazionali visto che, in
linea di principio, ciò porterà a spostare i centri di ricerca nei Paesi
dove l'invenzione è meglio tutelata.
In parole povere, si tratta di garantire un'omogeneità d'azione a
livello europea che eviti gli aggiramenti così diffusi in questo ambito
e dia finalmente apertura alle PMI del settore ICT alla possibilità di
investire in ricerca. E contemporaneamente si tratta di evitare che chi
ha le risorse vada a brevettare all'estero, chi non le ha, non possa
brevettare tout court; il che,se da un lato ha un effetto ulteriormente
indebolente per quello che riguarda il tessuto produttivo nazionale,
dall'altro significa l'esatto contrario di quanto sostengono le
posizioni più radicali, ovvero la conoscenza e la ricerca rimarrebbero
in questo molto un privilegio esclusivo di poche aziende multinazionali.
Sull'altro versante, per calmierare gli effetti della brevettabilità di
alcune parti del codice, oltre a sostenere le azioni formali e informali
che tengono fuori dalla brevettabilità il software distribuito con
contratti open source e tutte le applicazioni che costituiscano elemento
base per la interoperabilità dei sistemi (emendamento Ortega), sarebbero
da promuovere proposte aggiuntive che prevedano uno sfruttamento del
brevetto estremamente limitato nel tempo (in modo da non creare
posizioni i rendita e da stimolare ulteriori forme di ricerca sul tema)
e una riforma complessiva del meccanismo burocratico e dei costi del
brevetto stesso così da consentire alle piccole e medie imprese del
tessuto nazionale di essere stimolate a fare ricerca. Al tempo stesso è
probabile che debbano essere introdotti meccanismi di maggior controllo
sulle imprese, che oggi in moltissimi casi, come abbiamo già detto,
aggirano la questione utilizzando il copyright come se fosse un brevetto.
Insomma la domanda da porci sulla base di queste riflessioni è se la
brevettazione del software, pur nell'ambito di una regolamentazione a
maglie strette, può essere in grado di ricollocare la ricerca
all'interno delle imprese come un vero investimento e non un costo
secco. Non solo: in questo agone possono entrare anche i centri di
ricerca universitari che oggi, anche in assenza di una regolamentazione
sul tema, agiscono in maniera ancora poco coordinata con il tessuto
imprenditoriale. C'è da chiedersi se nel nostro Paese, ad esempio, dove
cominciano ad esistere esempi di eccellenza (pensiamo all'Università del
Sannio), essi potrebbero essere ulteriormente promossi da una diversa
legislazione sulla brevettabilità del softwtare. Temi aperti che varrà
la pena approfondire.
Certamente eisstono anche le note dolenti: il fatto di poter brevettare
l'invenzione anche attraverso la protezione del codice non ci mette al
riparo dalla concorrenza globale; ed è indubbio che questa
armonizzazione, se si trasformasse in un appiattimento dell'EPO
(European Patent Office) sul metodo del Patent Office americano, sarebbe
da combattere in tutti i modi: il principio della condivisione della
conoscenza va salvaguardato in modo specifico non consentendo in alcun
modo che vengano brevettati i metodi. Questo è un punto fermo che
richiederà anche un profondo ripensamento degli stessi Uffici Brevetti.
Tuttavia non ritengo che il senso della Direttiva europea sia quello di
importare sic et simpliciter il sistema statunitense. Al contrario credo
che il vero contenuto, anche in termini di riforma nei mesi e negli anni
a venire, riusciremo a darlo attraverso una riflessione concertata ed
un'azione che, al di là di un radicalismo di facciata, senz'altro utile
in una prima fase, affronti puntualmente il merito e trovi le soluzioni
operative più giuste.
Oggi è apparsa una "risposta" di Carlo Piana, chiamato in causa da Zocchi:
http://punto-informatico.it/p.asp?i=53511
Consiglio anche la lettura di questa lettera, indirizzata al presidente
del Parlamento Europeo dal presidente della FSF (Free Software
Foundation) Europe:
http://www.italy.fsfeurope.org/projects/swpat/letter-20050606.it.html
dove vengono commentati cinque dei trentamila brevetti *già concessi*
dall'EPO (European Patent Office), e le loro conseguenze. Anche vari
siti web dell'Unione sarebbero in violazione...
--
Chi vola vale, chi non vola è un vile.
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