[dumbo] finalmente è stato emanato il decreto attuativo!!

  • From: "Stefano Setti" <ssetti@xxxxxxxxxxxx>
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  • Date: Thu, 14 Jun 2001 16:25:11 +0200

 
finalmente è stato emanato il decreto attuativo!!

firmato dal presidente della repubblica

TUTTI A STUDIARE PER L'ESAME DI STATO.

FONTE: 
http://www.murst.it/regolame/2001/professioniregolam/AgrArch/AgrArchappr.htm

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Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001

Regolamento attuativo dell'art. 1, comma 18 della legge 4/99 - Modifiche e 
integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato 
e delle relative prove delle professioni di dottore agronomo e dottore 
forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, 
chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, 
psicologo, nonché della disciplina del relativo ordinamento.

Relazione illustrativa


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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato 
dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SENTITI gli ordini e collegi professionali interessati;

VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza 
del 22 marzo 2001;

VISTO il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso 
nell'adunanza del 6 marzo 2001;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella 
riunione del 4 aprile 2001;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per 
gli atti normativi nella adunanza del 21 maggio 2001;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 
24 maggio 2001;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri ad interim Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il 
Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente regolamento



TITOLO PRIMO

NORME GENERALI

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, 
dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione 
all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore 
agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, 
attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, 
perito industriale, psicologo.

2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito 
stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o 
riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.



Art. 2
(Istituzione di sezioni negli albi professionali)

1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi 
in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il 
percorso formativo.

2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi 
professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del 
titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea 
specialistica;
b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può 
essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo 
superamento del relativo esame di Stato. 



Art. 3
(Istituzione di settori negli albi professionali)

1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a 
circoscritte e individuate attività professionali. 

2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli 
albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo 
specifico percorso formativo.

3. Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di 
natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della 
stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della 
stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, 
richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, 
devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di 
apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il 
settore cui intendono accedere. 

5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore 
della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle 
attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.



Art. 4
(Norme organizzative generali)

1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero 
dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli 
ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, 
qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in 
proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene 
determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una 
percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente 
alla Sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli 
iscritti alla Sezione A.

2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono 
adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene 
il professionista assoggettato al procedimento.

3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 
gennaio 1999, n.4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure 
elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto 
dei principi definiti nei commi 1 e 2.



Art. 5
(Esami di Stato)

1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A 
possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove 
previsto, il requisito del tirocinio.

2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di 
carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una 
delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori 
diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio 
all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le 
Università e gli ordini o collegi professionali.

3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle 
attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.

4. Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle 
commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame. 



Art. 6
(Tirocinio)

1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in 
parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni 
stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università, ed eventualmente, con 
riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli Istituti di istruzione 
secondaria o con gli Enti che svolgono attività di formazione professionale o 
tecnica superiore.

2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla 
sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base di 
criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e 
collegi.



Art. 7
(Valore delle classi di laurea)

1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso 
livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini 
dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico 
contenuto di crediti formativi.

2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di 
laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, 
la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, 
quali requisiti di ammissione agli esami di Stato. 



Art. 8
Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi
conseguiti in conformità al precedente ordinamento)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel 
titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea 
regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione 
dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n.127, sono ammessi a 
partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli 
albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità 
del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.

2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, 
hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal 
requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla 
sezione A dello stesso albo.

3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a 
sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente 
regolamento. 



TITOLO SECONDO

DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI

CAPO I

ATTIVITA' PROFESSIONALI

Art. 9
Attività professionali



1. L'elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per 
ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di 
altre professioni ai sensi della normativa vigente.





CAPO II

PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE

Art. 10
(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali 
sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore 
forestale.

3. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:

a) agronomo e forestale;
b) zoonomo;
c) biotecnologico agrario.

4. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

a) agronomo e forestale iunior;
b) zoonomo;
c) biotecnologo agrario.

5. L'iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e 
dottori forestali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni "Sezione A - 
dottori agronomi e dottori forestali" e "Sezione B - agronomi e forestali 
iuniores", "Sezione B - zoonomi", "Sezione B - biotecnologi agrari".

Art. 11
(Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, 
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le 
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle 
attività indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre attività previste dall'articolo 
2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, 
settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, 
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla 
vigente normativa, le seguenti attività: 

a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, 
zootecnici, forestali ed ambientali;
b)la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e 
silvicolturali, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei 
relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del 
turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della 
pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del 
paesaggio;
c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, 
agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
d)le attività estimative relative alle materie di competenza;
e) le attività catastali, topografiche e cartografiche;
f) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di 
beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa 
ambientale;
g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza;
h) la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali 
e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale;
i) le attività di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e 
forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la conservazione e 
valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi.

3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, 
settore zoonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, 
restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente 
normativa, le seguenti attività: 

a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni 
animali;
b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e 
della commercializzazione dei prodotti di origine animale;
c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e 
dell'acquacoltura;
d) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione di 
beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni animali;
e) la certificazione del benessere animale;
f)la riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione 
strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di 
sincronizzazione dei calori;
g) l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la 
guida del medico veterinario;
h) le attività di difesa dell'ambiente e di conservazione della biodiversità 
animale e dei microrganismi.

4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, 
settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 
1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla 
vigente normativa, le seguenti attività: 

a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con 
particolare riferimento all'impiego corretto di biotecnologie;
b) la consulenza per la certificazione della qualità genetica dei prodotti 
alimentari sia per gli animali che per l'uomo, in particolare per la 
tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere 
agroalimentari;
c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei 
prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto 
impiego di biotecnologie;
d) la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualità e 
del controllo nella sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli 
per l'alimentazione umana e animale;
e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione 
varietale degli organismi vegetali;
f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di 
patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali;
g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, 
mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative;
h) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di 
mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti 
agroalimentari;
i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.

Art. 12
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa prova)1. 
L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di 
Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di laurea 
specialistica in una delle seguenti classi:

a) Classe 3/S - Architettura del paesaggio;
b) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
c) Classe 7/S - Biotecnologie agrarie;ù

d) Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
e) Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
f) Classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
g) Classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;
h) Classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari;
i) Classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche;
l) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
m) Classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo.

3. L'esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una 
orale. Le prove di esame di Stato per l'accesso alla sezione A vertono sugli 
stessi argomenti previsti per l'accesso alla sezione B, prevedendo una maggiore 
complessità correlata alla più elevata competenza professionale.

Art. 13
(Esami di stato per l'iscrizione nella sezione B e relativa prova)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame 
di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in 
una delle seguenti classi:

a) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale: 

1)Classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e 
ambientale;
2)Classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;

b) per l'iscrizione al settore zoonomo:

1) Classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;

c) per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario:

1) Classe 1 - Biotecnologie.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta concernente le tecnologie nei settori delle 
produzioni vegetali, produzioni animali, gestione silvocolturale, 
trasformazioni agroalimentari e biotecnologie agrarie;
b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti il corso di laurea e 
il relativo percorso formativo;
c) una prova pratica articolata:

1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, in un elaborato 
di pianificazione territoriale ambientale ovvero in un progetto di un'opera 
semplice di edilizia rurale corredati da analisi economico estimative ed 
eseguiti con "Computer Aided Design" (CAD); analisi e certificazione di qualità 
dei prodotti agroalimentari;
2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, in un progetto di 
massima dell'impianto o recupero di bosco con le opere edilizie necessarie, 
corredato da disegni ed elaborati economico estimativi; analisi e 
certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;
3) per il settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica per un'azienda 
zootecnica corredato da analisi economica e da piani di alimentazione eseguiti 
con l'ausilio dello strumento informatico; 
4) per il settore biotecnologico agrario in un'analisi di acidi nucleici o di 
proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e nella 
interpretazione dei risultati anche con l'impiego dello strumento informatico;

d) una prova orale concernente in generale la conoscenza della legge e della 
deontologia professionale. Inoltre:

1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, essa verte sulla 
conoscenza dell'agronomia generale, delle coltivazioni erbacee ed arboree, 
della loro difesa dagli agenti infettivi e dai parassiti microbici, vegetali e 
animali, delle produzioni animali, dell'economia aziendale, dell'estimo rurale 
e del catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni alimentari, 
delle scienze del territorio, dell'idraulica agraria, della meccanizzazione 
agraria, dell'edilizia rurale, del diritto agrario e della principale 
legislazione nazionale ed europea relativa al settore agro-alimentare;
2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, essa verte sulla 
silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli ecosistemi forestali dai 
parassiti microbici, animali e vegetali, sulle tecniche dell'agricoltura 
montana, sull'agrosilvopastoralismo, sulla zootecnia degli animali selvatici, 
sull'acquacoltura montana, sull'economia e sull'estimo forestale e 
dendrometria, sulla tecnologia del legno e delle industrie silvane, sulle 
sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione del territorio 
forestale, sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione forestale e sui 
cantieri, sulle fonti del diritto forestale e sulle principali leggi che 
regolano il settore in Italia e nella Unione Europea; 
3) per il settore zoonomo essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale e 
delle coltivazioni foraggere, del miglioramento genetico degli animali 
zootecnici, dell'alimentazione e nutrizione animale, delle tecnologie di 
allevamento di tutte le specie zootecniche, della tecnica mangimistica, 
dell'ispezione degli alimenti di origine animale, dell'igiene degli allevamenti 
e delle principali patologie animali, della riproduzione animale, delle 
tecnologie di trasformazione dei prodotti di origine animale, della 
certificazione e tracciabilità delle filiere dei prodotti di origine animale, 
della meccanizzazione zootecnica, dell'economia zootecnica e della principale 
legislazione zootecnica in Italia e nella Unione Europea; 
4) per il settore biotecnologico agrario essa verte sulla conoscenza della 
biochimica agraria e della fisiologia delle piante coltivate, delle principali 
caratteristiche delle molecole informazionali, della agronomia generale, delle 
coltivazioni erbacee e arboree, della zootecnica generale , della difesa delle 
piante da patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni 
agroalimentari, dell'economia aziendale e della legislazione nazionale ed 
europea relativa al settore biotecnologico agrario.



Art. 14
(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali 
sono iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori agronomi e dottori 
forestali.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di 
entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di 
Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento 
possono iscriversi nella sezione A.





CAPO III
PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA E CONSERVATORE

Art. 15
(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume la 
denominazione: "Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e 
conservatori", sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. La sezione A è ripartita nei seguenti settori:

a) architettura;
b) pianificazione territoriale;
c) paesaggistica;
d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.

3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto;
b) agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale" spetta il titolo di 
pianificatore territoriale;
c) agli iscritti nel settore "paesaggistica" spetta il titolo di paesaggista;
d) agli iscritti nel settore "conservazione dei beni architettonici ed 
ambientali" spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed 
ambientali.

4. La sezione B è ripartita nei seguenti settori:

a) architettura;
b) pianificazione.

5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto 
iunior;

b) agli iscritti nel settore "pianificazione" spetta il titolo di pianificatore 
iunior.

6. L'iscrizione all'albo professionale è accompagnata dalle dizioni: "Sezione A 
- settore architettura", "Sezione A - settore pianificazione territoriale", 
"Sezione A - settore paesaggistica", "Sezione A - settore conservazione dei 
beni architettonici ed ambientali", "Sezione B - settore architettura", 
"Sezione B - settore pianificazione".



Art. 16
(Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - 
settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 
2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente 
normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed 
europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che 
implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - 
settore "pianificazione territoriale":

a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;
b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche 
delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il 
coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di 
fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.

3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - 
settore "paesaggistica":

a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
b) la redazione di piani paesistici;
c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 
1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.

4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - 
settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali":

a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e 
ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla 
loro conservazione.

5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, 
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le 
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:

a) per il settore "architettura":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla 
collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e 
collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la 
contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso 
di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica.

b) per il settore "pianificazione":

1)le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla 
collaborazione alle attività di pianificazione;
2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione 
della città e del territorio;
3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
4)procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale 
e relativi programmi complessi.



Art . 17
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame 
di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea 
specialistica in una delle seguenti classi:

a) per l'iscrizione nel settore "architettura":

1)Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente 
alla direttiva 85/384/CEE;

b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":

1)Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
2)Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;

c)per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":

1)Classe 3/S - Architettura del paesaggio;
2) lasse 4/S - Architettura e ingegneria edile;
3) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici ed 
ambientali":

1) Classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) per l'iscrizione nel settore "architettura":

1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia 
civile o di un intervento a scala urbana;
2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento 
strutturale o insediativo della prova pratica;
3)una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e 
conoscitive dell'architettura;
4)una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e 
nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli 
aspetti di legislazione e deontologia professionale;

b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":

1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della 
città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione 
urbana, territoriale ed ambientale;
2)una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;
3)una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché 
sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;

c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":

1)una prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed ambientali;
2)una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica;
3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonché 
sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;

d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici e 
ambientali":

1) due prove scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione;
2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli 
aspetti di legislazione e deontologia professionale.

4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per 
l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla prova scritta che abbia ad 
oggetto materie per le quali già sia stata verificata l'idoneità del candidato 
nell'accesso al settore di provenienza.

5. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed 
Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente 
regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione 
documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.

Art. 18
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame 
di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in 
una delle seguenti classi:

a) per il settore "architettura":

1) Classe n. 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
2) Classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale;

b) per il settore "pianificazione":

1) Classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e 
ambientale;
2) Classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) per il settore "architettura": 

1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto 
esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare 
architettonico;
2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa 
della prova pratica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle 
materie caratterizzanti il percorso formativo;
4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione 
e deontologia professionale; 

b) per il settore "pianificazione":

1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della 
città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione 
urbana, territoriale ed ambientale;
2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilità 
urbanistica di un'opera pubblica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle 
materie caratterizzanti il percorso formativo;
4)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione e 
deontologia professionale.

4. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra Ordini ed 
Università, attività strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente 
regolamentate ed aventi una durata massima di un anno, la partecipazione 
documentata a tali attività esonera dalla prova pratica.



Art. 19
(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella 
sezione A, settore "architettura".

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di 
entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, 
settore "architettura".

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di 
Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento 
possono iscriversi alla sezione A, settore "architettura".

4. I possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente ai 
decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 
maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione 
nei settori previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo le seguenti 
corrispondenze:

a) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale", la laurea in 
Scienze ambientali e la laurea in Pianificazione territoriale ed urbanistica;
b) per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e 
ambientali, la laurea in Storia e conservazione dei beni architettonici e 
ambientali. 



CAPO IV

PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE

Art. 20
(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali sono istituite 
la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di assistente 
sociale specialista.

3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di assistente 
sociale.

4. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali è accompagnata, 
rispettivamente, dalle dizioni: "Sezione degli assistenti sociali specialisti" 
e "Sezione degli assistenti sociali".



Art. 21
(Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, 
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le 
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle 
attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali:

a) elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei 
servizi sociali;
b) pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle 
politiche e dei servizi sociali;
c) direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle 
politiche e dei servizi sociali;
d) analisi e valutazione della qualità degli interventi nei servizi e nelle 
politiche del servizio sociale;
e) supervisione dell'attività di tirocinio degli studenti dei corsi di laurea 
specialistica della classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e 
dei servizi sociali;
f) ricerca sociale e di servizio sociale;
g) attività didattico-formativa connessa alla programmazione e gestione delle 
politiche del servizio sociale.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, 
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le 
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti 
attività:

a) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le 
fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di 
persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, 
anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di 
volontariato e del terzo settore;
b) compiti di gestione, di collaborazione all'organizzazione e alla 
programmazione; coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo 
delle politiche e dei servizi sociali;
c) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti 
degli utenti;
d) attività didattico formativa connessa al servizio sociale e supervisione del 
tirocinio di studenti dei corsi di laurea della classe 6 - Scienze del servizio 
sociale;
e) attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini 
di ricerca.



Art. 22
(Esame di stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame 
di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della 
laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle 
politiche e dei servizi sociali.

2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di 
pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di 
ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi 
valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale;
b) una seconda prova scritta applicativa, sui seguenti argomenti: analisi 
valutativa di un caso di programmazione e gestione di servizi sociali; 
discussione e formulazione di piani o programmi per il raggiungimento di 
obiettivi strategici definiti dalla commissione esaminatrice;
c) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione dell'elaborato scritto; 
argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio; 
legislazione e deontologia professionale.

3. Agli esami di Stato di cui al comma 1 sono ammessi anche gli assistenti 
sociali non in possesso di laurea specialistica, iscritti all'albo, ai sensi 
della normativa previgente, da almeno 5 anni alla data di entrata in vigore del 
presente regolamento e che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni di cui 
all'articolo 20, comma 2.



Art. 23
(Esami di stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame 
di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della 
laurea nella Classe 6- Scienze del servizio sociale.

2. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: aspetti teorici 
e applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale; principi, 
fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del 
rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale;
b) una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: principi di 
politica sociale; principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi 
sociali;
c) una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti: legislazione e 
deontologia professionale; discussione dell'elaborato scritto; esame critico 
dell'attività svolta durante il tirocinio professionale;
d) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e 
formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione 
nelle materie di cui alla lettera a). 



Art. 24
(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli assistenti sociali sono iscritti 
nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di 
entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di 
Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento 
possono iscriversi nella sezione B.

4. Coloro i quali sono in possesso della laurea sperimentale in servizi sociali 
conseguita ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore del presente 
regolamento e coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente 
regolamento hanno svolto per almeno cinque anni funzioni dirigenziali 
ricomprese tra quelle di cui all'articolo 20, comma 1, possono iscriversi nella 
sezione A.



CAPO V

PROFESSIONE DI ATTUARIO



Art. 25
(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo degli attuari sono istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di attuario.

3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di attuario 
iunior.


4. L'iscrizione all'albo degli attuari è accompagnata rispettivamente dalle 
dizioni "Sezione degli attuari" "Sezione degli attuari iuniores".



Art. 26
(Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, 
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le 
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle 
attività indicate nel comma 2, le seguenti attività professionali individuate 
dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194: 

a) la formulazione e l'elaborazione di piani tecnici per la costituzione, la 
trasformazione, il riassetto, la liquidazione di imprese ed enti di 
assicurazione sulla vita e danni, di capitalizzazione e di previdenza;
b) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e 
delle imprese di cui alla lettera a);
c) il calcolo ed il processo valutativo delle basi tecniche, delle riserve 
tecniche, delle strutture tariffarie e contributive per l'operatività 
tecnico-gestionale di imprese ed enti di cui alla lettera a);
d) l'analisi dei rischi puri di impresa e dei rischi finanziari connessi con 
l'esercizio di attività assicurative e previdenziali, con configurazione dei 
relativi piani strategici di controllo e di copertura;
e) l'analisi e la revisione attuariale di bilanci e portafogli assicurativi, di 
bilanci tecnici di fondi pensioni, relativi reporting e certificazioni;
f) la progettazione tecnico-attuariale di tariffe assicurative vita e danni e 
di fondi pensione; la progettazione di prodotti finanziari, lo sviluppo di 
software applicativo;
g) le altre prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed 
elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, inerenti la previdenza, 
le assicurazioni, ovvero operazioni di carattere finanziario.

2. Sono inoltre di competenza degli iscritti alla sezione A le attività 
professionali previste dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 
70, ed ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175, e 26 maggio 1997, 
n. 173, nei limiti stabiliti dalle norme stesse.

3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, 
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le 
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti 
attività professionali, individuate dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 
1942, n. 194:

a) la gestione delle procedure di controllo e di validazione dei dati di 
portafogli di rischi, propri dei sistemi assicurativi privati e sociali, delle 
strutture e dei mercati finanziari;
b) la gestione operativa dell'offerta di servizi finanziari, assicurativi e 
previdenziali da parte di imprese assicuratrici, istituti di credito, società 
di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio ed altre 
istituzioni operanti nel campo della finanza e della previdenza;
c) le quantificazioni standard preordinate alla selezione delle varie forme 
assicurative, di fondi di pensione, di prodotti finanziari, e al calcolo delle 
riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contribuzioni concernenti le 
assicurazioni sulla vita e la previdenza sociale;
d) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza e 
simili in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole 
matematico-finanziaria-attuariale;
e)i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà e di 
usufrutti.



Art. 27
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame 
di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea 
specialistica in una delle seguenti classi:

a) Classe 19/S - Finanza;
b) Classe 90/S - Statistica demografica e sociale;
c) Classe 91/S - Statistica economica, finanziaria e attuariale;
d)Classe 92/S - Statistica per la ricerca sperimentale. 

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a)una prima prova scritta, di carattere generale, concernente gli strumenti 
probabilistici, statistici e della finanza matematica, di impiego in ambito 
assicurativo, finanziario e previdenziale; 
b)una seconda prova scritta su temi tecnico-attuariali e matematico-finanziari 
delle assicurazioni vita, danni e della previdenza;
c) una prova pratica, consistente nella elaborazione di un progetto 
tecnico-attuariale, o di analisi valutativa di un caso aziendale, nell'ambito 
delle tematiche tecnico-attuariali delle imprese d'assicurazioni e degli Enti 
di previdenza;
d) una prova orale su argomenti della tecnica attuariale e della finanza 
matematica nel campo delle assicurazioni e della previdenza, rivolta in 
particolare a verificare la cultura professionale del candidato, la sua 
capacità operativa di sintesi e di comunicazione, nonché la conoscenza delle 
regole applicative, delle linee guida e dei codici deontologici di settore, 
della legislazione professionale.

4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per 
l'iscrizione nella Sezione A sono esentati dalla prima prova scritta.



Art. 28
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame 
di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea 
nella classe n. 37 - Scienze statistiche.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente le metodologie 
quantitative di base impiegate nell'ambito delle tematiche 
assicurativo-previdenziali e finanziarie; 
b) una seconda prova scritta concernente l'analisi e la selezione di prodotti 
di natura assicurativa, previdenziale e finanziaria; 
c) una prova pratica, sull'approccio tecnico-statistico o di trattamento 
informatico di basi di dati, relativamente a problemi assicurativi, finanziari 
e previdenziali;
d) una prova orale basata sulla discussione di argomenti attinenti l'offerta e 
la gestione tecnica dei servizi finanziari, assicurativi e previdenziali, 
rivolta in particolare a verificare le conoscenze teorico-pratiche e la 
capacità di comunicazione del candidato, nonché la conoscenza della 
legislazione e deontologia professionale.



Art. 29
(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli attuari vengono iscritti nella 
sezione A dell'albo degli attuari.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di 
entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A 
dell'albo degli attuari.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di 
Stato indetti prima della di entrata in vigore del presente regolamento possono 
iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari.



CAPO V

PROFESSIONE DI BIOLOGO



Art. 30
(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei biologi sono istituite la sezione A 
e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di biologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di biologo 
iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale dei biologi è accompagnata, 
rispettivamente, dalle dizioni: "Sezione dei biologi", "Sezione dei biologi 
iuniores".



Art. 31
(Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, 
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le 
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle 
attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso 
di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali:

a) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, 
anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, 
medicamenti in genere, radioisotopi; 
b)analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, 
immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche;
c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e 
minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in 
funzione della valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali;
d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, 
degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle 
derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione 
dei relativi mezzi di lotta; 
e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli 
aspetti biologici;
g) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
h) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante e valutazione 
dei loro bisogni nutritivi ed energetici; 
i)valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, 
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le 
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che 
implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali l'esecuzione con autonomia 
tecnico professionale di:

a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche;
b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, 
biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca;
c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene 
delle acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti;
d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, 
microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica;
e)procedure di controllo di qualità.

3. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente 
per lo svolgimento delle attività professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte 
dei biologi dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale.



Art. 32
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame 
di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea 
specialistica in una delle seguenti classi:

a) Classe 6/S - Biologia;
b) Classe 7/S - Biotecnologie agrarie; 
c) Classe 8/S - Biotecnologie industriali;
d) Classe 9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;
e) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
f) Classe 69/S - Scienze della nutrizione umana.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, 
biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico 
biologico, ambientale, microbiologico; 
b) una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene, management e 
legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione 
e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche, 
utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione 
dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti. 

4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per 
l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla 
prova pratica. 



Art. 33
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame 
di Stato.

2,. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in 
una delle seguenti classi:

a) Classe 12 - Scienze biologiche; 
b) Classe 1 - Biotecnologie;
c) Classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, 
biomatematico e statistico;
b) una seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale, 
microbiologico, merceologico;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione 
e deontologia professionale; 
d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti 
con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi 
informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza. 



Art. 34
(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei biologi sono iscritti nella sezione 
A dell'albo dei biologi.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di 
entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A 
dell'albo dei biologi.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di 
Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento 
possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi.



CAPO VII

PROFESSIONE DI CHIMICO



Art. 35
(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A 
e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.3. 
Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico iunior.

4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici è accompagnata, 
rispettivamente, dalle dizioni: "Sezione dei chimici", "Sezione dei chimici 
iuniores".



Art. 36
(Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, 
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le 
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle 
attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso 
di metodologie innovative o sperimentali, quali:

a) analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su 
sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e 
loro validazione. Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
b) direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi 
chimiche di cui alla lett. a);
c)studio e messa a punto di processi chimici;
d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici 
industriali, compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti 
alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento; 
compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, 
consegne, collaudo;
e) verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche 
infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in 
recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, 
reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, 
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le 
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che 
implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali:

a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla 
determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia, 
quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure 
standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard 
riconosciuti e pubblicati);
b)direzione di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi 
chimiche di cui alla lettera a); 
c) consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi 
sulla produzione di attività industriali chimiche e merceologiche;
d) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, 
impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e 
merci in genere;
e) consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità 
aziendali per gli aspetti chimici nonchè il conseguimento di certificazioni o 
dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e 
interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti;
f) assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di 
depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti 
di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto 
previsto dal decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con 
il Ministro della sanità del 5 settembre 1967, n. 354 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 236 del 1967;
g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento delle 
certificazioni ed autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 e 
decreto ministeriale 25 marzo 1985 pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale 
n. 95 del 22 aprile 1985;
h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli 
aspetti chimici; assunzione di responsabilità quale responsabile della 
sicurezza di sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;
m) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; 
rilascio del certificato di non pericolosità per le navi;
n) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e 
ambientali.



Art. 37
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame 
di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea 
specialistica in una delle seguenti classi:

a) Classe 62/S - Scienze Chimiche;
b) Classe 81/S - Scienze e Tecnologie della Chimica industriale;
c) Classe 14/S - Farmacia e Farmacia Industriale.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o 
farmaceutica a scelta del candidato; 
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione 
e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.



Art. 38
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame 
di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in 
una delle seguenti classi:

a) Classe 21 - Scienze e Tecnologie chimiche;
b) Classe 24 - Scienze e Tecnologie farmaceutiche.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a)una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o 
farmaceutica a scelta del candidato; 
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione 
e deontologia professionale;
d)una prova pratica consistente in analisi chimiche.



Art. 39
(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei chimici sono iscritti nella sezione 
A dell'albo dei chimici. 

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di 
entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A 
dell'albo dei chimici.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di 
Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento 
possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.



CAPO VIII

PROFESSIONE DI GEOLOGO

Art. 40
(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine dei geologi sono istituite la sezione A 
e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di geologo.

3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di geologo 
iunior.

4. L'iscrizione all'albo dei geologi è accompagnata dalle dizioni: "Sezione dei 
geologi", "Sezione dei geologi iuniores".



Art. 41
(Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, 
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le 
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle 
attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni 
di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi 
geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in 
materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle 
seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o 
sperimentali:

a) il rilevamento e la elaborazione di cartografie geologiche, tematiche, 
specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle 
problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic 
Information System" (GIS);
b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e 
ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e 
ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la 
programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non 
strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico 
gestionali;
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi 
geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione 
geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello 
geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici 
e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione 
geologica;
d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle 
idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la 
relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la 
gestione e il recupero dei siti estrattivi dimessi;
e) le indagini e la relazione geotecnica;
f)la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali per 
gli aspetti geologici, e le attività geologiche relative alla loro 
conservazione;
g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la 
riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative 
procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei 
sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti 
geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle 
georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la 
gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gestione dei predetti 
strumenti di pianificazione. programmazione e progettazione degli interventi 
geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali; 
h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) 
e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti 
geologici;
i) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi 
i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei 
litorali; il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT);
l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei 
materiali geologici;
m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a 
valutazioni di uso del territorio;
n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti 
ambientali relative alla esposizione e vulnerabilità a fattori inquinanti e ai 
rischi conseguenti; l'individuazione e la definizione degli interventi di 
mitigazione dei rischi;
o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 
limitatamente agli aspetti geologici;
p) la funzione di Direttore responsabile in tutte le attività estrattive a 
cielo aperto, in sotterraneo, in mare;
q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, 
sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochimiche;
r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici;
s) le attività di ricerca.

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, 
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le 
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività di 
acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con 
metodi diretti e indiretti, quali:

a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base 
anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);
b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della 
pericolosità geologica e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi, 
compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi 
geofisici finalizzate alla redazione della relazione tecnico geologica;
d) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche;
e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali 
limitatamente agli aspetti geologici;
f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli 
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
g) gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) 
limitatamente agli aspetti geologici;
h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi 
i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei 
litorali;
i) le analisi dei materiali geologici;
l) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa rappresentazione 
cartografica;
m) la funzione di Direttore responsabile nelle attività estrattive con ridotto 
numero di addetti;
n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, 
sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche.



Art. 42
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame 
di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea 
specialistica in una delle seguenti classi:

a) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e territorio;
b) Classe 85/S - Scienze geofisiche;
c) Classe 86/S - Scienze geologiche.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta concernente gli aspetti teorici delle seguenti materie: 
geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e 
applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, 
geofisica applicata, geotecnica, tecnica e pianificazione urbanistica, 
idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali, ingegneria e sicurezza 
degli scavi, diritto amministrativo;
b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie 
di cui alla lettera a);
c)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione 
e deontologia professionale;
d) una prova pratica, avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a), 
nonché la geologia stratigrafica e sedimentologia, e la geologia strutturale, 
con particolare riguardo alla lettura, interpretazione ed elaborazione di carte 
e sezioni geologiche.



Art. 43
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame 
di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea 
nella classe 16 - scienze della terra.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a)una prova scritta concernente gli aspetti tecnici delle seguenti materie: 
geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e 
applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, 
geofisica applicata, oceanografia e fisica dell'atmosfera, topografia e 
cartografia, chimica dell'ambiente e dei beni culturali, pedologia;
b)una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie 
di cui alla lettera a);
c)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione 
e deontologia professionale;
d) una prova pratica avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a).

4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per 
l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla prova pratica, nonché dalla 
seconda prova scritta. 



Art. 44
(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei geologi sono iscritti nella sezione 
A dell'albo geologi.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di 
entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A 
dell'albo dei geologi.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di 
Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento 
possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi.



CAPO IX

PROFESSIONE DI INGEGNERE



Art. 45
(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la 
sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:

a) civile e ambientale;
b) industriale;
c)dell'informazione.

2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere 
civile e ambientale;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere 
industriale;
c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere 
dell'informazione.

3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere 
civile e ambientale iunior;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere 
industriale iunior;
c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere 
dell'informazione iunior.

4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle 
dizioni: "Sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale"; "Sezione 
degli ingegneri - settore industriale"; "Sezione degli ingegneri - settore 
dell'informazione"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e 
ambientale"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale"; "Sezione 
degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione".



Art. 46
(Attività professionali)

1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere 
sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la 
progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la 
gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, 
infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e 
per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e 
impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la 
progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la 
gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti 
industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione 
dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di 
strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la 
progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la 
gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, 
trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente 
normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare 
oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e 
per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i 
tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie 
avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, 
stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.
3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente 
normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla 
sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": 

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla 
collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e 
collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la 
liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie 
standardizzate;
3)i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi 
geometrici di qualunque natura;

b) per il settore "ingegneria industriale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla 
collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e 
collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e 
impianti;
3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la 
progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli 
componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi 
di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla 
collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e 
collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, 
trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e 
sistemi elettronici;
3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la 
progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di 
impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, 
trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi 
di tipologia semplice o ripetitiva.



Art. 47
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame 
di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea 
specialistica in una delle seguenti classi:

a) per il settore civile e ambientale:

1) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea 
corrispondente alla Direttiva 85/384/CEE ;
2) Classe 28/S - Ingegneria civile;
3) Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;

b) per il settore industriale:

1) Classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;
2) Classe 26/S - Ingegneria biomedica;
3) Classe 27/S - Ingegneria chimica;
4) Classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
5) Classe 31/S - Ingegneria elettrica;
6) Classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;
7) Classe 34/S - Ingegneria gestionale;
8) Classe 36/S - Ingegneria meccanica;
9) Classe 37/S - Ingegneria navale;
10) Classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;

c) per il settore dell'informazione:

1) Classe 23/S - Informatica;
2) Classe 26/S - Ingegneria biomedica;
3) Classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
4) Classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
5) Classe 32/S - Ingegneria elettronica;
6) Classe 34/S - Ingegneria gestionale;
7) Classe 35/S - Ingegneria informatica.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il 
quale è richiesta l'iscrizione; 
b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea 
corrispondente al percorso formativo specifico; 
c)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione 
e deontologia professionale;
d)una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di 
laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per 
l'ammissione alla Sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purchè 
il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta 
l'iscrizione.

5. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore 
della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è 
richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore 
per il quale è richiesta l'iscrizione.



Art. 48
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame 
di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in 
una delle seguenti classi:

a) per il settore civile e ambientale: 

1) Classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile; 
2) Classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;

b)per il settore industriale: 

1)Classe 10 - Ingegneria industriale;

c) per il settore dell'informazione: 

1) Classe 9 - Ingegneria dell'informazione;
2) Classe 26- Scienze e tecnologie informatiche.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il 
quale è richiesta l'iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti 
disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea 
corrispondente al percorso formativo specifico;
c)una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione 
e deontologia professionale;
d)una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti 
disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea 
corrispondente al percorso formativo specifico.

4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro 
settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il 
quale è richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per 
il quale è richiesta l'iscrizione.



Art. 49
(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella 
sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il 
quale ciascuno di essi dichiara di optare.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di 
entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A 
dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale 
ciascuno di essi dichiara di optare.

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di 
Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento 
possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel 
settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.



CAPO X

PROFESSIONE DI PSICOLOGO

Art. 50
(Sezioni e titoli professionali)

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la 
sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo.

3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di psicologo 
iunior.

4. L'iscrizione all'albo professionale degli psicologi è accompagnata 
rispettivamente dalle dizioni: "Sezione degli psicologi", "Sezione degli 
psicologi iuniores". Nella sezione degli psicologi iuniores viene annotata la 
specifica attività professionale dell'iscritto in coerenza con il percorso 
formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali, individuate 
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica, come previsto all'articolo 52, comma 1.
5. Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione 
in psicoterapia, l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è annotata 
nell'Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56.



Art. 51
(Attività professionali)

1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, 
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le 
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle 
attività indicate nel comma 2, le attività che implicano l'uso di metodologie 
innovative o sperimentali, quali: 

a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la 
diagnosi, le attività di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito 
psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle 
comunità;
b) le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito; 
c) il coordinamento e la supervisione dell'attività degli psicologi iuniores. 

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, 
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le 
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività di 
natura tecnico-operativa in campo psicologico nei riguardi di persone, gruppi, 
organismi sociali e comunità, da svolgere alle dipendenze di soggetti pubblici 
e privati e di organizzazioni del terzo settore o come libero professionista. 
In particolare lo psicologo iunior:

a) partecipa alla programmazione e alla verifica di interventi psicologici e 
psico-sociali;
b) realizza interventi psico-educativi volti a promuovere il pieno sviluppo di 
potenzialità di crescita personale, di inserimento e di partecipazione sociale;
c) utilizza il colloquio, le interviste, l'osservazione, i test psicologici e 
altri strumenti di analisi, ai fini della valutazione del comportamento, della 
personalità, dei processi cognitivi e di interazione sociale, delle opinioni e 
degli atteggiamenti, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
d) utilizza con persone disabili strumenti psicologici per sviluppare o 
recuperare competenze funzionali di tipo cognitivo, pratico, emotivo e 
relazionale, per arrestare la regressione funzionale in caso di malattie 
croniche, per reperire formule facilitanti alternative;
e) utilizza strumenti psicologici per l'orientamento scolastico-professionale, 
la gestione e lo sviluppo delle risorse umane;
f) utilizza strumenti psicologici ed ergonomici per rendere piu' efficace e 
sicuro l'operare con strumenti, il comportamento lavorativo e nel traffico, per 
realizzare interventi preventivi e ormativi sulle tematiche della sicurezza con 
individui, gruppi e comunità, per modificare e migliorare il comportamento in 
situazione di persone o gruppi a rischio;
g) cura la raccolta, il caricamento e l'elaborazione statistica di dati 
psicologici ai fini di ricerca.



Art. 52
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame 
di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea 
specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata 
di un anno.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e 
applicativi avanzati della psicologia; progettazione di interventi complessi su 
casi individuali, in ambito sociale o di grandi organizzazioni, con riferimento 
alle problematiche della valutazione e dello sviluppo delle potenzialità 
personali;
b) una seconda prova scritta sui seguenti argomenti: progettazione di 
interventi complessi con riferimento alle problematiche della valutazione dello 
sviluppo delle potenzialità dei gruppi, della prevenzione del disagio 
psicologico, dell'assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e 
della promozione della salute psicologica; 
c)una prova scritta applicativa, concernente la discussione di un caso relativo 
ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse;
d) una prova orale sugli argomenti della prova scritta e su questioni 
teorico-pratiche relative all'attività svolta durante il tirocinio 
professionale, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.



Art. 53
(Esami di Stato per l'iscrizione alla sezione B)

1. L'iscrizione alla sezione B è subordinata al superamento di apposito esame 
di Stato. 

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea 
nella classe 34 - Scienze e tecniche psicologiche, ltre a un tirocinio della 
durata di sei mesi.

3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a)una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline 
psicologiche e dei metodi di indagine e di intervento;
b) una seconda prova scritta vertente su discipline e metodi caratterizzanti il 
settore;
c) una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico 
intervento professionale all'interno di un progetto proposto dalla commissione;
d) una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte e della 
prova pratica, e nella esposizione dell'attività svolta durante il 
praticantato, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

4. L'iscrizione nella sezione B avviene con l'annotazione della specifica 
attività professionale, in coerenza con il percorso formativo, con riferimento 
alle specifiche figure professionali individuate con decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta 
dell'ordine, sentita la conferenza dei presidi delle facoltà di psicologia, 
ferma restando comunque la facoltà di esercitare una qualsiasi delle attività 
di cui all'articolo 51, comma 2.



Art. 54
(Norme finali e transitorie)

1. Al fine di assicurare l'elezione di rappresentanti iscritti a entrambe le 
sezioni dell'Albo, fino alle elezioni dei rappresentanti delle due sezioni, e 
comunque non oltre il mese di febbraio 2003, sono prorogati i consigli 
provinciali, regionali e nazionale nella composizione vigente alla data di 
entrata in vigore del presente regolamento. 

2. Gli attuali appartenenti all'ordine degli psicologi sono iscritti nella 
sezione A dell'albo degli psicologi.

3. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di 
entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A 
dell'albo degli psicologi.

4. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di 
Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento 
possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi.



CAPO XI

Art. 55
(Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale)

1. Agli esami di stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito 
agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla 
normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si 
accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le 
attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste 
per l'esame di Stato.

2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:

a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;
c) per la professione di perito agrario : classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle 
sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); 
la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: 
elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria 
cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; 
materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione 
produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; 
termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 
(sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; 
chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti 
fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica 
industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione 
disegno di tessuti).

3. Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette 
professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla 
normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito 
positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del 
decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante 
norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della 
durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi 
coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede 
di accedere.

4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo 
professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, 
perito agrario laureato, perito industriale laureato.





TABELLA A (prevista dall'art. 8, comma 3)

      ALBO PROFESSIONALE
     DIPLOMI UNIVERSITARI
     
      Dottore agronomo e dottore forestale
      Sezione B
     Biotecnologie agro-industriali
      Economia e amministrazione delle imprese agricole
      Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente
      Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura
      Produzioni animali 
      Produzioni vegetali
      Tecniche forestali e tecnologie del legno
      Viticoltura ed enologia
     
      Agrotecnico
     Biotecnologie agro-industriali
      Economia e amministrazione delle imprese agricole
      Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente
      Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura
      Produzioni animali
      Produzioni vegetali
      Tecniche forestali e tecnologie del legno
      Viticoltura ed enologia
     
      Architetto
      Sezione B
      Settore architetto tecnico

       

      Settore pianificatore tecnico
     

      Edilizia
      Materiali per la manutenzione del costruito antico e moderno

      Operatore tecnico ambientale
      Sistemi informativi territoriali
      Tecnico di misure ambientali
      Valutazione e controllo ambientale
     
      Assistente sociale
     Servizio sociale
     
      Attuario
      Sezione B
     Moneta e finanza
      Scienze assicurative
      Tecniche finanziarie e assicurative
     
      Biologo
      Sezione B
     Analisi chimico-biologiche
      Biologia
      Biotecnologie industriali
      Tecnici in biotecnologie
      Tecnico dello sviluppo ecocompatibile
      Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
     
      Chimico
      Sezione B
     Analisi chimico-biologiche
      Chimica
      Tecnologie farmaceutiche
      Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico
     
      Geologo
      Sezione B
     Geologia
      Geologia per la protezione dell'ambiente
      Prospettore geologico
     
      Geometra
     Edilizia 
      Ingegneria delle infrastrutture
      Sistemi informativi territoriali
     
      Ingegnere
      Sezione B

      Settore civile e ambientale





      Settore industriale














      Settore dell'informazione






     Economia e ingegneria della qualità
       

      Edilizia 
      Ingegneria civile
      Ingegneria dell'ambiente e delle risorse
      Ingegneria delle infrastrutture
      Ingegneria
      Ingegneria per l'ambiente e il territorio edile
      Ingegneria aerospaziale
      Ingegneria biomedica
      Ingegneria chimica
      Ingegneria dei materiali
      Ingegneria dell'automazione
      Ingegneria delle materie plastiche
      Ingegneria elettrica
      Ingegneria elettrica con teledidattica
      Ingegneria energetica
      Ingegneria industriale
      Ingegneria logistica e della produzione
      Ingegneria logistica e della produzione - orientamento tessile
      Ingegneria meccanica
      Produzione industriale
      Scienza e ingegneria dei materiali
      Tecnologie industriali e dei materiali

      Ingegneria delle telecomunicazioni
      Ingegneria dell'automazione
      Ingegneria elettronica
      Ingegneria informatica
      Ingegneria logistica e della produzione
      Economia e ingegneria della qualità
      Ingegneria biomedica
     
      Perito agrario
     Biotecnologie agro-industriali
      Economia e amministrazione delle imprese agricole
      Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente
      Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura
      Produzioni animali 
      Produzioni vegetali
      Tecniche forestali e tecnologie del legno
      Viticoltura ed enologia
     
      Perito industriale
     Edilizia
      Ingegneria logistica e della produzione
      Ingegneria meccanica
      Ingegneria delle telecomunicazioni
      Ingegneria energetica
      Metodologie fisiche
      Analisi chimico-biologiche
      Chimica
      Informatica
      Ingegneria aerospaziale
      Ingegneria chimica
      Ingegneria dell'automazione
      Ingegneria delle materie plastiche
      Ingegneria elettrica
      Ingegneria elettronica
      Ingegneria informatica
      Scienze e tecniche cartarie
      Tecnologie alimentari
     


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Dipl. Ing.  Setti Stefano - Web Engineer
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